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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30354/2022 del 14/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio di ottemperanza promosso dal contribuente per ottenere l'esecuzione di una precedente sentenza tributaria che aveva riconosciuto il diritto al rimborso del 90% dell'IRPEF versata in eccedenza per gli anni 1990, 1991 e 1992, ai sensi dell'art. 9, comma 17, L. n. 289/2002. L'Amministrazione sosteneva di avere già adempiuto solo parzialmente, corrispondendo metà dell'importo riconosciuto, in applicazione dei limiti di spesa e della riduzione percentuale previsti dall'art. 1, comma 665, L. n. 190/2014, come modificato dall'art. 16-octies D.L. n. 91/2017 e dal provvedimento direttoriale 26 settembre 2017. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, l'Agenzia denunciava violazione e falsa applicazione di tali norme, sostenendo che la riduzione del 50% e la disciplina di capienza/esaurimento delle risorse dovessero applicarsi anche alle istanze ancora pendenti e alla fase di ottemperanza, con conseguente legittimità dell'adempimento parziale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta, in linea di principio, la tesi secondo cui la disciplina sopravvenuta sui limiti di spesa e sulle modalità di erogazione del rimborso opera nella fase di attuazione/ottemperanza e non incide sul diritto sostanziale già accertato in giudicato. Tuttavia, ha rilevato che nel caso concreto il controricorrente aveva dedotto di avere già ricevuto l'integrale pagamento della somma dovuta; pertanto non era necessario cassare con rinvio per ulteriori provvedimenti attuativi. La motivazione della sentenza impugnata è stata quindi corretta ai sensi dell'art. 384, quarto comma, c.p.c., senza riforma del dispositivo. Le spese di legittimità sono state poste a carico dell'Agenzia delle entrate.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 17, L. 27 dicembre 2002, n. 289

    Norma posta a base del diritto al rimborso IRPEF riconosciuto al contribuente per gli anni d'imposta 1990, 1991 e 1992.

  • art. 1, comma 665, L. 23 dicembre 2014, n. 190

    La disposizione, come modificata, disciplina le modalità di effettuazione dei rimborsi entro i limiti delle risorse stanziate; non incide sul diritto sostanziale al rimborso già accertato, ma sulla sua attuazione amministrativa.

  • art. 16-octies D.L. 20 giugno 2017, n. 91

    Norma sopravvenuta che regola l'effettuazione dei rimborsi con riduzione percentuale in caso di insufficienza delle risorse; opera nella fase esecutiva/ottemperanza e non come falcidia del credito sostanziale.

  • art. 29 D.L. 30 dicembre 2019, n. 162

    Ha ulteriormente modificato la disciplina, elevando lo stanziamento e senza ripartizione annuale; rileva nella regolazione delle modalità di erogazione del rimborso.

  • provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 26 settembre 2017

    Atto attuativo della disciplina sui rimborsi, rilevante nella fase di esecuzione amministrativa.

  • art. 70, comma 10, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Il ricorso per cassazione contro la sentenza resa in ottemperanza è ammesso per violazione delle norme del procedimento; la Corte ribadisce che ciò include anche gli errori nel mancato o difettoso esercizio del potere-dovere di integrare il giudicato.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro processuale invocato per denunciare violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato solo in relazione alla scelta della trattazione camerale e alla rimessione alla sezione semplice.

  • art. 384, quarto comma, c.p.c.

    Consente di correggere la motivazione della sentenza impugnata quando il dispositivo resta comunque corretto.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato come parametro di costituzionalità: la Corte esclude che la disciplina sui limiti di erogazione determini una discriminazione costituzionalmente illegittima tra contribuenti.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato insieme all'art. 3 Cost.; la Corte esclude che la disciplina incida sul diritto di difesa o sul nucleo del diritto al rimborso già accertato.

  • art. 1, Protocollo n. 1 CEDU

    La disciplina è letta in modo conforme al principio del giusto equilibrio tra interesse generale e tutela del diritto patrimoniale del singolo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte esclude la sua applicazione poiché la parte soccombente è una pubblica amministrazione ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio tributario di ottemperanza, il giudice può e deve accertare non solo l'esistenza del giudicato, ma anche le condizioni e le modalità di concreta attuazione del comando, integrandone il contenuto quando necessario per renderlo effettivo.
  • Le norme sopravvenute che disciplinano i limiti di spesa e le modalità amministrative di rimborso incidono sulla fase attuativa dell'obbligazione tributaria, non sul diritto sostanziale al rimborso già definitivamente accertato.
  • Se la disciplina sopravvenuta prevede la riduzione percentuale o il pagamento nei limiti delle risorse disponibili, essa opera come regola procedimentale di esecuzione, non come estinzione o falcidia del credito del contribuente.
  • Il giudizio di ottemperanza ha carattere chiuso rispetto a pretese nuove, ma consente al giudice di precisare il quomodo dell'adempimento e di sostituirsi all'amministrazione con l'ausilio del commissario ad acta.
  • Le censure relative alla capienza delle risorse e all'applicazione della normativa sopravvenuta sono deducibili nella fase di ottemperanza, non già nel giudizio di cognizione volto all'accertamento del diritto al rimborso.
  • L'interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata della disciplina dei rimborsi impone di escludere una compressione definitiva del diritto patrimoniale già giudizialmente riconosciuto, dovendosi privilegiare soluzioni che assicurino il soddisfacimento integrale del credito.
  • Se il creditore deduce o risulta che il pagamento integrale è stato comunque eseguito, non occorre cassazione con rinvio per ulteriori provvedimenti attuativi, potendo la Corte limitarsi alla correzione della motivazione della decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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