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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24395/2024 del 11/09/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un dipendente addetto all'ufficio oggetti smarriti presso una società di trasporto pubblico aveva agito per ottenere il risarcimento dei danni e il ristoro delle retribuzioni perdute a seguito di un procedimento disciplinare avviato nei suoi confronti ai sensi del R.D. n. 148/1931, conclusosi con sospensione preventiva dal servizio e retrocessione di livello. In origine il tribunale aveva respinto la domanda e la corte d'appello aveva confermato il rigetto, ritenendo che gli addebiti disciplinari fossero fondati su registrazioni gravemente irregolari degli oggetti smarriti e sulla mancata giustificazione della irreperibilità di diversi oggetti, anche di pregio e valore; aveva inoltre escluso che la derubricazione della sanzione da destituzione a retrocessione imponesse un nuovo procedimento disciplinare, e aveva negato l'indennizzo ex art. 46 R.D. n. 148/1931 perché l'assoluzione in sede penale non coincideva con l'esito degli addebiti disciplinari. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell'art. 112 c.p.c. per mancata valutazione dell'illegittimità del provvedimento disciplinare di retrocessione; 2) falsa applicazione del ccnl e del R.D. n. 148/1931, sostenendo di essere addetto a servizio soltanto sussidiario del trasporto e quindi non soggetto a tale disciplina; 3) erronea applicazione dell'art. 45 R.D. n. 148/1931 per l'ingiustificata sospensione fondata su un'incolpazione penale poi rivelatasi inconsistente; 4) violazione dell'art. 7 L. n. 300/1970 e del R.D. n. 148/1931 per una contestazione misurata sulla vicenda penale; 5) violazione dell'art. 46 R.D. n. 148/1931 per il mancato riconoscimento dell'indennizzo per le retribuzioni non percepite durante la sospensione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato o inammissibile il primo motivo perché la corte territoriale aveva comunque esaminato la questione, qualificandola come non decisiva, e perché la doglianza non riproduceva esattamente la domanda originaria, impedendo il controllo sulla dedotta violazione dell'art. 112 c.p.c. Ha dichiarato inammissibile e comunque infondata la censura sulla disciplina applicabile, osservando che la questione della natura delle mansioni era nuova e non valutata in appello; ha inoltre richiamato l'interpretazione secondo cui i "servizi soltanto sussidiari del servizio dei trasporti" sono quelli erogati agli utenti esterni e non le attività svolte da unità organizzative interne dell'azienda. Ha respinto i motivi relativi agli artt. 45 e 7 perché la corte di merito aveva deciso esclusivamente sugli addebiti disciplinari, distinti da quelli penali. Ha infine negato l'indennizzo ex art. 46 R.D. n. 148/1931, rilevando che l'assoluzione in sede penale non travolgeva gli addebiti disciplinari rimasti confermati, i quali impedivano l'accesso al beneficio. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite e all'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La censura per omesso esame è stata esclusa perché il fatto dedotto era stato in realtà valutato dal giudice di merito.

  • art. 112 c.p.c.

    La doglianza di ultrapetizione/non corrispondenza tra chiesto e pronunciato è stata ritenuta inammissibile anche per mancata riproduzione esatta della domanda originaria.

  • R.D. n. 148/1931, art. 7, lett. b)

    I servizi 'soltanto sussidiari del servizio dei trasporti' non coincidono con attività interne all'azienda di trasporto, ma con servizi erogati a utenti esterni in forma imprenditoriale.

  • R.D. n. 148/1931, art. 45

    La doglianza sulla sospensione è stata respinta perché la corte di merito aveva esaminato solo gli addebiti disciplinari, non quelli penali.

  • art. 7 L. n. 300/1970

    La violazione è stata esclusa poiché la contestazione disciplinare era stata valutata con riferimento agli addebiti disciplinari e non alla sola vicenda penale.

  • R.D. n. 148/1931, art. 46

    L'indennizzo per perdita della retribuzione dopo sospensione spetta solo se vengono meno anche gli addebiti disciplinari; se permangono gli addebiti disciplinari, l'indennità non è dovuta.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma quater

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non sussiste quando la circostanza dedotta sia stata comunque considerata dal giudice di merito, ancorché ritenuta non decisiva.
  • La censura di violazione dell'art. 112 c.p.c. richiede che il ricorrente riproduca con precisione il contenuto della domanda o del motivo originario, così da consentire alla Corte il controllo sulla corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
  • In materia di personale disciplinato dal R.D. n. 148/1931, l'eccezione di sottrazione alla disciplina speciale per svolgimento di servizi soltanto sussidiari rileva solo per servizi esterni all'azienda di trasporto, non per attività svolte in un'articolazione interna.
  • Quando il giudice di merito fonda la decisione esclusivamente sugli addebiti disciplinari, è inconferente la censura che si appunti sulla diversa vicenda penale, se i due piani non coincidono.
  • L'indennizzo previsto per la sospensione del rapporto non spetta se, pur venendo meno l'ipotesi penale, restano confermati gli addebiti disciplinari posti a base della sospensione.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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