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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23621/2023 del 02/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

I ricorrenti, iscritti a scuole di specializzazione per le professioni sanitarie in anni accademici compresi tra il 1990/1991 e il 2005/2006, hanno agito contro amministrazioni statali chiedendo, in via risarcitoria o indennitaria, la differenza tra la borsa di studio percepita ai sensi del d.lgs. n. 257/1991 e il compenso previsto dal d.lgs. n. 368/1999, sostenendo che quest'ultimo recepiva direttive comunitarie sull'adeguata remunerazione degli specializzandi e che i suoi effetti economici dovessero comunque riflettersi anche sui periodi anteriori al 2006/2007; in subordine, chiedevano gli adeguamenti economici della borsa di studio previsti dalla normativa. La Corte d'appello aveva rigettato le domande; con il ricorso per cassazione venivano dedotte due censure di violazione di legge, relative alla disciplina del recepimento delle direttive, alla natura del rapporto degli specializzandi, all'adeguatezza della remunerazione e all'applicabilità dell'adeguamento automatico della borsa di studio e della sua indicizzazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi manifestamente infondati perché contrastavano con un orientamento consolidato: l'attività degli specializzandi non è equiparabile a lavoro subordinato o autonomo, la borsa di studio introdotta dal d.lgs. n. 257/1991 ha assolto gli obblighi derivanti dalle direttive comunitarie richiamate, il diverso trattamento economico previsto dal d.lgs. n. 368/1999 decorre solo dall'anno accademico 2006/2007 e non si estende ai periodi precedenti, e gli incrementi/adeguamenti automatici della borsa non erano dovuti nei termini prospettati. La Corte ha anche rilevato che, quanto alla domanda sugli adeguamenti ex art. 6 d.lgs. n. 257/1991, la corte territoriale l'aveva rigettata per prescrizione e tale ratio non era stata specificamente censurata. Ha inoltre condannato i ricorrenti alle spese di legittimità e al pagamento di una somma ulteriore ex art. 96, comma 3, c.p.c., ravvisando abuso del processo.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Le censure sono state proposte come violazioni di legge e nullità della sentenza, ma i motivi sono stati ritenuti inammissibili perché non colpivano la ratio decidendi e comunque manifestamente infondati.

  • art. 360 bis, comma 1, n. 1, c.p.c.

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le questioni erano già decise da orientamenti consolidati della Corte.

  • artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c.

    La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale accelerato.

  • art. 6 d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257

    È richiamato come base della borsa di studio degli specializzandi e degli invocati adeguamenti automatici; la Corte ribadisce che non sussisteva il diritto agli incrementi reclamati nei termini prospettati.

  • art. 11 l. n. 370/1999

    Richiamato dai ricorrenti nel quadro normativo relativo al trattamento economico degli specializzandi.

  • artt. 37, 38, 39, 40, 41, 45 e 46 d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368

    La Corte richiama la disciplina di recepimento delle direttive comunitarie e afferma che il più elevato trattamento economico introdotto decorre solo dal 2006/2007.

  • art. 8 d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517

    Norma richiamata nel contesto della disciplina del trattamento degli specializzandi.

  • art. 1 l. 23 dicembre 2005, n. 266

    Richiamata nel quadro delle disposizioni che incidono sul regime economico degli specializzandi.

  • art. 7, comma 5, d.l. n. 384 del 1992

    È richiamato per affermare che l'importo della borsa di studio non era soggetto a incremento per variazione del costo della vita negli anni indicati.

  • art. 32, comma 12, l. n. 449 del 1997

    Ha consolidato la quota del Fondo sanitario nazionale destinata al finanziamento delle borse di studio ed escluso l'applicazione dell'adeguamento previsto dall'art. 6 d.lgs. n. 257/1991.

  • art. 36, comma 1, l. n. 289 del 2002

    Disposizione confermativa dell'esclusione dell'applicazione dell'adeguamento automatico della borsa di studio.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    La Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento di una somma ulteriore per abuso dello strumento processuale, in considerazione della manifesta infondatezza del ricorso.

  • art. 97 c.p.c.

    La condanna alle spese e alla somma ulteriore è stata posta in solido tra i ricorrenti per il comune interesse al ricorso.

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato conseguente all'inammissibilità del ricorso.

  • art. 2049 c.c.

    Richiamato per affermare la responsabilità della parte per l'operato del difensore, rispetto alla proposizione di un ricorso manifestamente infondato.

  • art. 10 Cost.

    Richiamato dai ricorrenti nel tentativo di fondare la violazione delle direttive comunitarie; la Corte ha ritenuto le censure infondate.

  • artt. 1, 10, 11 e 12 disp. prel. c.c.

    Invocati dai ricorrenti nel quadro delle censure di violazione di legge.

  • art. 5 Trattato CEE

    Richiamato dai ricorrenti in relazione agli obblighi di recepimento delle direttive comunitarie.

  • art. 189 Trattato CEE

    Richiamato dai ricorrenti in relazione agli obblighi di attuazione delle direttive comunitarie.

  • Direttive 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE, 93/16/CEE, 2005/36/CE

    La Corte afferma che gli obblighi di adeguata remunerazione derivanti dalle direttive anteriori sono stati adempiuti con la borsa di studio del d.lgs. n. 257/1991 e che la direttiva 93/16 non introduceva un nuovo obbligo sulla misura del compenso; non era necessaria rimessione alla Corte di giustizia.

Massime di principio

  • L'attività dei medici iscritti alle scuole di specializzazione non è equiparabile a lavoro subordinato o autonomo e la remunerazione prevista per tale formazione non costituisce corrispettivo di prestazioni lavorative in senso proprio.
  • In materia di recepimento delle direttive europee sulla remunerazione degli specializzandi, la borsa di studio introdotta dal d.lgs. n. 257/1991 ha soddisfatto gli obblighi comunitari nella misura originaria, senza che dalle successive direttive derivi automaticamente un diritto all'equiparazione al più favorevole trattamento previsto dalla disciplina sopravvenuta.
  • Il diverso e più elevato trattamento economico previsto dal d.lgs. n. 368/1999 opera soltanto per i corsi per i quali la normativa ne ha differito l'efficacia, senza estensione retroattiva ai medici che abbiano frequentato i corsi in epoca anteriore.
  • Gli aumenti automatici della borsa di studio e l'adeguamento al costo della vita possono essere esclusi da successive disposizioni di blocco o consolidamento della spesa pubblica, quando la legge abbia previsto un regime speciale e non risulti un obbligo comunitario puntuale sulla misura della remunerazione.
  • In cassazione il motivo è inammissibile quando non confronta la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata, specie se il rigetto di una domanda poggia anche su una distinta autonoma ragione, come la prescrizione, non specificamente censurata.
  • La proposizione di un ricorso manifestamente infondato, in presenza di orientamento consolidato contrario, può integrare abuso dello strumento processuale e giustificare la condanna equitativa ex art. 96, comma 3, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PAImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

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