Cassazione Civile, Ordinanza n. 15304/2022 del 13/05/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa per IRPEF 2003, nei confronti di un socio di società di persone, per effetto di redditi imputati per trasparenza a seguito di contestazioni fiscali relative a operazioni soggettivamente inesistenti e a un'erronea applicazione del regime IVA del margine su importazioni di autovetture. In primo grado il ricorso del contribuente era stato dichiarato inammissibile sul rilievo che le doglianze attinenti al merito avrebbero dovuto essere rivolte contro l'avviso di accertamento presupposto, non impugnato. La CTR ha invece accolto l'appello del contribuente. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con nove motivi, deducendo soprattutto la violazione dell'art. 19 d.lgs. 546/1992 e dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che la cartella era impugnabile solo per vizi propri e non per questioni di merito della pretesa ormai cristallizzata dall'avviso di accertamento definitivo; ha inoltre censurato la decisione per extrapetizione, perché il giudice d'appello avrebbe esaminato anche atti e posizioni non compresi nel giudizio. Il contribuente ha resistito e ha anche proposto ricorso contro il diniego di definizione agevolata ex art. 6 d.l. 119/2018, sostenendo l'irregolarità della notifica e la ricorrenza dei presupposti della procedura deflattiva.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso del contribuente avverso il diniego di condono/definizione agevolata, ritenendo valida la notificazione del diniego e comunque infondata la domanda perché la procedura ex art. 6 d.l. 119/2018 non si applica alla cartella di mera riscossione quando la pretesa fiscale sia già stata portata a conoscenza del contribuente con un avviso di accertamento definitivo e autonomamente impugnabile. Ha poi accolto il primo motivo del ricorso dell'Agenzia, affermando che la cartella poteva essere censurata solo per vizi propri, dato che l'avviso di accertamento IRPEF presupposto non era stato impugnato. Ha accolto anche l'ottavo motivo, rilevando extrapetizione per aver la CTR deciso su atti e rapporti estranei al perimetro del giudizio. Sono stati assorbiti gli altri motivi. La sentenza d'appello è stata cassata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando l'originario ricorso del contribuente contro la cartella. Le spese di merito sono state compensate; quelle di legittimità sono state poste a carico del contribuente.
Norme richiamate
il diniego della definizione deve essere notificato entro il termine previsto e, se validamente notificato secondo le modalità degli atti processuali, è impugnabile dinanzi al giudice presso cui pende la controversia; la definizione agevolata non si estende agli atti di mera riscossione quando la pretesa sia già stata formalmente portata a conoscenza del contribuente con un precedente atto impositivo definitivo
artt. 16, 16-bis e 17 del d.lgs. n. 546/1992
indicano le modalità di notificazione degli atti processuali nel processo tributario, ritenute idonee a sorreggere la validità della notifica del diniego di definizione agevolata
la cartella di pagamento è impugnabile, nel giudizio di impugnazione, solo per vizi propri quando l'avviso di accertamento presupposto non è oggetto di autonoma impugnazione e si è reso definitivo
richiamato nel motivo dell'Agenzia in relazione ai termini e ai presupposti di impugnazione degli atti tributari
la CTR è incorsa in ultrapetizione decidendo anche su atti e posizioni non compresi nel thema decidendum del giudizio
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
è stata la norma processuale invocata per denunciare la violazione di legge
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
l'accoglimento dei motivi ha determinato la nullità della sentenza impugnata per errori processuali e ultrapetizione
consente alla Corte, una volta cassata la sentenza, di decidere nel merito senza rinvio quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto
richiamato tra i motivi assorbiti; la sentenza non sviluppa una specifica interpretazione della norma
richiamato indirettamente nella ricostruzione dei motivi, senza autonoma statuizione interpretativa
art. 36 bis d.P.R. n. 600/1973
richiamato dalle Sezioni Unite per affermare che la definizione agevolata può riguardare la cartella solo quando essa costituisca il primo e unico atto con cui la pretesa fiscale è comunicata al contribuente
Massime di principio
- Nel processo tributario la cartella di pagamento è impugnabile per vizi propri quando l'atto impositivo presupposto non è stato impugnato ed è divenuto definitivo; non è consentito rimettere in discussione, attraverso la cartella, il merito della pretesa ormai consolidata.
- La definizione agevolata prevista per le controversie tributarie può applicarsi alla cartella solo se essa rappresenta il primo e unico atto con cui la pretesa fiscale è stata comunicata al contribuente; se esiste un precedente avviso di accertamento definitivo, la lite sulla cartella di mera riscossione resta esclusa.
- La notificazione del diniego di definizione agevolata è valida se eseguita secondo le forme previste per gli atti del processo tributario e se idonea a portare effettiva conoscenza dell'atto al destinatario.
- Ricorre ultrapetizione quando il giudice decide su atti, rapporti o posizioni estranei al perimetro del giudizio, soprattutto se non vi sia stato rituale riunione dei procedimenti o estensione del thema decidendum.
- Se la cassazione non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere nel merito e rigettare l'originario ricorso, senza rinvio al giudice di merito.
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