Sentenza del 16/07/2019 n. 147 - Comm. Trib. Prov. Novara
Impugnazione Regolamento di Esecuzione U.E. - Sospensione del giudizio - Necessità - Non sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato un nuovo regolamento di esecuzione emanato dalla Commissione europea in seguito a una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, chiedendo che il giudizio fosse sospeso in attesa della decisione del Tribunale dell’Unione europea sull’impugnazione del regolamento. La questione riguardava, in particolare, se la sola impugnazione dell’atto europeo fosse sufficiente a imporre la sospensione del procedimento nazionale.
La decisione
La sospensione del giudizio è stata ritenuta non necessaria. L’impugnazione del regolamento europeo, da sola, non determina automaticamente la sospensione del procedimento, soprattutto quando non sia stato dimostrato il fumus boni iuris, cioè una ragionevole probabilità di fondatezza del ricorso proposto davanti al Tribunale dell’Unione europea. Il regolamento è stato considerato adottato dalla Commissione nell’esercizio delle competenze di esecuzione previste dal diritto dell’Unione e in attuazione delle indicazioni derivanti dalla sentenza della Corte di giustizia.
Norme richiamate
Articolo 291 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE)
Allorché siano necessarie condizioni uniformi di esecuzione degli atti giuridicamente vincolanti dell’Unione, tali atti conferiscono competenze di esecuzione alla Commissione o, in casi specifici, al Consiglio.
La norma legittima l’adozione di regolamenti di esecuzione da parte della Commissione quando occorra assicurare condizioni uniformi di applicazione degli atti dell’Unione. L’adozione di un nuovo regolamento in attuazione di una sentenza della Corte di giustizia rientra, in linea generale, nell’esercizio di tale competenza.
Massime di principio
- La semplice impugnazione di un atto dell’Unione europea non comporta automaticamente la sospensione del giudizio nazionale o amministrativo collegato.
- La sospensione richiede elementi concreti che dimostrino la probabile fondatezza del ricorso, ossia il fumus boni iuris, e non può basarsi sulla sola pendenza dell’impugnazione.
- Quando un regolamento di esecuzione è adottato dalla Commissione per recepire una sentenza della Corte di giustizia, il giudice tende a riconoscerne la presunzione di legittimità, salvo specifiche e persuasive contestazioni.
- La sospensione deve essere valutata in concreto, verificando se l’esito del giudizio europeo sia realmente pregiudiziale e se sussista un rischio effettivo di decisioni incompatibili.
- Chi chiede la sospensione deve indicare e dimostrare le ragioni specifiche per cui l’atto europeo sarebbe probabilmente illegittimo; una contestazione generica non è sufficiente.
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