Cassazione Civile, Ordinanza n. 24395/2024 del 11/09/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un dipendente addetto all'ufficio oggetti smarriti presso una società di trasporto pubblico aveva agito per ottenere il risarcimento dei danni e il ristoro delle retribuzioni perdute a seguito di un procedimento disciplinare avviato nei suoi confronti ai sensi del R.D. n. 148/1931, conclusosi con sospensione preventiva dal servizio e retrocessione di livello. In origine il tribunale aveva respinto la domanda e la corte d'appello aveva confermato il rigetto, ritenendo che gli addebiti disciplinari fossero fondati su registrazioni gravemente irregolari degli oggetti smarriti e sulla mancata giustificazione della irreperibilità di diversi oggetti, anche di pregio e valore; aveva inoltre escluso che la derubricazione della sanzione da destituzione a retrocessione imponesse un nuovo procedimento disciplinare, e aveva negato l'indennizzo ex art. 46 R.D. n. 148/1931 perché l'assoluzione in sede penale non coincideva con l'esito degli addebiti disciplinari. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell'art. 112 c.p.c. per mancata valutazione dell'illegittimità del provvedimento disciplinare di retrocessione; 2) falsa applicazione del ccnl e del R.D. n. 148/1931, sostenendo di essere addetto a servizio soltanto sussidiario del trasporto e quindi non soggetto a tale disciplina; 3) erronea applicazione dell'art. 45 R.D. n. 148/1931 per l'ingiustificata sospensione fondata su un'incolpazione penale poi rivelatasi inconsistente; 4) violazione dell'art. 7 L. n. 300/1970 e del R.D. n. 148/1931 per una contestazione misurata sulla vicenda penale; 5) violazione dell'art. 46 R.D. n. 148/1931 per il mancato riconoscimento dell'indennizzo per le retribuzioni non percepite durante la sospensione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato o inammissibile il primo motivo perché la corte territoriale aveva comunque esaminato la questione, qualificandola come non decisiva, e perché la doglianza non riproduceva esattamente la domanda originaria, impedendo il controllo sulla dedotta violazione dell'art. 112 c.p.c. Ha dichiarato inammissibile e comunque infondata la censura sulla disciplina applicabile, osservando che la questione della natura delle mansioni era nuova e non valutata in appello; ha inoltre richiamato l'interpretazione secondo cui i "servizi soltanto sussidiari del servizio dei trasporti" sono quelli erogati agli utenti esterni e non le attività svolte da unità organizzative interne dell'azienda. Ha respinto i motivi relativi agli artt. 45 e 7 perché la corte di merito aveva deciso esclusivamente sugli addebiti disciplinari, distinti da quelli penali. Ha infine negato l'indennizzo ex art. 46 R.D. n. 148/1931, rilevando che l'assoluzione in sede penale non travolgeva gli addebiti disciplinari rimasti confermati, i quali impedivano l'accesso al beneficio. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite e all'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La censura per omesso esame è stata esclusa perché il fatto dedotto era stato in realtà valutato dal giudice di merito.
La doglianza di ultrapetizione/non corrispondenza tra chiesto e pronunciato è stata ritenuta inammissibile anche per mancata riproduzione esatta della domanda originaria.
R.D. n. 148/1931, art. 7, lett. b)
I servizi 'soltanto sussidiari del servizio dei trasporti' non coincidono con attività interne all'azienda di trasporto, ma con servizi erogati a utenti esterni in forma imprenditoriale.
R.D. n. 148/1931, art. 45
La doglianza sulla sospensione è stata respinta perché la corte di merito aveva esaminato solo gli addebiti disciplinari, non quelli penali.
La violazione è stata esclusa poiché la contestazione disciplinare era stata valutata con riferimento agli addebiti disciplinari e non alla sola vicenda penale.
R.D. n. 148/1931, art. 46
L'indennizzo per perdita della retribuzione dopo sospensione spetta solo se vengono meno anche gli addebiti disciplinari; se permangono gli addebiti disciplinari, l'indennità non è dovuta.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma quater
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non sussiste quando la circostanza dedotta sia stata comunque considerata dal giudice di merito, ancorché ritenuta non decisiva.
- La censura di violazione dell'art. 112 c.p.c. richiede che il ricorrente riproduca con precisione il contenuto della domanda o del motivo originario, così da consentire alla Corte il controllo sulla corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
- In materia di personale disciplinato dal R.D. n. 148/1931, l'eccezione di sottrazione alla disciplina speciale per svolgimento di servizi soltanto sussidiari rileva solo per servizi esterni all'azienda di trasporto, non per attività svolte in un'articolazione interna.
- Quando il giudice di merito fonda la decisione esclusivamente sugli addebiti disciplinari, è inconferente la censura che si appunti sulla diversa vicenda penale, se i due piani non coincidono.
- L'indennizzo previsto per la sospensione del rapporto non spetta se, pur venendo meno l'ipotesi penale, restano confermati gli addebiti disciplinari posti a base della sospensione.
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