Cassazione Civile, Ordinanza n. 33991/2025 del 24/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La lite nasce da un avviso di accertamento IRPEF per l’anno d’imposta 2008, parzialmente accolto in primo grado dalla Commissione tributaria provinciale. In appello, la Commissione tributaria regionale ha dichiarato estinto il giudizio per cessata materia del contendere, perché entrambe le parti avevano chiesto la definizione della lite dopo l’intervenuta definizione del rapporto tributario. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 4 e 9 del d.l. n. 119 del 2018, convertito dalla l. n. 136 del 2018, e degli artt. 15 d.P.R. n. 602 del 1973, 46 e 68 d.lgs. n. 546 del 1992. Secondo la ricorrente, la CTR avrebbe erroneamente dichiarato l’estinzione senza verificare che la cd. rottamazione produce tale effetto solo a pagamento integrale del debito; inoltre l’impegno a rinunciare varrebbe solo per il contribuente ricorrente e non anche per l’Ufficio, che nel caso concreto era pure appellante; infine la definizione riguarderebbe solo le somme iscritte a ruolo in via provvisoria e non l’intera pretesa portata dall’avviso di accertamento.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che i motivi dell’Agenzia non si confrontavano con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata: la CTR non aveva deciso sulla validità o sull’efficacia della rottamazione, ma aveva dichiarato l’estinzione del giudizio unicamente sulla base della concorde richiesta di entrambe le parti formulata in udienza, circostanza confermata dal verbale di causa. Poiché il ricorso attaccava una motivazione diversa e non censurava la reale base decisionale, è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha inoltre richiamato il principio per cui nel giudizio tributario il giudice deve rispettare i confini delle domande e delle eccezioni ritualmente proposte dalle parti e, se l’ente impositore dichiara di non vantare più la pretesa, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, senza indagini officiose sulla validità della definizione non contestata. L’Agenzia è stata condannata alle spese; è stato anche precisato che non si applica l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 per le amministrazioni ammesse alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
art. 360, primo comma, n. 3
è stata invocata come norma sul vizio di violazione di legge, ma il motivo è stato ritenuto non pertinente alla ratio decidendi
artt. 3, 4 e 9 d.l. n. 119 del 2018 conv. dalla l. n. 136 del 2018
artt. 3, 4,9 d.l. n. 119 del 2018 conv. dalla l. n. 136 del 2018
richiamati dalla ricorrente in tema di definizione agevolata/rottamazione, ma la Corte non ne ha esaminato il merito perché il ricorso era fuori bersaglio rispetto alla motivazione della CTR
art. 15 d.P.R. n. 602 del 1973
richiamato dalla ricorrente per sostenere che la definizione riguardava solo le somme iscritte a ruolo provvisoriamente
artt. 46 e 68 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamati dalla ricorrente in relazione agli effetti estintivi nel processo tributario
nel giudizio tributario il giudice deve rispettare i confini ritualmente fissati dalle parti; non può introdurre d’ufficio questioni non devolute
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
non si applica alla soccombenza di una amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato
Massime di principio
- In cassazione il motivo è inammissibile quando non si confronta con l’effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata, ma censura una motivazione diversa o solo apparente.
- Nel giudizio tributario la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata quando le parti concordemente rappresentino al giudice l’intervenuta definizione della lite e la pretesa impositiva non sia più contestata.
- Il giudice tributario deve restare entro i limiti delle questioni ritualmente devolute dalle parti e non può svolgere indagini officiose su profili non contestati al fine di smentire la comune determinazione delle parti.
- Quando una pubblica amministrazione difesa dall’Avvocatura dello Stato è soccombente, la condanna alle spese non comporta l’ulteriore contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
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