Sentenza del 16/07/2019 n. 151 - Comm. Trib. Prov. Novara
Notifica a mezzo pec - Formato - Irregolarità - Sanatoria per raggiungimento dello scopo - Sussiste - Termine di notifica - Decorrenza dalla scadenza dell'ultima rata dell'accertamento con adesione - Legittimità - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato la validità della notifica effettuata a mezzo PEC, sostenendo che il documento fosse redatto in un formato non pienamente conforme alla normativa. Ha inoltre contestato la tempestività della notifica della cartella, ritenendo decorso il termine di decadenza in relazione all’inadempimento del piano di rateazione derivante dall’accertamento con adesione.
La decisione
La contestazione è stata respinta. Il formato non pienamente conforme del documento notificato via PEC è stato qualificato come mera irregolarità, sanata ai sensi dell’art. 156 c.p.c. dal raggiungimento dello scopo, poiché il contribuente aveva potuto conoscere l’atto e difendersi compiutamente nel merito. È stata inoltre ritenuta legittima la notifica della cartella entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla scadenza dell’ultima rata del piano di rateazione, in caso di inadempimento ai sensi dell’art. 15-ter del D.P.R. 602/1973.
Norme richiamate
Art. 156 c.p.c.
La nullità non può essere pronunciata se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.
Un’irregolarità formale della notifica non determina necessariamente la nullità dell’atto quando il destinatario ne abbia avuto conoscenza effettiva e abbia potuto esercitare pienamente il proprio diritto di difesa.
Art. 15-ter del D.P.R. 602/1973
In caso di decadenza dal piano di rateazione, il termine per la notifica della cartella di pagamento decorre dalla scadenza dell’ultima rata prevista dal piano e scade il 31 dicembre del terzo anno successivo.
Massime di principio
- Una difformità formale della notifica PEC non comporta automaticamente l’invalidità dell’atto: occorre verificare se il destinatario ne abbia avuto conoscenza e abbia potuto difendersi concretamente.
- Il raggiungimento dello scopo può sanare la nullità della notifica quando l’atto sia stato effettivamente ricevuto e il destinatario abbia svolto difese di merito.
- In caso di rateazione fiscale non rispettata, il termine per la notifica della cartella va calcolato dalla scadenza dell’ultima rata del piano, non necessariamente dalla prima rata non pagata.
- Per contestare efficacemente una notifica PEC non è sufficiente dedurre genericamente un formato irregolare: è necessario dimostrare un concreto pregiudizio al diritto di conoscenza o di difesa.
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