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Legge

L.R. Umbria 30/2004

Norme in materia di bonifica.

Normativa regionaleL.R. Umbria 30/2004Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge organizza la bonifica in Umbria, definendo comprensori, soggetti competenti, opere pubbliche e private, programmazione pluriennale, piani di bonifica e di classifica, contributi e controlli sui consorzi. Prevede norme transitorie per statuti, elezioni e piani iniziali, con riferimento alle risorse del bilancio 2004. In gran parte è oggi superata da modifiche e dal carattere ormai storico delle prime disposizioni.

Disciplina regionale della bonifica in Umbria

Disciplina regionale della bonifica in Umbria

La legge regola l’organizzazione, la programmazione, il finanziamento e il controllo delle attività di bonifica nel territorio della Regione Umbria. Il provvedimento individua i comprensori di bonifica, definisce i compiti dei consorzi e delle strutture subentranti, disciplina contributi e riparto degli oneri, nonché la vigilanza regionale.

Ambito di applicazione e finalità

La bonifica è qualificata come attività di rilevanza pubblica finalizzata a:

  • garantire sicurezza idraulica e manutenzione del territorio;
  • provvedere, utilizzare e tutelare le risorse idriche a prevalente uso irriguo;
  • conservare e difendere il suolo;
  • sostenere lo sviluppo rurale e valorizzare le produzioni agricole, con attenzione alla qualità e allo spazio rurale.

L’intera Regione Umbria è classificata come territorio di bonifica e suddivisa in comprensori omogenei sotto il profilo idrografico, idraulico e morfologico.

Comprensori di bonifica e loro modifica

I comprensori sono delimitati dalla cartografia allegata alla legge e corrispondono ai bacini:

  • Alto Tevere-Assino;
  • Chiascio;
  • Trasimeno-Medio Tevere-Nestore;
  • Topino-Marroggia;
  • Chiani-Paglia;
  • Alto Nera;
  • Basso Nera-Basso Tevere.

La delimitazione può essere modificata con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta. La proposta deve essere trasmessa agli enti territoriali competenti e ai consorzi di bonifica, che possono presentare osservazioni entro 60 giorni. La pubblicazione nel BUR assolve gli adempimenti partecipativi previsti dalla legge n. 241/1990 e sostituisce la trascrizione prevista dal R.D. n. 215/1933.

Soggetti competenti e riparto delle funzioni

I consorzi di bonifica istituiti e operanti alla data di entrata in vigore della legge proseguono senza soluzione di continuità le funzioni di bonifica nei rispettivi comprensori.

Nei comprensori in cui i consorzi non siano istituiti o operanti, le funzioni, compresa l’emissione dei ruoli di recupero delle spese, sono esercitate dalle comunità montane, poi sostituite dal testo consolidato con le unioni speciali di comuni.

Nel territorio del Comune di Perugia le funzioni sono attribuite alla comunità montana competente sulla parte prevalente del comprensorio Trasimeno-Medio Tevere-Nestore.

Interventi e opere di bonifica

Sono ricompresi tra gli interventi di bonifica, tra gli altri:

  • sistemazione della rete scolante e opere di raccolta, approvvigionamento, utilizzazione e distribuzione idrica per uso irriguo;
  • sistemazione e regolazione dei corsi d’acqua di bonifica e irrigui;
  • opere di difesa idrogeologica;
  • impianti di sollevamento e derivazione;
  • opere previste dalla normativa statale sulle risorse idriche;
  • sistemazioni idraulico-agrarie;
  • infrastrutture di supporto;
  • manutenzione, ripristino e protezione da calamità naturali;
  • completamento, adeguamento, ammodernamento di reti e impianti irrigui e di scolo;
  • riordino fondiario.

Opere pubbliche e opere private

Gli interventi affidati ai consorzi o agli enti competenti e dichiarati di preminente interesse regionale dal programma regionale o da deliberazione della Giunta sono classificati come opere pubbliche.

Gli oneri di progettazione, realizzazione e manutenzione delle opere pubbliche di bonifica, se dichiarate di preminente interesse regionale o nazionale, sono a totale carico pubblico.

Le opere di competenza privata sono quelle individuate dai piani di bonifica. Sono obbligatorie per i proprietari e le relative spese restano a loro carico, ripartite in base ai benefici conseguiti. In caso di inadempienza, la Regione può farle eseguire tramite il consorzio competente, previa diffida, rivalendosi poi sui proprietari.

Programmazione regionale

La Giunta regionale predispone un programma regionale pluriennale per la bonifica, coerente con gli strumenti di pianificazione regionale, i piani di bacino, i piani di tutela delle acque e il progetto di gestione degli impianti.

Il programma pluriennale mira a:

  • contenere il rischio idraulico;
  • difendere suolo e infrastrutture produttive;
  • promuovere manutenzione ordinaria e straordinaria;
  • conseguire risparmio idrico in agricoltura;
  • valorizzare le risorse suolo e acqua;
  • organizzare in modo efficiente i servizi per difesa del suolo e valorizzazione della risorsa idrica.

Ha durata decennale ed è verificabile ogni tre anni su richiesta di almeno uno dei soggetti cui sono affidati gli interventi. Continua ad applicarsi fino all’approvazione del programma successivo.

Piano di bonifica, tutela e valorizzazione

Il piano di bonifica individua le singole azioni e gli interventi per ciascun comprensorio. Per ogni intervento definisce il progetto di fattibilità, il costo presunto e la natura pubblica o privata. Individua inoltre le opere di competenza privata e gli indirizzi per la loro esecuzione.

Gli interventi pubblici inclusi nel piano sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti e indifferibili ai fini espropriativi.

La proposta è predisposta dai consorzi di bonifica o, nei territori privi di consorzio, dalle comunità montane/unioni speciali di comuni. Dopo i pareri degli enti locali interessati e l’adozione della Giunta, il piano è depositato per 30 giorni; chiunque può prenderne visione e presentare osservazioni entro 30 giorni dalla scadenza dell’ultima pubblicazione. La Giunta decide sulle osservazioni e approva il piano entro i 45 giorni successivi.

I piani possono essere aggiornati con la stessa procedura.

Finanziamento

La Regione concede contributi per la predisposizione dei piani di bonifica e, ai consorzi, per i piani di classifica.

Le risorse per le opere di bonifica derivano da:

  • contributi dei privati per opere di competenza privata;
  • finanziamenti regionali per opere pubbliche e interventi affidati ai soggetti competenti;
  • contributi dei gestori del servizio idrico integrato e degli altri soggetti che scaricano nei canali di bonifica;
  • entrate derivanti dal demanio idrico regionale;
  • finanziamenti di Regione, autorità di bacino, province, comunità montane e comuni per interventi affidati ai consorzi;
  • fondi europei o nazionali;
  • finanziamenti statali per infrastrutture di interesse nazionale.

La Regione può concorrere anche con contributi in conto capitale o assumendo gli interessi su operazioni creditizie.

Natura e organizzazione dei consorzi di bonifica

I consorzi di bonifica sono enti pubblici economici a struttura associativa, autonomi sul piano funzionale e contabile, sottoposti alla vigilanza regionale.

Il loro funzionamento è disciplinato dallo statuto consortile, nel rispetto della legge regionale e dei regolamenti attuativi. Lo statuto deve assicurare la separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione e regolare la partecipazione dei consorziati.

Funzioni dei consorzi

I consorzi svolgono, tra l’altro:

  • predisposizione dei piani di bonifica e dei piani triennali di attuazione;
  • predisposizione e adozione del piano di classifica e del perimetro di contribuenza;
  • approvazione del piano annuale di riparto del contributo di bonifica;
  • progettazione, realizzazione, manutenzione, esercizio, tutela e vigilanza delle opere pubbliche di bonifica;
  • progettazione, esecuzione e gestione delle opere private affidate dai proprietari;
  • riordino fondiario;
  • gestione di infrastrutture civili connesse;
  • gestione di impianti a uso irriguo, per acque reflue in agricoltura, acquedotti rurali e sistemi promiscui;
  • utilizzo delle acque dei canali consortili per usi compatibili con la restituzione;
  • azioni di salvaguardia ambientale e risanamento delle acque;
  • studi, ricerche, sperimentazioni, informazione e formazione.

La Regione può affidare ai consorzi o alle unioni speciali di comuni anche la progettazione e realizzazione di interventi previsti dai piani di bacino o da altri strumenti di programmazione. Province, comuni e comunità montane possono a loro volta affidare ai consorzi, assumendone gli oneri, interventi e manutenzioni di loro competenza.

Organi dei consorzi e regime elettorale

Gli organi sono:

  • Assemblea dei consorziati;
  • Consiglio di amministrazione;
  • Presidente;
  • Collegio dei sindaci revisori dei conti.

L’Assemblea è divisa in due sezioni elettorali:

  • la prima comprende tutti i consorziati proprietari di immobili iscritti nel catasto consortile, tenuti al pagamento dei contributi;
  • la seconda comprende i legali rappresentanti dei comuni e delle comunità montane/unioni speciali di comuni ricadenti nel comprensorio, o loro delegati.

L’Assemblea elegge il Consiglio di amministrazione. La Regione disciplina con regolamento fasce di contribuenza, elenchi degli aventi diritto al voto e modalità elettorali.

Il Consiglio di amministrazione dura cinque anni dalla data di insediamento ed è composto da soggetti eletti dai consorziati e dai comuni. Il testo consolidato prevede che solo una parte dei componenti abbia diritto a compenso, nel limite massimo di tre membri complessivi aventi diritto, compreso il Presidente. Gli altri componenti non percepiscono compensi o emolumenti. Il Presidente percepisce un compenso annuo massimo collegato all’indennità del sindaco di un comune fino a 10.000 abitanti; agli altri componenti aventi diritto spetta un compenso fino al 50% di quello del Presidente.

Il Presidente e il Vicepresidente sono eletti dal Consiglio tra i membri eletti dai consorziati, rappresentano legalmente l’ente e restano in carica quanto il Consiglio.

Il Collegio dei revisori è nominato dal Consiglio regionale, dura cinque anni e resta in carica per l’ordinaria amministrazione in caso di decadenza degli organi consortili.

Le elezioni del Consiglio di amministrazione si svolgono di norma in coincidenza con le elezioni regionali e, se necessario, con le prime elezioni politiche, amministrative o europee utili.

Catasto consortile, piano di classifica e contribuenza

I consorzi devono istituire il catasto consortile, comprendente tutti gli immobili situati nel comprensorio, da aggiornare annualmente anche tramite banche dati catastali e atti di compravendita.

Il piano di classifica:

  • individua i benefici derivanti dalle opere di bonifica;
  • stabilisce gli indici per quantificarli;
  • definisce i criteri per il riparto dei contributi;
  • contiene la cartografia del perimetro di contribuenza.

Prima dell’adozione, il piano e il perimetro sono trasmessi a province e comuni per il parere, che si intende favorevole se non reso entro 60 giorni; poi sono approvati dalla Giunta regionale. Il piano approvato è pubblicato negli albi consortili e comunali, con avviso nel BUR.

I proprietari di immobili agricoli ed extra-agricoli nel perimetro che traggono un beneficio diretto e specifico sono tenuti al contributo di bonifica, per le spese non coperte da totale carico pubblico e per le spese di funzionamento del consorzio. Il contributo è commisurato al beneficio ricevuto.

Ogni anno, entro il 30 ottobre, il consorzio approva il piano annuale di riparto. Il contributo ha natura di onere reale ed è esigibile secondo il R.D. n. 215/1933.

Ai fini espropriativi, i consorzi e le unioni speciali di comuni, per le opere loro affidate, sono titolari dei poteri espropriativi fin dalla redazione dei progetti.

Beneficio di bonifica e esclusioni

Il beneficio di bonifica è il vantaggio diretto e specifico tratto dall’immobile, in termini di incremento o conservazione del valore.

Può essere:

  • di presidio idrogeologico, per aree collinari e montane;
  • di difesa idraulica, per territori di collina e pianura preservati da allagamenti e ristagni;
  • di disponibilità irrigua, per immobili compresi in comprensori irrigui serviti da opere di accumulo, derivazione, adduzione, circolazione e distribuzione.

Le bollette devono indicare in modo preciso il beneficio e il bene cui il contributo si riferisce.

Gli immobili in aree urbane servite da pubblica fognatura non sono assoggettati al contributo per lo scolo delle acque se le acque recapitate nel sistema di bonifica passano esclusivamente tramite depurazione o non sono sversate nel sistema scolante.

Il contributo per lo scolo delle acque reflue depurate recapitate nel sistema di bonifica è a carico dei gestori del servizio idrico integrato, in base al beneficio ottenuto e previa intesa tra AATO/ATI e consorzi.

Concertazione, pubblicità e trasparenza

La Regione promuove accordi di programma per la collaborazione tra consorzi ed enti locali. I consorzi possono stipulare intese e convenzioni con province, comuni, comunità montane/unioni speciali di comuni e gestori del servizio idrico integrato, anche per la gestione di servizi o opere fino a 500.000 euro.

In caso di scarsità idrica, la Regione promuove accordi di programma per un equo riparto delle acque invasate tra i diversi usi e comprensori.

Gli atti degli organi consortili devono essere pubblicati per 15 giorni consecutivi nell’albo del consorzio; contro di essi è ammessa opposizione entro 30 giorni dall’inizio della pubblicazione.

I consorzi devono assicurare informazione agli utenti, accesso agli atti e procedure improntate a imparzialità e buona amministrazione. Il personale deve essere assunto con procedure selettive pubbliche.

Vigilanza regionale e poteri sostitutivi

La Regione disciplina con regolamento la vigilanza sui consorzi. In particolare, le norme regolamentari riguardano:

  • approvazione di statuti e modifiche;
  • approvazione di bilanci, consuntivi e piani di classifica;
  • controllo di legittimità su bilanci, consuntivi, piani di classifica ed elezioni del Consiglio di amministrazione;
  • potere sostitutivo con commissario ad acta in caso di mancata adozione di atti obbligatori;
  • scioglimento degli organi consortili e nomina di commissario straordinario in caso di persistente inefficienza, gravi violazioni o irregolarità.

Norme transitorie e prima applicazione

In prima applicazione:

  • il programma pluriennale deve essere approvato entro 12 mesi dall’entrata in vigore;
  • nelle more dell’approvazione del programma e dei piani di bonifica, gli interventi sono approvati dalla Giunta regionale sulla base dei progetti presentati;
  • i consorzi devono adottare il piano di classifica entro 10 mesi;
  • gli statuti consortili vanno adeguati entro 6 mesi dall’approvazione dei regolamenti attuativi;
  • fino all’approvazione dei nuovi statuti restano efficaci le norme statutarie previgenti;
  • i nuovi statuti si applicano dal rinnovo degli organi consortili, da tenersi in concomitanza con le elezioni regionali.

Il testo consolidato prevede inoltre che i consorzi indichino le prime elezioni per il rinnovo degli organi entro 120 giorni dall’approvazione degli statuti regionalmente approvati; tali organi restano in carica fino alle prime elezioni utili politiche, regionali, amministrative o europee secondo la disciplina speciale.

Fino all’approvazione del nuovo piano di classifica, i consorzi adottano un piano provvisorio di riparto della contribuenza. I gestori del servizio idrico integrato sono tenuti a corrispondere i contributi previsti da tale piano provvisorio.

Soppressione dei consorzi idraulici di scolo e difesa

Sono soppressi i consorzi idraulici di difesa e di scolo ricadenti nei comprensori delimitati dalla legge. La soppressione è deliberata dal Consiglio regionale su proposta della Giunta, che definisce anche il subentro nei rapporti giuridici e amministrativi.

Abrogazioni e regime finanziario iniziale

Sono abrogate le precedenti leggi regionali in materia di bonifica, con salvezza transitoria delle disposizioni necessarie all’operatività dei consorzi fino ai nuovi statuti.

Le norme finanziarie iniziali imputano gli oneri agli stanziamenti del bilancio regionale 2004 e prevedono l’autorizzazione della Giunta alle variazioni conseguenti.

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