Sentenza del 16/07/2019 n. 152 - Comm. Trib. Prov. Novara
Immobili rurali - Esenzione - Obbligo di iscrizione al catasto fabbricati - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'esenzione fiscale degli immobili rurali e, in particolare, l'obbligo di iscrivere al catasto fabbricati gli edifici precedentemente censiti al catasto terreni. La regolarizzazione catastale doveva essere effettuata entro il 30 novembre 2012. Entro lo stesso termine era possibile richiedere il riconoscimento della ruralità mediante autocertificazione, con efficacia retroattiva per i cinque anni precedenti.
La decisione
La sentenza afferma che l'iscrizione dei fabbricati rurali al catasto fabbricati era necessaria e doveva essere eseguita entro il 30 novembre 2012. Il requisito di ruralità poteva essere fatto valere, entro la medesima scadenza, tramite autocertificazione avente efficacia anche per i cinque anni precedenti. Il testo non indica gli esiti processuali specifici, le parti o il dispositivo completo; pertanto non è possibile determinare con certezza quale parte abbia formalmente vinto.
Norme richiamate
Disciplina catastale degli immobili rurali
I fabbricati rurali iscritti al catasto terreni dovevano essere iscritti entro il 30 novembre 2012 al catasto fabbricati.
La classificazione al catasto terreni non era sufficiente: per ottenere il riconoscimento fiscale della ruralità occorreva procedere all'iscrizione del fabbricato nel catasto fabbricati entro il termine previsto.
Procedura di riconoscimento del requisito di ruralità
Il riconoscimento del requisito di ruralità poteva essere richiesto nel medesimo termine con autocertificazione a valere per i cinque anni precedenti.
L'autocertificazione costituiva lo strumento per chiedere il riconoscimento della ruralità e poteva produrre effetti retroattivi limitatamente ai cinque anni anteriori, purché presentata entro il 30 novembre 2012.
Massime di principio
- Per beneficiare dell'esenzione prevista per gli immobili rurali, non è sufficiente che il fabbricato sia materialmente utilizzato per finalità agricole: è necessario rispettare anche gli adempimenti catastali richiesti.
- Un fabbricato rurale censito al catasto terreni deve essere trasferito al catasto fabbricati entro il termine normativamente previsto; l'omissione può impedire il riconoscimento dell'agevolazione o dell'esenzione.
- Le dichiarazioni o autocertificazioni relative alla ruralità producono effetti retroattivi solo nei limiti e alle condizioni stabilite dalla normativa applicabile.
- In una controversia analoga occorre verificare la data di presentazione della domanda, la corretta iscrizione catastale, la documentazione attestante l'uso agricolo e il rispetto dei requisiti sostanziali e formali.
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