Cassazione Civile, Ordinanza n. 24403/2024 del 11/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pensionato)
La controversia
La controversia nasce dall'azione proposta da un pensionato per ottenere la declaratoria di illegittimità delle trattenute operate sulla propria pensione a titolo di contributo di solidarietà introdotto dalla cassa professionale con proprio regolamento, nonché la restituzione delle somme trattenute. Il giudice di primo grado aveva dichiarato illegittime le trattenute e aveva applicato la prescrizione decennale; la corte d'appello aveva confermato l'illegittimità del prelievo regolamentare e la decorrenza decennale della prescrizione, rigettando l'appello dell'ente. In cassazione l'ente previdenziale deduceva: 1) violazione delle norme che disciplinano le casse privatizzate e il principio del pro rata, sostenendo la legittimità del contributo di solidarietà istituito dal regolamento e delle relative delibere; 2) violazione dell'art. 24, comma 24, lett. b), d.l. n. 201/2011, per non avere la corte territoriale applicato il contributo di solidarietà dell'1% previsto per il biennio 2012-2013; 3) violazione delle norme sulla prescrizione, assumendo che il diritto del pensionato fosse soggetto a prescrizione quinquennale e non decennale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto consolidato l'orientamento secondo cui le casse privatizzate non hanno il potere di istituire, con fonte regolamentare, un contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici già liquidati, perché tale prelievo non integra un criterio di determinazione della pensione ma una prestazione patrimoniale imposta, riservata alla legge. Ha inoltre confermato che l'art. 24, comma 24, d.l. n. 201/2011 non opera automaticamente in presenza di un regolamento illegittimo, richiedendo specifica allegazione e prova dei presupposti normativi dell'inerzia o del parere negativo ministeriale, onere non assolto dalla cassa. Infine, ha ribadito che, quando è contestato l'ammontare della pensione e si chiede la restituzione di trattenute illegittime, il termine applicabile è la prescrizione ordinaria decennale e non quella quinquennale, perché si tratta di credito autonomo da indebito prelievo e non di ratei pensionistici già liquidati. La parte ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento di una somma ulteriore sia in favore del resistente sia in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
base formale delle censure per violazione di legge proposte nei tre motivi di ricorso
art. 360 bis, n. 1, cod. proc. civ.
il ricorso è dichiarato inammissibile perché contrario a un orientamento di legittimità consolidato
art. 380 bis, ultimo comma, cod. proc. civ.
la definizione conforme alla proposta non accettata consente l'applicazione della disciplina sanzionatoria prevista
art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ.
è stata applicata la condanna al pagamento di somme equitativamente determinate in favore della controparte e della Cassa delle Ammende
artt. 1 e 2 d.lgs. n. 509/1994
le casse privatizzate hanno autonomia gestionale, organizzativa e contabile ma nei limiti della legge e della loro natura pubblica funzionale
art. 3, comma 12, l. n. 335/1995
è norma imperativa che limita l'autonomia regolamentare delle casse e consente solo interventi sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico nel rispetto del pro rata
art. 1, comma 763, l. n. 296/2006
richiamato quale modifica della disciplina del pro rata e dell'autonomia delle casse, ma non idoneo a legittimare il contributo di solidarietà regolamentare
art. 1, comma 488, l. n. 147/2013
non estende la legittimità a prelievi che non siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine e non copre il contributo di solidarietà in esame
art. 24, comma 24, lett. b), d.l. n. 201/2011 conv. in l. n. 214/2011
prevede un contributo di solidarietà dell'1% per il biennio 2012-2013 solo al ricorrere dei presupposti di inerzia dell'ente o di parere negativo ministeriale; non opera automaticamente
richiamato nella censura sulla valutazione della prova, senza accoglimento
art. 19, comma 3, l. n. 21/1986
richiamato nel motivo relativo alla prescrizione
la prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici non si applica quando è controverso l'ammontare della pensione per indebite trattenute
si applica la prescrizione ordinaria decennale all'azione di ripetizione delle somme indebitamente trattenute
art. 47-bis d.P.R. n. 639/1970
ha ambito diverso e non giustifica l'applicazione della prescrizione quinquennale alla fattispecie
art. 3 Cost.
invocato dalla ricorrente per questione di legittimità costituzionale, ma ritenuto non pertinente
art. 23 Cost.
il contributo di solidarietà è qualificato come prestazione patrimoniale imposta, soggetta a riserva di legge
art. 38 Cost.
richiamato nel motivo sulla prescrizione e sul sistema previdenziale
art. 2 Cost.
richiamato tra le norme invocate contro la legittimità del prelievo
art. 24 Cost.
richiamato nel quadro normativo relativo alle misure di riequilibrio delle casse
menzionato in relazione alla mancanza di specifico motivo di appello sul punto della presunta inerzia
art. 1, comma 4, d.lgs. n. 509/1994
consente poteri regolamentari delle casse entro i limiti di legge, ma non la deroga a disposizioni primarie
art. 2, comma 2, d.lgs. n. 509/1994
definisce i tipi di provvedimenti adottabili dalle casse ai fini del riequilibrio
art. 3, comma 2, d.lgs. n. 509/1994
richiamato nel discorso sul potere regolamentare delle casse privatizzate
Massime di principio
- Le casse previdenziali privatizzate, pur dotate di autonomia regolamentare, non possono introdurre con fonte subprimaria prelievi patrimoniali sui trattamenti pensionistici già liquidati se tali prelievi non rientrano nei criteri di determinazione della prestazione previsti dalla legge.
- Il contributo di solidarietà sui pensionati ha natura di prestazione patrimoniale imposta e, come tale, può essere istituito solo dal legislatore nel rispetto della riserva di legge dell'art. 23 Cost.
- Una norma che preveda un contributo di solidarietà come misura sussidiaria per l'inerzia dell'ente non si applica automaticamente se l'ente ha adottato provvedimenti, ancorché poi ritenuti illegittimi; l'inerzia deve essere specificamente allegata e provata.
- Quando si controverte non sulla mera maturazione di ratei pensionistici ma sull'importo dovuto dopo trattenute illegittime, il credito alla restituzione delle somme indebitamente prelevate è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale, non a quella quinquennale dei ratei pensionistici.
- In presenza di una decisione fondata su più rationes autonome, la censura che non scalfisce una sola di esse rende il ricorso privo di interesse nelle altre parti e può condurre all'inammissibilità ex art. 360 bis, n. 1, c.p.c.
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