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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22560/2023 del 26/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Il contribuente aveva chiesto il rimborso del 90% delle imposte versate negli anni d'imposta 1990, 1991 e 1992, invocando il beneficio fiscale riconosciuto ai residenti in comuni della Sicilia colpiti dal sisma del 1990. Dopo un giudicato favorevole ottenuto in sede tributaria, l'Agenzia delle Entrate aveva eseguito solo un pagamento parziale. Il contribuente aveva quindi promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere il pagamento del residuo. La CTR, però, aveva rigettato il ricorso ritenendo applicabile in fase esecutiva una decurtazione del 50% del credito. In cassazione il ricorrente ha denunciato: 1) la violazione dell'art. 16-octies del d.l. 91/2017 e della relativa disciplina attuativa, nonché degli artt. 23 e 53 Cost., per non avere il giudice verificato la sufficienza delle risorse stanziate prima di disporre la riduzione del rimborso; 2) la violazione dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 3 e 53 Cost., per non avere verificato che fosse l'Agenzia a provare l'eventuale eccedenza delle istanze rispetto ai fondi disponibili.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi, trattati congiuntamente perché attinenti al diritto al rimborso e alla sua misura. Ha richiamato il consolidato orientamento in tema di ottemperanza tributaria per crediti da agevolazioni fiscali conseguenti a eventi calamitosi: il giudice dell'ottemperanza deve verificare la disponibilità dei fondi stanziati e, in caso di incapienza, attivare gli strumenti previsti dalla contabilità pubblica, anche nominando un commissario ad acta e disponendo lo speciale ordine di pagamento in conto sospeso. Non è invece desumibile una falcidia del credito riconosciuto con sentenza definitiva. Poiché la CTR aveva applicato una riduzione del 50% del rimborso, la Corte ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 37 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    richiamato quale base normativa dell'istanza di rimborso fiscale oggetto del contenzioso

  • art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    richiamato quale base normativa dell'istanza di rimborso fiscale oggetto del contenzioso

  • art. 16-octies d.l. 20 giugno 2017, n. 91, conv. in l. 3 agosto 2017, n. 123

    deve essere interpretato, in materia di ottemperanza tributaria per rimborsi da eventi calamitosi, nel senso che non consente la riduzione automatica del credito giudizialmente accertato, ma impone la verifica della capienza dei fondi e, se necessario, l'attivazione delle procedure esecutive speciali

  • provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 26.09.2017

    richiamato come disciplina attuativa della procedura di rimborso

  • art. 2697 c.c.

    evocato dal ricorrente sul riparto dell'onere della prova circa l'eventuale superamento delle risorse stanziate

  • art. 23 Cost.

    richiamato dal ricorrente a sostegno della censura di illegittima compressione del diritto patrimoniale

  • art. 53 Cost.

    richiamato dal ricorrente a sostegno della censura di illegittima compressione del diritto patrimoniale e fiscale

  • art. 376, comma 2, c.p.c.

    richiamato per escludere che l'istanza di rimessione alle Sezioni Unite costituisca oggetto di un obbligo di accoglimento o di motivazione specifica

  • art. 139 disp. att. c.p.c.

    richiamato in relazione alla discrezionalità della rimessione alle Sezioni Unite

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per il deposito di memoria nella fase di legittimità

  • art. 70 d.lgs. n. 546 del 1992

    individua il giudizio di ottemperanza tributaria nel quale il giudice deve dare completa esecuzione al giudicato di condanna al rimborso

  • art. 1, comma 665, l. n. 190 del 2014

    norma cardine della disciplina dei rimborsi fiscali connessi a eventi calamitosi, da coordinare con le modifiche successive

  • art. 29 d.l. n. 162 del 2019

    richiamato quale modifica della disciplina dei fondi e delle modalità di esecuzione dei rimborsi

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.

    indicato come parametro del ricorso per cassazione per violazione di legge e vizio di motivazione

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza tributaria avente a oggetto l'esecuzione di una sentenza definitiva di condanna al rimborso per benefici fiscali collegati a eventi calamitosi, il giudice deve verificare la disponibilità dei fondi appositamente stanziati e, se questi risultano incapienti, deve attivare le procedure di contabilità pubblica idonee a garantire l'integrale esecuzione del giudicato.
  • La disciplina speciale sui rimborsi fiscali non consente una riduzione automatica o forfettaria del credito già accertato giudizialmente, quando ciò comporti una falcidia del diritto patrimoniale del contribuente.
  • In materia di esecuzione del giudicato tributario, l'onere di dimostrare i presupposti che giustificano un eventuale limite operativo del pagamento non può essere eluso mediante una mera applicazione astratta della percentuale di riduzione, ma richiede un accertamento concreto della capienza delle risorse.
  • L'istanza di rimessione alle Sezioni Unite costituisce sollecitazione all'esercizio di un potere discrezionale della Corte e non impone un esame espresso o una motivazione specifica di rigetto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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