Cassazione Civile, Ordinanza n. 24366/2024 del 11/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal riassetto organizzativo di un'azienda sanitaria, nel quale venne istituito un Dipartimento "Affari Legali" articolato in due aree, una delle quali affidata alla ricorrente e una diversa ad altro dirigente. La lavoratrice chiese al giudice del lavoro il riconoscimento del proprio diritto a essere nominata direttrice del Dipartimento e il risarcimento del danno, sostenendo che, per legge e per il contenuto del suo curriculum professionale, l'amministrazione avrebbe dovuto preferirla al dirigente prescelto. In primo grado la domanda fu accolta con condanna risarcitoria; in appello la decisione fu riformata e la domanda respinta. Nel ricorso per cassazione la lavoratrice articolò cinque motivi: 1) dedusse la formazione del giudicato interno sulla ratio decidendi del primo giudice relativa all'art. 23 della legge professionale forense, assumendo che l'appello non avesse censurato tale punto; 2) denunciò la violazione delle norme sulla scelta dei dirigenti pubblici e dei canoni di correttezza e buona fede, lamentando che la Corte d'appello avesse ritenuto non necessaria una motivazione comparativa e avesse ammesso integrazioni motivazionali in corso di causa; 3) e 4) sostenne che l'art. 23 della legge n. 247 del 2012 imporrebbe, nella selezione del responsabile di un ufficio legale interno, la preferenza per i titoli e l'esperienza forense rispetto a competenze manageriali; 5) infine dedusse l'omesso esame della maggiore anzianità e continuità professionale della ricorrente e un vizio motivazionale della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di specificità, poiché il ricorso non riproduceva adeguatamente né il contenuto della sentenza di primo grado né quello dell'atto di appello, rendendo impossibile verificare la dedotta formazione del giudicato interno. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo perché, pur riconoscendo che il conferimento degli incarichi dirigenziali nel servizio sanitario non è rimesso a discrezionalità assoluta e richiede una valutazione comparativa e una motivazione adeguata, ha osservato che la censura non era idonea a fondare la domanda proposta: la ricorrente non aveva chiesto il risarcimento per perdita di chance, ma rivendicava direttamente un diritto alla nomina, sicché occorreva comunque dimostrare che, ove correttamente valutata, avrebbe dovuto essere prescelta o almeno avrebbe avuto concrete possibilità di esserlo. Ha poi ritenuto infondati i motivi terzo e quarto, escludendo che l'art. 23 della legge n. 247 del 2012 introduca un vincolo legale alla discrezionalità dell'amministrazione nella scelta del dirigente di un ufficio legale interno, e ha sottolineato che, nel caso concreto, la funzione dipartimentale comprendeva anche programmazione e budget, con possibile rilevanza delle competenze manageriali. Ha infine respinto il quinto motivo, rilevando che la Corte d'appello aveva effettivamente esaminato la maggiore anzianità professionale della ricorrente, reputandola non decisiva, e che comunque la motivazione censurata era essenzialmente in diritto; inoltre, il vizio motivazionale dedotto non rientrava nei limiti del sindacato di legittimità. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite e si è dato atto del raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Costituisce il parametro per le censure di violazione di legge proposte con i primi, secondo, terzo e quarto motivo.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
È il parametro invocato per il quinto motivo; la Corte richiama i limiti del vizio di omesso esame di fatti decisivi e del sindacato sulla motivazione.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
"Il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità: … la specifica indicazione degli atti processuali… sui quali il ricorso si fonda"
Il ricorso per cassazione deve indicare specificamente gli atti processuali rilevanti; il difetto di tale indicazione comporta inammissibilità del motivo.
È il rito camerale utilizzato per la trattazione del ricorso.
Richiamato in relazione al preteso giudicato interno sulla prima ratio decidendi della sentenza di primo grado.
Richiamati per sostenere che l'appello non avrebbe specificamente censurato la decisione di primo grado.
Richiamato tra le disposizioni asseritamente violate nella disciplina della scelta dei dirigenti pubblici.
art. 19 d.lgs. n. 165 del 2001
Indicata come possibile disciplina generale del conferimento degli incarichi dirigenziali.
art. 26 d.lgs. n. 165 del 2001
È richiamato come norma che fa espresso rinvio al d.lgs. n. 502 del 1992 per la dirigenza del Servizio sanitario nazionale, anche nei ruoli professionale, tecnico e amministrativo.
Richiamato per affermare che il conferimento dell'incarico deve rispettare correttezza e buona fede, limitando la discrezionalità amministrativa.
Richiamato per affermare che l'esercizio del potere di scelta deve conformarsi a correttezza e buona fede.
artt. 3, 97 e 98 Cost.
Richiamati come parametri di imparzialità e buon andamento che limitano la discrezionalità nella scelta del dirigente.
art. 23 della legge n. 247 del 2012
"Avvocati degli enti pubblici"
Regola l'iscrizione degli avvocati dipendenti degli enti pubblici in elenco speciale e garantisce autonomia e indipendenza dell'ufficio legale, ma non introduce una norma sulla selezione dei dirigenti che imponga di preferire automaticamente i titoli forensi a quelli manageriali.
Richiamato per rinviare, in punto di motivazione, a precedente giurisprudenza di legittimità.
Cass. S.U. n. 8053/2014
Richiamata per i limiti del sindacato di legittimità sul vizio motivazionale, circoscritto ai casi di motivazione mancante o insanabilmente contraddittoria.
La Corte richiama il principio secondo cui non occorre cassare la sentenza se il dispositivo è comunque conforme a diritto, anche in presenza di una motivazione non corretta.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato per dare atto del presupposto del raddoppio del contributo unificato in ragione dell'esito del ricorso.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la censura che invoca giudicato interno o ultrapetizione deve indicare specificamente gli atti processuali rilevanti e riprodurne il contenuto essenziale; in mancanza, il motivo è inammissibile per difetto di specificità.
- Nel conferimento di incarichi dirigenziali in ambito pubblico-sanitario non opera una discrezionalità assoluta: la scelta deve essere preceduta da comparazione dei profili dei candidati e sorretta da motivazione adeguata, coerente con correttezza, buona fede e principi di imparzialità e buon andamento.
- La violazione dell'obbligo di comparazione o di motivazione non basta, da sola, a fondare il risarcimento del danno in favore del candidato escluso, se questi non prova il pregiudizio subito, e cioè che avrebbe dovuto essere scelto o avrebbe avuto concrete possibilità di esserlo.
- Se il dipendente non articola una domanda di perdita di chance ma rivendica direttamente il diritto alla nomina e le relative differenze retributive, è necessario dimostrare che la normativa applicabile imponeva la sua preferenza rispetto al candidato prescelto.
- Una disposizione che tutela l'autonomia e l'indipendenza dell'ufficio legale interno di un ente pubblico non va automaticamente letta come criterio legale di preferenza nella selezione del dirigente dell'ufficio stesso, quando il posto comporti anche funzioni manageriali, di programmazione e di budget.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non sussiste quando la circostanza dedotta sia stata espressamente considerata dal giudice di merito, ancorché ritenuta non decisiva; inoltre, il sindacato di legittimità sulla motivazione è ristretto ai casi estremi di assenza o insanabile contraddittorietà.
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