Sentenza del 16/07/2019 n. 18990 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato una cartella di pagamento ICI di 997,63 euro, notificata nel novembre 2011 quale erede del de cuius, relativa alle annualità 2000-2003. Ha sostenuto, tra l’altro, che la cartella fosse nulla o decaduta perché l’agente della riscossione avrebbe dovuto procedere tempestivamente all’esecuzione dopo la precedente notifica della cartella al de cuius nel 2007, senza poter notificare una nuova cartella all’erede oltre il termine previsto dall’art. 25 del D.P.R. n. 602/1973. Sono state inoltre contestate la motivazione dell’atto, la mancata indicazione della precedente notifica e la liquidazione delle spese processuali.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso, ritenendo tardiva la nuova notifica all’erede. La Commissione Tributaria Regionale aveva invece accolto l’appello di Equitalia, qualificando la cartella notificata all’erede come mera intimazione di pagamento, soggetta al solo termine di prescrizione. Nel giudizio di cassazione è intervenuto lo stralcio automatico previsto dall’art. 4 del D.L. n. 119/2018, convertito dalla L. n. 136/2018, poiché il debito residuo era inferiore a 1.000 euro e i carichi erano stati affidati alla riscossione tra il 2000 e il 2010. La Corte ha quindi dichiarato estinto il giudizio per cessata materia del contendere e ha compensato integralmente le spese.
Norme richiamate
D.P.R. n. 602/1973, artt. 25, 26 e 50
L’art. 25 disciplina il termine di decadenza per la notificazione della cartella; l’art. 50 riguarda l’intimazione ad adempiere prima dell’esecuzione forzata.
La contribuente sosteneva che la nuova notifica all’erede fosse soggetta al termine decadenziale dell’art. 25. La CTR aveva invece ritenuto che l’atto avesse natura di mera intimazione di pagamento, soggetta al solo limite della prescrizione. La Corte di cassazione non ha deciso definitivamente tale questione, poiché il giudizio è cessato per lo stralcio del debito.
La norma è stata invocata in relazione alla dedotta tardiva o incompleta allegazione, da parte dell’agente della riscossione, della precedente notifica della cartella al de cuius.
D.Lgs. n. 504/1992, art. 11, comma 2-bis
La disposizione è stata richiamata in tema di riscossione dell’ICI e di regolarità dell’atto notificato.
L. n. 212/2000, art. 7, comma 1
La norma impone l’obbligo di motivazione degli atti tributari. La ricorrente lamentava che la cartella non fosse adeguatamente motivata perché non riportava o allegava la precedente cartella notificata al de cuius; la CTR aveva ritenuto sufficiente la motivazione.
D.L. n. 119/2018, art. 4, convertito dalla L. n. 136/2018
I debiti di importo residuo fino a mille euro, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, sono automaticamente annullati.
Lo stralcio automatico ha eliminato il debito oggetto della cartella, determinando la cessazione della materia del contendere e rendendo inutile la decisione sulle contestazioni relative alla decadenza, alla motivazione e alla validità della notifica.
Art. 91 c.p.c. e D.M. n. 55/2014
Le norme sono state richiamate per contestare la liquidazione delle spese processuali, ritenuta superiore ai massimi applicabili. In conseguenza dell’estinzione del giudizio, la Corte ha compensato integralmente le spese.
Massime di principio
- Quando, durante un giudizio tributario, il debito viene integralmente annullato per una definizione agevolata o per uno stralcio legislativo, può cessare la materia del contendere: il giudice non esamina più nel merito le contestazioni sull’atto.
- Per verificare l’applicabilità di uno stralcio occorre controllare l’importo residuo del singolo carico, la data di affidamento all’agente della riscossione e la tipologia delle somme incluse.
- La notifica di un atto all’erede può sollevare questioni autonome sulla successione, sulla validità della notifica al de cuius, sulla motivazione dell’atto e sui termini di decadenza o prescrizione; tali questioni devono essere distinte e documentate.
- Una cartella successiva alla precedente notifica al debitore può essere qualificata, a seconda del suo contenuto, come nuova cartella oppure come intimazione di pagamento. La qualificazione incide sui termini applicabili e va verificata sul testo concreto dell’atto.
- Le sanzioni tributarie, in linea generale, non si trasmettono agli eredi, mentre il tributo e gli interessi possono gravare sull’eredità accettata, nei limiti e secondo le regole della successione.
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