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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24398/2024 del 11/09/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratori)

La controversia

La controversia nasce dall'affidamento in concessione della piscina comunale di Vasto per il quinquennio 2011-2016. La convenzione con il Comune prevedeva l'obbligo di reimpiegare il personale già in servizio nella struttura negli ultimi tre anni, alle stesse condizioni economiche e normative per tutto il periodo di gestione. I lavoratori, già addetti come istruttori di nuoto presso il precedente concessionario, avevano ottenuto in sede di merito un provvedimento che ordinava alla società subentrante di costituire in loro favore un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa alle medesime condizioni economiche e normative applicate dal precedente gestore, provvedimento rimasto inadempiuto. La società ha quindi chiesto la revoca di tale ordinanza e, in appello, il rigetto della pretesa dei lavoratori, sostenendo che il contratto da essa proposto fosse di natura autonoma e che la Corte territoriale avesse erroneamente qualificato il rapporto, anche alla luce della disciplina fiscale e previdenziale richiamata. Con il primo motivo di ricorso per cassazione ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 61, comma 3, d.lgs. n. 276/2003, nonché del combinato disposto degli artt. 25 l. n. 133/1999, come modificato dall'art. 37 l. n. 342/2000, e dell'art. 67, comma 1, lett. m), d.P.R. n. 917/1986. Con il secondo motivo ha denunciato violazione o falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., lamentando un'erronea interpretazione del contratto e una non corretta comparazione tra il contratto proposto ai lavoratori e quello con il precedente gestore.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze riproponessero questioni già esaminate e respinte in precedenti giudizi tra le stesse parti, richiamando espressamente le proprie precedenti decisioni e, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., le relative motivazioni. Ha inoltre rilevato profili di inammissibilità per difetto di specificità dei motivi, poiché il ricorso riportava solo parzialmente lo schema contrattuale offerto ai lavoratori e non riproduceva adeguatamente il termine di raffronto, cioè il contratto del precedente gestore. Nel merito, ha affermato che l'accertamento sulla natura autonoma del rapporto e sulla non equivalenza delle condizioni offerte rispetto a quelle precedenti era frutto di una valutazione complessiva di plurimi elementi di fatto, non sindacabile in sede di legittimità. In conseguenza della soccombenza, la ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 61, comma 3, d.lgs. n. 276 del 2003

    La norma viene invocata dalla ricorrente per sostenere la natura autonoma del rapporto proposto, ma la Corte non ne accoglie la lettura e valorizza invece la valutazione complessiva degli elementi contrattuali e fattuali compiuta dai giudici di merito.

  • art. 25, legge n. 133 del 1999

    Richiamato dalla ricorrente nel combinato con altre norme fiscali per sostenere la qualificazione autonoma del rapporto; la Corte non ritiene decisivo tale richiamo ai fini della qualificazione giuridica concreta.

  • art. 37, legge n. 342 del 2000

    Richiamato insieme all'art. 25 l. n. 133/1999 e all'art. 67 d.P.R. n. 917/1986; la Corte considera non decisivo il profilo fiscale ai fini dell'accertamento della natura del rapporto.

  • art. 67, comma 1, lett. m), d.P.R. n. 917 del 1986

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la natura autonoma del rapporto; la Corte osserva che la disciplina fiscale non è di per sé significativa rispetto alla qualificazione civilistica del contratto.

  • artt. 1362 e 1363 c.c.

    Le norme sull'interpretazione del contratto sono evocate come parametri della censura; la Corte ritiene che il ricorso si risolva in una mera contrapposizione all'interpretazione data dai giudici di merito, non censurabile in cassazione se non nei limiti del vizio di legittimità.

  • art. 66 d.lgs. n. 276 del 2003

    La Corte richiama la previsione per sottolineare la disarmonia tra il contratto proposto e il regime proprio della collaborazione coordinata e continuativa, in ragione dell'esclusione di tutele in caso di malattia, infortunio e maternità.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    È usato per rinviare alle motivazioni delle precedenti decisioni tra le stesse parti, ritenute già risolutive delle questioni dedotte.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente, quale conseguenza del rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità è inammissibile o comunque non idonea ad incidere sul decisum una censura che si limiti a contrapporre una diversa lettura del contratto a quella già compiuta dai giudici di merito, quando la qualificazione del rapporto dipenda da una valutazione complessiva di plurimi elementi fattuali.
  • La qualificazione civilistica di un rapporto non può essere sovvertita dal solo richiamo alla disciplina fiscale o previdenziale: tali dati possono essere indizi, ma non prevalgono automaticamente sulla concreta struttura del regolamento negoziale e sulle sue clausole effettive.
  • Il difetto di specificità del ricorso per cassazione sussiste quando non siano adeguatamente trascritti o riassunti gli elementi necessari al controllo della censura, specie se il motivo richiede il confronto tra due contratti o testi negoziali e uno dei termini di paragone non sia esposto in modo completo.
  • Quando su una medesima questione esistano precedenti decisioni tra le stesse parti, la Corte può richiamare tali precedenti e le relative motivazioni ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., se le nuove censure si limitano a riproporre questioni già decise e ritenute infondate.
  • L'accertamento sulla natura autonoma o subordinata/parasubordinata del rapporto e sulla equivalenza economico-normativa delle condizioni offerte appartiene, di regola, al giudice di merito ed è sottratto al sindacato di legittimità se sorretto da motivazione non apparente e logicamente coerente.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioniProve
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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