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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12226/2026 del 01/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha rigettato il ricorso, confermando la decisione della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado che aveva negato l'esenzione IMU per l'immobile, perché non risultava provata la dimora abituale della contribuente nell'appartamento. Ha inoltre condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente impositore)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento IMU emessi per omesso versamento dell'imposta relativa alle annualità 2016-2019 su un appartamento sito in Roma. La contribuente ha contestato gli atti sostenendo che l'immobile dovesse essere considerato abitazione principale e, quindi, esente, perché costituiva sia la sua dimora abituale sia la sua residenza anagrafica. Il primo giudice ha respinto il ricorso per mancata prova della residenza anagrafica nel periodo considerato; il giudice d'appello ha rigettato l'appello ritenendo non provata la dimora abituale nell'immobile. In Cassazione la contribuente ha proposto quattro motivi: 1) omessa pronuncia e illogico assorbimento dei motivi di appello, sostenendo che la Corte tributaria avrebbe trascurato la questione della sua residenza anagrafica e del giudicato interno; 2) violazione dell'art. 13, comma 2, d.l. 201/2011, come interpretato alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 209/2022, perché la CTR avrebbe richiesto la prova della residenza/dimora abituale anche del nucleo familiare; 3) violazione delle norme del processo tributario per avere il giudice di appello valorizzato difese dell'ente impositore che sarebbero state nuove e quindi inammissibili; 4) violazione dell'art. 329, comma 2, c.p.c. e dell'art. 2909 c.c. per asserita formazione di un giudicato interno sul requisito della dimora abituale, oltre a vizio di motivazione per travisamento della prova. La Corte di cassazione ha ritenuto il giudizio correttamente deciso in appello: l'assenza del requisito della dimora abituale era sufficiente a negare l'esenzione, rendendo superfluo esaminare gli altri profili; le difese dell'ente sull'assenza della dimora abituale erano mere difese, non eccezioni nuove; non vi era giudicato interno sul requisito e il vizio di motivazione non era configurabile, poiché il fatto era stato comunque esaminato dal giudice di merito.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Il motivo per violazione di legge è inammissibile se non si confronta in modo specifico con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si risolve in una mera contrapposizione di tesi.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    L'omessa pronuncia non sussiste quando la decisione adottata implica necessariamente il rigetto della questione non espressamente trattata.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Non è deducibile come omesso esame il semplice difettoso apprezzamento delle risultanze istruttorie, se il fatto storico è stato comunque considerato.

  • art. 112 c.p.c.

    Il vizio di omessa pronuncia ricorre solo se manca del tutto una decisione su un punto indispensabile della controversia.

  • art. 329, comma 2, c.p.c.

    Nel giudizio di impugnazione, per effetto devolutivo, il giudice di secondo grado può rivalutare i fatti e i requisiti oggetto di censura, nei limiti del capo di decisione impugnato.

  • art. 345, comma 2, c.p.c.

    Richiamato in relazione al divieto di nuove eccezioni nel giudizio di appello, nei limiti delle norme del processo tributario.

  • art. 54 d.lgs. 546/1992

    Richiamato dalla ricorrente in tema di preclusioni nel giudizio tributario di appello.

  • art. 57 d.lgs. 546/1992

    Il divieto di nuove eccezioni in appello riguarda solo le eccezioni in senso stretto e non le mere difese o eccezioni improprie.

  • art. 23, comma 3, d.lgs. 546/1992

    Richiamato dalla ricorrente in tema di decadenze processuali nel giudizio tributario.

  • art. 13, comma 2, d.l. 201/2011

    L'esenzione IMU per abitazione principale richiede la coesistenza dei requisiti rilevanti, in particolare la dimora abituale del contribuente nell'immobile.

  • L. 22 dicembre 2011, n. 214

    Norma di conversione del d.l. 201/2011, richiamata insieme alla disciplina dell'IMU.

  • Corte cost. n. 209/2022

    Richiamata dalla ricorrente, ma ritenuta non pertinente perché la decisione di merito non si era fondata sulla residenza del nucleo familiare.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato per il giudicato sostanziale, escluso nel caso concreto in mancanza dei relativi presupposti.

  • art. 124 disp. att. c.p.c.

    Per provare il giudicato esterno è necessaria l'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza invocata.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002

    Richiamato per il collegamento all'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto.

Massime di principio

  • Nel processo tributario l'esenzione dall'IMU per abitazione principale presuppone la prova del requisito della dimora abituale del contribuente nell'immobile; se tale requisito manca, gli ulteriori profili sulla residenza possono diventare irrilevanti.
  • La deduzione in appello dell'assenza dei requisiti costitutivi dell'agevolazione fiscale integra, di regola, una mera difesa e non un'eccezione nuova vietata dall'art. 57 d.lgs. 546/1992, perché non introduce un fatto impeditivo o estintivo ulteriore rispetto al thema decidendum già delineato dall'atto impugnato.
  • Il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando la soluzione adottata dal giudice comporta logicamente il rigetto del motivo non espressamente esaminato; il giudice non deve pronunciarsi su questioni divenute superflue per effetto della decisione su un presupposto dirimente.
  • In cassazione non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di riesame del merito o delle prove: il fatto storico contestato deve essere stato realmente omesso, non soltanto valutato in modo non condiviso.
  • Il giudicato esterno deve essere provato con idonea attestazione del passaggio in giudicato della sentenza invocata; in mancanza, non può essere accolto sulla base della sola allegazione o della mancata contestazione non esplicita della controparte.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpostazione del giudizio e appello
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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