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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15625/2024 del 04/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia origina dalla domanda proposta da alcuni utenti del servizio idrico integrato nei confronti della società gestrice, per ottenere il risarcimento dei danni e la riduzione/ripetizione parziale dei canoni corrisposti, assumendo che l’acqua erogata fosse non potabile e non idonea ai consumi domestici perché contenente valori di arsenico e/o fluoruri superiori ai limiti di legge. La società convenuta chiamò in causa la Regione Lazio e l’Autorità d’Ambito per ottenerne la manleva. In primo grado fu accertato l’inadempimento della società e fu accolta la manleva nei confronti della Regione; in appello, il Tribunale riformò sul punto della manleva, rigettandola per genericità della domanda, e rigettò le ulteriori impugnazioni. La società proponeva quindi ricorso per cassazione con tre motivi: 1) erronea statuizione sulla giurisdizione in relazione alla domanda di manleva, sostenendo spettasse al giudice ordinario; 2) violazione della normativa ambientale e sulla qualità delle acque (D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 31/2001, O.P.C.M. 3921/2011) e dell’art. 1218 c.c., assumendo che la Regione si fosse ingerita nella gestione del servizio e nella potabilizzazione; 3) omesso esame di un fatto decisivo, individuato nel ruolo chiave della Regione e nella mancata valutazione della normativa e dei documenti prodotti. La Corte ha ritenuto il primo motivo estraneo alla ratio decidendi, perché la giurisdizione del giudice ordinario era già stata definitivamente affermata. Ha dichiarato inammissibili anche il secondo e il terzo motivo, poiché il Tribunale aveva fondato la decisione sulla inammissibilità della domanda di manleva per mancata indicazione del titolo, statuizione non censurata e quindi decisiva; una volta dichiarata l’inammissibilità, ogni esame sul merito era privo di incidenza e non poteva essere utilmente impugnato. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese in favore di entrambi i gruppi di controricorrenti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della società gestore del servizio idrico. Ha ritenuto il primo motivo non attinente alla ratio decidendi e i motivi secondo e terzo inammissibili perché non aggredivano la statuizione autonoma e decisiva del Tribunale, che aveva dichiarato inammissibile la domanda di manleva per genericità, ossia per mancata specificazione del titolo della pretesa. Conseguentemente la società ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    I motivi di ricorso sono stati scrutinati alla luce dei diversi vizi deducibili in cassazione, ma sono stati dichiarati inammissibili perché non colpivano la reale ratio della decisione impugnata.

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente come base della responsabilità contrattuale per l’asserito inadempimento nella fornitura di acqua non potabile.

  • artt. 1223 e 1226 c.c.

    Richiamati dalla parte attrice nel giudizio di merito per la quantificazione del danno e la liquidazione equitativa.

  • art. 113, comma 2, c.p.c.

    Richiamato nel giudizio di appello dalla Regione, ma non decisivo ai fini della pronuncia di legittimità.

  • art. 141 e ss. D.Lgs. 152/2006

    Invocati dalla ricorrente per sostenere la disciplina del servizio idrico e il ruolo della Regione nella gestione e adeguamento degli impianti.

  • artt. 9, 12 e 13 D.Lgs. 31/2001

    Richiamati quale normativa sulla qualità delle acque destinate al consumo umano, che la ricorrente assumeva erroneamente applicata dai giudici di merito.

  • O.P.C.M. 3921/2011

    Richiamata dalla ricorrente a sostegno delle proprie deduzioni sul trattamento e sulla potabilizzazione dell’acqua.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    È richiamato nel dispositivo per il regime del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell’impugnazione.

  • l. 228/2012, art. 1, comma 17

    Norma di modifica richiamata nel dispositivo in relazione all’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002.

Massime di principio

  • Quando la decisione di merito si fonda su una statuizione preliminare e autonoma di inammissibilità della domanda o del motivo, l’impugnazione in cassazione deve investire specificamente tale ratio decidendi; in difetto, le censure sul merito risultano prive di decisività.
  • Non è ammissibile censurare in cassazione argomentazioni svolte ad abundantiam dal giudice di merito, poiché esse non incidono sulla decisione effettivamente assunta e non presentano interesse concreto all’impugnazione.
  • Il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo non può essere utilizzato per sollecitare una rivalutazione complessiva del materiale probatorio o della normativa applicabile, se il giudice di merito ha definito la controversia su una diversa e assorbente ragione processuale.
  • In tema di ricorso per cassazione, l’errore di diritto o il vizio motivazionale devono essere correlati alla concreta base decisionale della sentenza impugnata; la censura estranea a tale base è inammissibile.
  • La domanda di manleva, per essere scrutinabile nel merito, deve essere formulata in modo sufficientemente specifico quanto al titolo e ai presupposti della pretesa; la sua genericità può condurre all’inammissibilità, assorbendo ogni esame sulla responsabilità sostanziale del terzo chiamato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizioneInadempimentoMandato
RamiProcesso civileObbligazioniContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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