Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 24392/2024 del 11/09/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Una ex dipendente di una Camera di Commercio aveva agito per ottenere il ricalcolo e il pagamento di un maggiore importo dell'indennità di anzianità spettante alla cessazione del rapporto. Il giudice di primo grado aveva riconosciuto, ai fini del computo, sia il periodo di "avventiziato" svolto presso la medesima amministrazione sia la retribuzione di posizione connessa all'incarico organizzativo ricoperto al momento del pensionamento; la decisione era stata confermata in appello. L'ente camerale ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto la nullità del ricorso introduttivo di primo grado per assoluta indeterminatezza dell'oggetto della domanda e per mancata indicazione dei mezzi di prova; con il secondo ha denunciato violazione delle norme regolamentari e contrattuali sul calcolo dell'indennità di anzianità, contestando sia l'inclusione del periodo di lavoro precario nel servizio utile sia l'inclusione della retribuzione di posizione nella base di calcolo. La resistente ha depositato controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che i conteggi del quantum non si confondono con l'oggetto della domanda e che la mancata indicazione iniziale dei mezzi di prova non incide sulla validità della domanda, ma semmai sulla sua fondatezza; inoltre, ha dichiarato inammissibile la parte del motivo che introduceva questioni di fatto non trattate nei gradi di merito. Quanto al secondo motivo, ha reputato infondata la censura relativa al periodo di avventiziato, perché il regolamento richiamato non subordinava il riconoscimento dell'anzianità di servizio al previo riscatto pensionistico e la durata del lavoro precario svolto continuativamente presso la stessa amministrazione doveva essere considerata unitariamente, per evitare una discriminazione del lavoro a termine. Ha invece dichiarato inammissibile la censura sulla retribuzione di posizione per difetto di specificità, non essendo adeguatamente descritto il contenuto dell'atto di appello; ha inoltre rilevato che il vizio prospettato era, in sostanza, un'omessa pronuncia o una critica alla motivazione, non deducibile nei termini formulati. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente, con statuizione anche sul raddoppio del contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 414 c.p.c.

    Nel rito del lavoro l'oggetto della domanda e la causa petendi devono essere esposti, ma la mancata indicazione dei conteggi del credito o dei mezzi di prova non determina di per sé nullità del ricorso; la nullità sussiste solo nei casi estremi di assoluta incertezza del petitum o di mancanza dei fatti costitutivi.

  • art. 164 c.p.c.

    Si applica anche al rito del lavoro; la nullità della domanda è configurabile solo se il petitum è omesso o assolutamente incerto, oppure se manca l'esposizione dei fatti posti a fondamento della domanda.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro evocato per denunciare violazioni di legge sostanziale o processuale; la Corte lo usa per qualificare i motivi del ricorso, ma respinge le censure perché infondate o inammissibili.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Non consente, nel caso deciso, di sindacare una motivazione non apparente quando vi sia doppia conforme; inoltre non è il mezzo corretto per dedurre l'omessa pronuncia su un motivo di appello.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso deve contenere la specifica indicazione del contenuto degli atti processuali rilevanti; la mancata trascrizione/descrizione adeguata dell'atto di appello rende inammissibile la censura.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, il sindacato sulla motivazione è ulteriormente ristretto, salvo il caso di motivazione assente o meramente apparente.

  • art. 93 c.p.c.

    La distrazione delle spese è stata negata perché chiesta dall'originario difensore e non dal nuovo difensore subentrato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In ragione dell'esito del giudizio, è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

  • art. 77 del regolamento approvato il 12.7.1982

    Il tenore letterale non subordina il riconoscimento dell'anzianità di servizio al previo riscatto ai fini pensionistici; il periodo di avventiziato può dunque essere considerato ai fini dell'indennità di anzianità.

  • art. 10 CCNL

    È richiamato per la disciplina della retribuzione di posizione, ma la censura relativa alla sua inclusione nella base di calcolo è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità del ricorso per cassazione.

  • Direttiva 1999/70/CE

    È evocata come parametro di sistema per escludere interpretazioni che discriminino il lavoro a termine rispetto al lavoro a tempo indeterminato svolto continuativamente presso la stessa amministrazione.

Massime di principio

  • Nel rito del lavoro, la validità del ricorso introduttivo dipende dall'effettiva identificazione del petitum e della causa petendi, non dalla produzione di conteggi analitici del credito o dalla formulazione iniziale delle istanze istruttorie.
  • La mancata indicazione dei mezzi di prova nel ricorso introduttivo non incide sulla validità della domanda, ma al più sulla sua prova e quindi sulla fondatezza nel merito.
  • Il periodo di lavoro precario svolto in modo continuativo presso la stessa amministrazione può essere considerato ai fini del trattamento di fine rapporto o di fine servizio quando la disciplina applicabile non lo escluda espressamente; un'interpretazione diversa può integrare una discriminazione del lavoro a termine.
  • Per censurare in cassazione un'omessa pronuncia su un motivo di appello occorre dedurre specificamente il vizio processuale pertinente e riportare con precisione il contenuto dell'atto di gravame; una mera contestazione della motivazione è insufficiente.
  • In presenza di doppia conforme, il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato e non può trasformarsi in un riesame del fatto, salvo motivazione assente o meramente apparente.

Come è indicizzato

MaterieIndennità di anzianitàImpugnazioniProve
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.