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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15301/2022 del 13/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da due avvisi di accertamento ICI relativi all'anno d'imposta 2010. Il contribuente aveva impugnato gli atti davanti al giudice tributario provinciale, ottenendo accoglimento; in appello l'ente locale vedeva rigettato il gravame, ma la Commissione tributaria regionale disponeva la compensazione integrale delle spese di lite, ritenendo sussistenti giusti ed eccezionali motivi perché il rigetto del secondo motivo di appello sarebbe dipeso solo dall'accoglimento dell'eccezione di giudicato. La parte contribuente ricorreva per cassazione con due motivi: (1) nullità della sentenza e violazione degli artt. 132 c.p.c. e 36 d.lgs. 546/1992, per motivazione apparente sulla compensazione delle spese; (2) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., art. 2 l. 248/2006, art. 2233 c.c., artt. 3, 2 e 4 D.M. 55/2014, per erronea applicazione della disciplina delle spese e dei compensi forensi. Il comune intimato non si costituiva.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi. Ha affermato che la compensazione delle spese può essere disposta solo nei casi tipizzati dall'art. 92 c.p.c., come interpretato dopo le modifiche normative e la sentenza n. 77/2018 della Corte costituzionale, e che nel processo tributario le gravi ed eccezionali ragioni devono essere specificamente indicate e non possono consistere in motivazioni apodittiche o illogiche, né nel mero richiamo alla natura processuale della pronuncia. Poiché la motivazione della CTR si limitava a richiamare in modo generico il fatto che il rigetto di un motivo d'appello dipendeva dall'accoglimento dell'eccezione di giudicato, senza enunciare vere ragioni gravi ed eccezionali, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    norma invocata per denunciare nullità della sentenza e vizi della motivazione in relazione alla compensazione delle spese

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato quale parametro della motivazione della sentenza, che non può essere apparente

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato quale norma sulla motivazione delle sentenze tributarie

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma invocata per denunciare violazione di legge in tema di spese di lite

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 92 c.p.c. sulla regola della soccombenza e sulla disciplina delle spese

  • art. 92 c.p.c.

    la compensazione delle spese è ammessa solo nei casi previsti dalla norma, oltre la soccombenza reciproca, nei limiti elaborati dalla giurisprudenza e dopo le modifiche normative richiamate

  • art. 2 della legge n. 248 del 2006

    richiamato nel motivo relativo alla liquidazione delle spese e dei compensi professionali

  • art. 2233 c.c.

    richiamato nel motivo relativo ai compensi professionali

  • artt. 3, 2 e 4 del D.M. n. 55 del 2014

    richiamati nel motivo relativo alla liquidazione dei compensi forensi

  • art. 15, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992

    nel processo tributario la compensazione delle spese richiede gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate dal giudice in motivazione

  • d.l. n. 132 del 2014

    richiamato quale fonte delle modifiche all'art. 92 c.p.c. rilevanti per la compensazione delle spese

  • sentenza Corte costituzionale n. 77 del 2018

    richiamata per l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 92 c.p.c.

Massime di principio

  • La compensazione delle spese di lite è ammessa solo nei casi previsti dalla legge; fuori dalla soccombenza reciproca, occorrono ragioni davvero gravi ed eccezionali, da indicare espressamente in motivazione.
  • Nel processo tributario la formula delle "gravi ed eccezionali ragioni" non può essere usata in modo generico o apodittico: il giudice deve riferirsi a specifiche circostanze della controversia, non a mere considerazioni astratte sulla natura processuale della decisione.
  • Una motivazione che si limiti a richiamare il fatto che una statuizione d'appello discende dall'accoglimento di un'eccezione processuale non basta, da sola, a giustificare la compensazione integrale delle spese.
  • Se il giudice di merito dispone la compensazione delle spese al di fuori dei presupposti legali o con ragioni illogiche/erronee, la statuizione è censurabile in cassazione per violazione di legge o per motivazione apparente.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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