Cassazione Civile, Ordinanza n. 33831/2024 del 21/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dal diniego di rimborso di euro 67.126,15 per accise versate sul gasolio commerciale consumato da mezzi aziendali dotati di filtro antiparticolato (FAP). L’amministrazione aveva negato il rimborso ritenendo che i veicoli, originariamente omologati Euro 2, fossero esclusi dal beneficio previsto dall’art. 1, comma 645, della l. n. 208 del 2015 e poi dall’art. 24-ter del d.lgs. n. 504 del 1995. La società aveva impugnato il diniego sostenendo che la norma facesse riferimento alla categoria euro attuale ed effettiva del veicolo e non alla sua originaria omologazione, sicché l’installazione del FAP avrebbe dovuto consentire la classificazione in una categoria superiore. In cassazione ha articolato cinque motivi: violazione delle norme interne e comunitarie per aver confuso omologazione e categoria euro; nullità per ultrapetizione e per mancata considerazione del fatto non contestato della riduzione delle emissioni; nullità della motivazione per asserita apparenza; nullità e violazione del diritto UE per non aver spiegato perché il legislatore nazionale potesse restringere il beneficio; violazione diretta della direttiva 2003/96/CE e richiesta subordinata di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati i motivi principali relativi all’interpretazione dell’art. 1, comma 645, l. n. 208 del 2015 e dell’art. 24-ter d.lgs. n. 504 del 1995, nonché alla compatibilità con la direttiva 2003/96/CE. Ha affermato che il credito agevolato spetta solo per i veicoli rientranti nelle categorie Euro specificamente indicate dalla legge, dovendosi avere riguardo alla categoria attribuita in sede di omologazione e non alle modifiche successive apportate con l’installazione del FAP, che incidono solo su uno specifico profilo emissivo e non sulla complessiva classificazione del mezzo. Ha inoltre escluso la necessità di rinvio pregiudiziale, perché la questione interpretativa era già chiarita dalla giurisprudenza unionale e di legittimità. I motivi secondo e terzo sono stati dichiarati assorbiti. Il ricorso è stato rigettato con condanna della società alle spese e all’ulteriore importo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
sono stati usati come parametro di censura per violazione di legge e nullità della sentenza
richiamato per dedurre ultrapetizione, ma la Corte non ha accolto la doglianza
richiamato per contestare l’uso delle risultanze probatorie, ma il motivo è stato assorbito
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato per lamentare motivazione apparente
richiamato in tema di prova nel processo tributario
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato per difetto di motivazione della sentenza tributaria
art. 1, comma 645, l. n. 208 del 2015
norma interna che limita il beneficio fiscale ai veicoli di categoria Euro specificamente prevista dalla legge
art. 24-ter d.lgs. n. 504 del 1995
norma di recepimento/trasposizione del beneficio fiscale, interpretata in coerenza con il limite alle categorie Euro previste
art. 7, paragrafi 2 e 3, direttiva 2003/96/CE
non osta alla normativa nazionale che circoscrive il beneficio a determinate categorie di veicoli, lasciando agli Stati membri un margine di discrezionalità
art. 267 TFUE
richiesto il rinvio pregiudiziale, ma la Corte lo ha ritenuto superfluo
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per l’ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso
art. 3 Cost.
invocato dalla ricorrente come parametro di irragionevolezza e disparità di trattamento
Direttiva 2007/46/CE
richiamata per la nozione di omologazione del veicolo
Direttiva 91/441/CEE
richiamata per la nozione di categoria euro e riduzione delle emissioni
Direttiva 715/2007/CE
richiamata per la classificazione ambientale dei veicoli
Direttiva 70/156/CEE
richiamata per la classificazione delle categorie M2 e M3
richiamato per affermare che la categoria superiore attribuita al veicolo dotato di FAP vale solo ai fini del particolato e non delle agevolazioni fiscali
Massime di principio
- Ai fini di un’agevolazione fiscale collegata alla categoria ambientale di un veicolo, il riferimento normativo va inteso alla categoria attribuita in sede di omologazione, salvo che la legge disponga diversamente; non sono di regola rilevanti gli interventi tecnici successivi all’immatricolazione che migliorino solo singoli profili emissivi.
- L’installazione di un filtro antiparticolato può incidere sulla riduzione del particolato, ma non comporta automaticamente il mutamento della categoria Euro ai fini tributari se la disciplina agevolativa richiede una specifica classe di omologazione.
- Una normativa nazionale che circoscriva un credito o un’aliquota ridotta a determinate categorie di veicoli non contrasta con la direttiva 2003/96/CE quando la direttiva lascia agli Stati membri un margine di scelta nella configurazione degli sgravi e delle differenziazioni fiscali.
- Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è necessario quando la questione interpretativa sul diritto dell’Unione è già stata chiarita dalla giurisprudenza oppure quando la soluzione è autoevidente.
- La censura di motivazione apparente o di ultrapetizione non può essere accolta quando la decisione si fonda sull’interpretazione della norma applicabile e il tema decisivo è già coperto dalla contestazione giuridica, non essendo sufficiente la mera divergenza della parte rispetto alla lettura adottata dal giudice.
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