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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15365/2022 del 13/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Cassazione ha accolto il primo motivo, dichiarando assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza d'appello e, decidendo nel merito senza rinvio, ha accolto l'opposizione e annullato l'ordinanza-ingiunzione. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese di tutti i gradi per la novità delle questioni trattate.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (consorzio)

La controversia

La vicenda origina da un'ordinanza-ingiunzione con cui la Provincia aveva irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria per l'utilizzazione di acqua pubblica a uso industriale tramite derivazione da un canale consortile, ritenuta difforme dal titolo concessorio originario. I destinatari dell'ingiunzione avevano proposto opposizione sostenendo, in primo grado, che operasse l'irretroattività della norma sanzionatoria; il Tribunale aveva accolto l'opposizione. In appello la Provincia aveva ottenuto la riforma della decisione, con riduzione della sanzione. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto, con il primo motivo, la violazione delle norme sulla competenza amministrativa in materia di acque e delle disposizioni che consentivano, in pendenza della domanda di sanatoria, la prosecuzione dell'utilizzazione: secondo loro, la domanda era stata presentata quando era ancora competente il Ministero dei lavori pubblici, sicché la successiva competenza della Provincia non avrebbe potuto fondare la sanzione per mancata istanza rivolta all'ente provinciale. Con il secondo motivo hanno dedotto che, una volta riconosciuta la buona fede del consorzio, la Corte d'appello avrebbe dovuto escludere la responsabilità amministrativa, non limitarsi a ridurre la sanzione.

Norme richiamate

  • art. 27, primo comma, L. 5 gennaio 1994, n. 36

    La disposizione, nella versione richiamata dalla Corte, consentiva ai consorzi di bonifica e irrigazione di utilizzare acque fluenti nei canali consortili per usi compatibili, previa domanda all'autorità competente, con possibile silenzio-assenso.

  • art. 23, sesto comma, d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152

    La Corte lo interpreta nel senso che, una volta presentata la domanda di concessione in sanatoria, l'utilizzazione può proseguire in pendenza dell'istruttoria, con obbligo di pagamento del canone e salvo poteri di sospensione dell'autorità concedente.

  • art. 96 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152

    È richiamato come norma che riprende il meccanismo già previsto dall'art. 23, comma 6, del d.lgs. n. 152/1999, confermando la disciplina della prosecuzione dell'utilizzazione in pendenza della domanda.

  • art. 4, primo comma, L. n. 689/1981

    È invocato nel ricorso tra le norme violate, in relazione al regime della responsabilità amministrativa e alla scriminante della buona fede; la Corte non si pronuncia sul punto perché assorbe il secondo motivo.

  • art. 7, L.R. Piemonte 27 gennaio 2009, n. 3

    La norma sanzionatoria è quella applicata dall'amministrazione per la difformità delle autorizzazioni relative alla derivazione e utilizzazione dell'acqua pubblica.

  • art. 36, secondo comma, L.R. Piemonte 26 aprile 2000, n. 44

    È indicata come disposizione che ha trasferito alle Province la competenza al rilascio coordinato delle autorizzazioni in materia ambientale ed energetica, incluse quelle relative alle attività produttive e terziarie.

  • art. 1 L. n. 689/1981

    È richiamato nel percorso processuale di primo grado quale fondamento del principio di irretroattività della legge sanzionatoria.

  • art. 384, secondo comma, c.p.c.

    La Corte lo applica per decidere direttamente nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È menzionato solo per dare atto della trattazione in camera di consiglio e del deposito di memorie.

  • art. 27 r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775

    È richiamato nel quadro normativo sulla competenza originaria del Ministero dei lavori pubblici per le domande di nuove concessioni e utilizzazioni di acque.

  • art. 3 r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775

    È citato per il regime decisionale sulle domande di riconoscimento e sulle competenze dell'ingegnere capo o del Ministro nei diversi casi.

  • art. 7 r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775

    È richiamato come norma che disciplinava la presentazione delle domande di concessione al Ministro dei lavori pubblici e all'Ufficio del Genio civile.

  • art. 6, dodicesimo comma, d.lgs. n. 150/2011

    È invocato nel secondo motivo in relazione al giudizio di opposizione a sanzione amministrativa; la Corte non esamina la censura perché assorbita.

  • artt. 3 e 11 L. n. 689/1981

    Sono invocati nel secondo motivo in relazione alla responsabilità amministrativa e alla quantificazione della sanzione; la Corte non si pronuncia nel merito per assorbimento.

  • d.lgs. n. 112/1998

    È richiamato nel primo motivo quale parte del quadro del decentramento amministrativo delle funzioni, rilevante per il passaggio di competenze alle Province.

Massime di principio

  • Quando una domanda di sanatoria o di autorizzazione è stata tempestivamente presentata all'autorità allora competente, il successivo trasferimento di competenza ad altro ente non fa venir meno, di per sé, gli effetti scriminanti o autorizzatori già prodotti dalla presentazione della domanda, in assenza di una disciplina transitoria espressa.
  • In materia di utilizzazione di acque pubbliche, la prosecuzione dell'uso in pendenza della domanda di concessione in sanatoria è consentita dalla legge e non può essere sanzionata come difforme o abusiva se la domanda è stata presentata all'organo competente al tempo della presentazione.
  • Il mutamento sopravvenuto dell'autorità competente non può imporre al privato un nuovo e ulteriore onere di istanza, pena una irragionevole compressione dell'affidamento incolpevole nei rapporti con la pubblica amministrazione.
  • Nel caso di illecito amministrativo permanente, il passaggio di competenze non determina la nascita di un nuovo illecito né interrompe la permanenza della condotta, se la prosecuzione dell'attività è già legittimata ex lege dalla domanda pendente.
  • Se il giudice di legittimità accoglie un motivo di ricorso che risolve integralmente la controversia e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, può decidere nel merito e annullare direttamente l'atto sanzionatorio impugnato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveInadempimento
RamiProcesso civileObbligazioniBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaTutela del legittimo affidamentoBuona fede e correttezzaNesso di causalità

Testo integrale

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