Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 20926/2025 del 23/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da una richiesta di rimborso di un credito d'imposta IRPEG relativo all'anno 1978, originariamente spettante a una banca poi confluita in una società veicolo e successivamente ceduta, con atto del 2 dicembre 1992, alla banca poi divenuta Unicredit s.p.a. Dopo un lungo iter amministrativo e processuale, la banca cessionaria aveva impugnato il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione finanziaria e ottenuto in primo e secondo grado il riconoscimento del credito e dei relativi interessi. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 19 e 21 del D.Lgs. n. 546 del 1992, sostenendo l'inammissibilità del ricorso introduttivo perché la banca non aveva impugnato il provvedimento espresso di diniego del 21 dicembre 1996, che secondo la ricorrente integrava un rifiuto impugnabile di rimborso; con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 2697 c.c., assumendo, da un lato, che la cessione del 2 dicembre 1992 non fosse conforme alle forme previste per la cessione di crediti verso lo Stato dagli artt. 69 e 70 del R.D. n. 2440 del 1923, e, dall'altro, che la prova dell'esistenza e dell'ammontare del credito d'imposta gravasse sulla contribuente e non fosse stata fornita in modo adeguato.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di specificità, perché non si confrontava con la ratio della sentenza impugnata: la CTR aveva escluso che la nota del 21 dicembre 1996 costituisse un rifiuto espresso o tacito di rimborso, trattandosi invece del diniego di una diversa modalità di soddisfazione del credito, cioè l'assegnazione di titoli di Stato. La Corte ha inoltre richiamato precedenti conformi già formatisi sulla medesima vicenda e ha rilevato l'intervenuto giudicato esterno su tale questione, affermando che esso è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado. Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile: la censura sulla cessione del 2 dicembre 1992 non si confrontava con la motivazione della CTR, che aveva qualificato l'atto come cessione d'azienda bancaria e non come cessione di crediti verso lo Stato, escludendo quindi l'applicabilità degli artt. 69 e 70 del R.D. n. 2440 del 1923; la parte restante del motivo, relativa alla prova del credito, mirava in realtà a sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio, preclusa in sede di legittimità. Ne è seguita la condanna dell'Agenzia alle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 19 D.Lgs. n. 546 del 1992

    Il provvedimento del 21 dicembre 1996 non è stato ritenuto un atto impugnabile perché non qualificabile come rifiuto espresso o tacito di restituzione di tributi.

  • art. 21 D.Lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato solo per fondare la censura di tardività/inammissibilità dell'azione; la Corte ha respinto il motivo per difetto di specificità.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione dell'onere della prova ricorre solo se il giudice attribuisce l'onere a una parte diversa da quella onerata; non quando si contesta la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.

  • art. 69 R.D. n. 2440 del 1923

    Non si applica alla cessione qualificata come cessione di azienda bancaria e non come cessione di crediti verso lo Stato.

  • art. 70 R.D. n. 2440 del 1923

    Come per l'art. 69, è stato ritenuto inconferente rispetto alla cessione di azienda bancaria.

  • art. 43-bis D.P.R. n. 602 del 1973

    La CTR ha escluso che la cessione fosse soggetta agli adempimenti di questa norma; la Cassazione ha dato atto che tale questione era già coperta da giudicato.

  • art. 1, comma 8, D.M. n. 384 del 1997

    Richiamato per gli adempimenti relativi alla cessione dei crediti; la CTR ha ritenuto che fossero stati comunque osservati.

  • art. 5, comma 1, D.L. n. 307 del 1994, convertito in L. n. 457 del 1994

    La nota del 21 dicembre 1996 era collegata alla richiesta della banca cessionaria di ottenere titoli di Stato in parziale estinzione dei crediti d'imposta.

  • art. 26, comma 2, D.Lgs. n. 481 del 1992

    La cessione d'azienda bancaria era stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale ai fini dell'opponibilità ai sensi della disciplina bancaria.

  • art. 58, comma 2, D.Lgs. n. 385 del 1993

    Disposizione del Testo Unico Bancario richiamata quale trasfusione della disciplina di pubblicità della cessione d'azienda bancaria.

  • art. 1264 c.c.

    La pubblicazione della cessione d'azienda bancaria produceva gli effetti previsti da questa norma in tema di opponibilità della cessione.

  • art. 65, comma 1, ordinamento giudiziario

    Richiamato per la funzione nomofilattica della Corte e la possibilità di reperire il precedente rilevante ai fini del giudicato esterno.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato solo per la memoria difensiva depositata dalla controricorrente nel giudizio di cassazione.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Base formale del primo motivo, poi dichiarato inammissibile per difetto di specificità.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Base formale del secondo motivo, poi dichiarato inammissibile.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato, poiché l'Agenzia delle Entrate è amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.

Massime di principio

  • Nel giudizio tributario, il ricorso per cassazione è inammissibile quando la censura non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a riproporre questioni astratte o diverse da quelle effettivamente decise.
  • Il provvedimento amministrativo non è impugnabile ex art. 19 del processo tributario se non integra, per contenuto e funzione, un vero rifiuto espresso o tacito di rimborso del tributo, ma solo il diniego di una modalità alternativa di soddisfazione del credito.
  • Il giudicato esterno relativo a una precedente decisione sulla medesima questione sostanziale è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, anche se formatosi dopo la sentenza impugnata, per esigenze di stabilità delle decisioni e di prevenzione del ne bis in idem.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice di merito distribuisca erroneamente l'onere della prova; non quando la censura miri a contestare la valutazione delle prove o la preferenza accordata ad alcuni elementi istruttori rispetto ad altri.
  • La cessione di azienda bancaria, se qualificata come tale dal giudice di merito, non è automaticamente soggetta alle forme previste per la cessione di crediti verso lo Stato; la diversa qualificazione negoziale è decisiva ai fini dell'opponibilità e degli adempimenti richiesti.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare il motivo di ricorso in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio, poiché l'apprezzamento delle prove è riservato al giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.