Cassazione Civile, Ordinanza n. 30793/2024 del 02/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva contestato al contribuente, titolare di una ditta individuale, la contabilizzazione di fatture ritenute relative a operazioni inesistenti per gli anni d'imposta 2006 e 2007, con emissione di avvisi di accertamento. I ricorsi del contribuente erano stati respinti in primo grado. In appello, la Commissione tributaria regionale aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione dell'Ufficio per tardività. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo nullità della sentenza per violazione degli artt. 330 e 327 c.p.c. e dell'art. 17 d.lgs. 546/1992, sostenendo che la notifica dell'appello era stata tempestivamente tentata presso l'indirizzo dello studio del difensore domiciliatario indicato nel primo grado e che, pertanto, l'appello non poteva essere dichiarato tardivo per fatto ad essa imputabile. La Corte, tuttavia, ha rilevato in via preliminare il difetto di valida instaurazione del contraddittorio nel giudizio di legittimità, poiché non vi era prova della rituale notifica del ricorso per cassazione al contribuente rimasto intimato: l'invio via PEC risultava prodotto, ma le attestazioni di ricezione e consegna si riferivano a un diverso destinatario e non al difensore del contribuente nel giudizio di secondo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di notifica e, quindi, per mancata valida costituzione del contraddittorio nei confronti dell'intimato. Ha inoltre escluso la pronuncia sul raddoppio del contributo unificato nei confronti dell'Amministrazione dello Stato, richiamando la sua esenzione dal materiale versamento mediante prenotazione a debito. Nulla è stato disposto sulle spese, poiché la parte intimata non si è costituita.
Norme richiamate
richiamato come norma asseritamente violata in relazione alla notificazione dell'impugnazione e alla ritualità del contraddittorio.
richiamato come norma asseritamente violata in relazione ai termini per impugnare.
richiamato come norma asseritamente violata in materia di notificazioni nel processo tributario.
art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c.
indicata come parametro del motivo di ricorso per nullità della sentenza impugnata.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per escludere il raddoppio del contributo unificato nei confronti delle Amministrazioni dello Stato.
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato quale base del contributo unificato cui si collega l'ulteriore importo del comma 1 quater.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
richiamato quale disposizione che ha introdotto il meccanismo del raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la rituale notificazione del ricorso e la prova della sua ricezione da parte del destinatario sono presupposti necessari per la valida instaurazione del contraddittorio; in mancanza di tale prova, il ricorso è inammissibile.
- La produzione dell'avviso di invio o di documentazione riferita a una notifica PEC non è sufficiente se non risulta che la ricevuta di accettazione e consegna si riferisca proprio al difensore o al soggetto destinatario indicato nel giudizio.
- Quando la parte intimata non si costituisce e manca la prova della notifica del ricorso, la Corte deve rilevare d'ufficio il difetto di contraddittorio prima di esaminare i motivi di merito.
- Il meccanismo del raddoppio del contributo unificato non opera nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, che sono istituzionalmente esonerate dal materiale versamento mediante prenotazione a debito.
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