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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24388/2024 del 11/09/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un dipendente di un'azienda sanitaria, inquadrato in categoria D come collaboratore professionale sanitario - Tecnico della Prevenzione negli ambienti e luoghi di lavoro, chiedeva il riconoscimento dell'indennità di coordinamento prevista dal CCNL comparto Sanità 2000/2001 per avere svolto di fatto funzioni di coordinamento, con conseguente diritto al passaggio alla categoria DS dal 1.9.2003, al mantenimento dell'indennità di funzione e al pagamento delle differenze retributive maturate, oltre al risarcimento del danno. In appello la domanda era stata respinta perché non era stata provata l'attività di coordinamento di un servizio, inteso come funzione organizzativa riferita all'intero servizio di assegnazione e al personale addetto, e non come coordinamento di singoli progetti o singoli atti. In cassazione il ricorrente deduceva otto motivi: travisamento della domanda, mancata applicazione e falsa applicazione della disciplina collettiva, errata interpretazione del termine "servizio", violazione dell'art. 52 d.lgs. 165/2001 e dell'art. 36 Cost. quanto alla rilevanza economica delle mansioni superiori, errata qualificazione di nuova della domanda economica ex art. 345 c.p.c., omesso rilievo all'effettivo coordinamento, vizio motivazionale per omessa considerazione delle prove documentali e mancata ammissione di ulteriori mezzi istruttori, e conseguente violazione dell'art. 111 Cost. e del diritto di difesa.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo centrale sull'interpretazione delle clausole contrattuali, affermando che l'attività di coordinamento rilevante ai fini dell'art. 10 CCNL 2000/2001 e dell'art. 19 CCNL 2004 deve riferirsi al servizio nel suo complesso, comprensivo del personale addetto, e non alla mera gestione di singoli progetti o atti. Ha inoltre osservato che, in fatto, dagli atti emergeva solo la responsabilità di singoli progetti e non del servizio, con altri soggetti che risultavano responsabili del servizio e quindi sovraordinati. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati inammissibili o comunque non scrutinabili perché tendevano a ottenere un riesame del merito e della valutazione delle prove, attività preclusa in cassazione. Le spese sono state poste a carico del ricorrente ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 10 CCNL comparto Sanità 2000/2001

    la disposizione va letta nel senso che il coordinamento rilevante presuppone la direzione del servizio di assegnazione nel suo complesso, non di singole attività o progetti

  • art. 19, lett. b, CCNL comparto Sanità 2004

    conferma la rilevanza del coordinamento del servizio come presupposto per la progressione economico-professionale

  • art. 52 d.lgs. n. 165/2001

    richiamato dal ricorrente per sostenere la rilevanza economica delle mansioni superiori, ma la Corte non ne ha tratto una diversa conclusione nel caso concreto

  • art. 36 Cost.

    richiamato dal ricorrente a sostegno della pretesa retributiva, ma senza esito favorevole nel giudizio

  • art. 345 c.p.c.

    richiamato per contestare la qualificazione come nuova della domanda economica, ma la censura non è stata accolta

  • art. 111 Cost.

    richiamato in relazione alla dedotta lesione del diritto di difesa, ma la censura è stata respinta come inammissibile

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17

    richiamata quale norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • Ai fini del riconoscimento dell'indennità di coordinamento prevista dalla contrattazione collettiva del comparto sanità, il coordinamento deve riguardare il servizio di assegnazione nel suo complesso, inteso come unità organizzativa e funzionale comprensiva del personale addetto, e non la mera responsabilità di singoli progetti, piani o atti.
  • La prova dello svolgimento di funzioni di coordinamento idonee a fondare la pretesa contrattuale deve riferirsi a un assetto organizzativo complessivo e non può essere desunta dalla sola gestione operativa di attività frammentarie o settoriali.
  • In sede di legittimità non è consentito chiedere una rivalutazione del materiale probatorio o un nuovo esame del merito; le censure che mirano a sovvertire l'accertamento di fatto della corte territoriale sono inammissibili.
  • La corretta interpretazione della clausola collettiva sulla progressione di carriera prevale sulla mera qualificazione soggettiva dell'attività svolta dal dipendente: ciò che rileva è la funzione effettivamente esercitata secondo il contenuto organizzativo richiesto dalla norma contrattuale.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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