Sentenza del 16/07/2019 n. 692 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva rettificato la dichiarazione IVA della società per l'anno 2001, riducendo gli acquisti e le importazioni dichiarati e recuperando un credito IVA ritenuto non spettante, oltre alle sanzioni. La società contestava, tra l'altro, il difetto di potere dell'Ufficio in presenza di condono tombale ex art. 9 della legge n. 289/2002, la carenza di motivazione e di prova, la mancata individuazione delle fatture ritenute relative a operazioni soggettivamente inesistenti e la violazione del diritto di difesa. L'Ufficio sosteneva invece di poter verificare la spettanza del credito IVA anche dopo il condono e richiamava, per relationem, gli atti della Guardia di Finanza e del procedimento penale.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato sia l'appello dell'Agenzia sia l'appello incidentale della società, confermando l'annullamento dell'avviso di accertamento deciso in primo grado. Ha riconosciuto che l'Ufficio conserva il potere di verificare la spettanza dei crediti IVA anche in presenza di condono, ma ha ritenuto nullo l'atto per difetto di motivazione e di prova. In particolare, le fatture contestate non erano state individuate, l'importo indicato nell'avviso era riconosciuto dallo stesso Ufficio come erroneo e il calcolo dell'imponibile risultava incoerente. Inoltre, il rinvio agli atti della Guardia di Finanza e al procedimento penale non forniva una valida dimostrazione della fittizietà delle operazioni. Le spese di tutti i gradi di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 9 della legge n. 289/2002
La definizione automatica non modifica l'importo degli eventuali rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta sul valore aggiunto
Il condono tombale impedisce, nei limiti previsti dalla norma, l'accertamento dei debiti tributari, ma non impedisce all'Amministrazione finanziaria di verificare l'esistenza e la spettanza effettiva dei crediti IVA dichiarati.
Artt. 51 e 54 del D.P.R. n. 633/1972
Attribuiscono all'Ufficio il potere di controllare la dichiarazione IVA e di recuperare crediti non spettanti anche quando il contribuente abbia aderito al condono, purché il controllo sia adeguatamente motivato e provato.
Art. 7 della legge n. 212/2000, Statuto dei diritti del contribuente
L'avviso di accertamento deve consentire al contribuente di comprendere con precisione i fatti contestati, le prove utilizzate e il criterio di quantificazione della pretesa. Il rinvio ad altri atti non è sufficiente se non permette una concreta e piena difesa.
Art. 51 del D.lgs. n. 546/1992
Disciplina i termini e le modalità dell'appello tributario. Nel caso concreto, la Corte di cassazione ha qualificato la notifica irregolare dell'appello come nulla e non inesistente, ritenendola sanata dalla costituzione della parte destinataria.
Giurisprudenza della Corte di cassazione sulle operazioni IVA soggettivamente inesistenti
Cass. n. 27341/2005; Cass. n. 21953/2007; Cass. n. 18650/2008; Cass. n. 9588/2019
L'onere iniziale di dimostrare, anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti, la fittizietà soggettiva delle operazioni grava sull'Amministrazione. Solo dopo tale dimostrazione il contribuente deve provare l'effettività delle operazioni e la propria estraneità alla frode.
Massime di principio
- Il condono fiscale non rende automaticamente intangibile un credito IVA: l'Amministrazione può verificarne l'esistenza e negarne il riconoscimento, ma non può fondare il recupero su un atto generico o privo di adeguata motivazione.
- Quando vengono contestate fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, l'Ufficio deve individuare le fatture interessate, descrivere gli elementi che ne dimostrano la fittizietà e quantificare con precisione l'IVA recuperata.
- Un errore rilevante nella base imponibile o nell'importo dell'IVA può compromettere la validità dell'accertamento, soprattutto se impedisce di collegare la pretesa a specifici documenti contabili.
- Il rinvio per relationem a verbali o atti di un procedimento penale è valido solo se tali documenti sono effettivamente conoscibili e contengono elementi sufficienti a comprendere l'addebito; il semplice richiamo non sostituisce la motivazione dell'avviso.
- L'esito favorevole del procedimento penale non determina automaticamente l'invalidità dell'accertamento tributario, ma l'Ufficio deve comunque fornire una prova autonoma, coerente e specifica della violazione fiscale.
- In generale, il contribuente può ottenere l'annullamento dell'atto quando l'Amministrazione non individua chiaramente le operazioni contestate, non prova la frode o utilizza una quantificazione contraddittoria della maggiore imposta.
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