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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15298/2022 del 13/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La contribuente aveva impugnato la cartella di pagamento deducendone la nullità per omessa notificazione dell'avviso di accertamento presupposto relativo all'IRPEF 2011. La Commissione tributaria regionale aveva ritenuto, sulla base dell'avviso di ricevimento di una raccomandata inviata dall'Ufficio, che l'avviso di accertamento fosse stato notificato e aveva quindi accolto l'appello dell'Agenzia, rigettando l'impugnazione della contribuente. In cassazione la contribuente ha denunciato violazione dell'art. 36-ter d.P.R. 600/73, della l. 241/1990 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che l'Agenzia si era limitata ad affermare che la raccomandata conteneva proprio quell'atto, senza fornire prova della verità di tale allegazione e quindi dell'effettiva notifica dell'avviso.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha affermato che la decisione di merito era conforme al principio di vicinanza della prova: quando la controparte deduce l'invio di un atto a mezzo raccomandata, spetta al destinatario dimostrare che il plico non conteneva l'atto stesso. Perciò la CTR non ha errato nel ritenere provata la notifica dell'avviso di accertamento e nel negare la nullità della cartella. Il ricorso è stato rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 36-ter d.P.R. 600/73

    La norma è richiamata dalla ricorrente come parametro violato, ma la Corte non ne sviluppa un'interpretazione specifica; il ricorso è rigettato perché la questione decisiva riguarda la prova della notifica dell'atto presupposto.

  • legge 241/1990

    Richiamata dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate; la Corte non svolge su di essa una specifica elaborazione decisoria.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte applica il criterio di riparto dell'onere della prova secondo il principio di vicinanza probatoria: se l'Amministrazione allega l'invio dell'atto con raccomandata, spetta al destinatario provare che il plico non conteneva l'atto notificato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. 228/2012

    Richiamato quale norma introduttiva della disciplina sull'ulteriore contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    Richiamato per il calcolo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In tema di notifica di un atto impositivo spedito a mezzo raccomandata, se l'Amministrazione prova l'invio del plico contenente l'atto, incombe sul destinatario dimostrare che il plico non recava effettivamente quell'atto.
  • Il principio di vicinanza della prova può fondare il riparto dell'onere probatorio nei casi in cui la dimostrazione del contenuto del plico sia più agevole per il destinatario che per il mittente.
  • La contestazione della validità della cartella per omessa notifica dell'atto presupposto resta infondata quando, sulla base degli elementi di causa, risulti provato l'avvenuto perfezionamento della notificazione dell'accertamento sottostante.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProve
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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