Cassazione Civile, Ordinanza n. 15315/2022 del 13/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
Un avvocato aveva chiesto al Tribunale la condanna del Comune di Napoli al pagamento dei compensi professionali per l'attività difensiva svolta in due giudizi civili, incaricato da una società che gestiva il patrimonio immobiliare comunale. Il Tribunale aveva accolto la domanda. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: primo, sostenendo che la controversia non avrebbe dovuto essere trattata con il rito sommario speciale previsto dall'art. 14 del D.Lgs. 150/2011, poiché esso aveva contestato la propria titolarità passiva del rapporto obbligatorio e quindi l'an debeatur; secondo, denunciando violazione dei criteri ermeneutici contrattuali (artt. 1362, 1363, 1364 e 1365 c.c.) per avere il Tribunale interpretato come limitate a una singola procedura le clausole di rinuncia ai compensi contenute in convenzioni sottoscritte dal professionista, invece di ritenerle omnicomprensive di ogni pretesa professionale verso il Comune.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite, la controversia per il pagamento dei compensi professionali dell'avvocato resta soggetta al rito di cui all'art. 14 del D.Lgs. 150/2011 anche quando il cliente contesti l'esistenza del rapporto o, in generale, l'an debeatur; solo l'introduzione di domande ulteriori, nei limiti e con gli effetti indicati dalla giurisprudenza, può incidere sul rito. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché il ricorso mirava solo a una diversa lettura delle clausole contrattuali, senza denunciare correttamente una violazione dei canoni legali di interpretazione, che resta apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito. Il Comune è stato condannato alle spese di lite ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Indica il rito sommario con cui era stato introdotto il giudizio di merito per il pagamento dei compensi professionali.
La controversia per il pagamento delle spettanze giudiziali dell'avvocato resta soggetta a questo rito anche se il cliente contesta l'esistenza del rapporto o l'an debeatur.
Richiamato come base della controversia sui compensi dell'avvocato, poi attratta nel rito di cui al D.Lgs. 150/2011, art. 14.
artt. 1362, 1363, 1364 e 1365 c.c.
Sono i canoni ermeneutici invocati dal ricorrente; la Corte ribadisce che la loro violazione va dedotta indicando specificamente le regole violate e il modo in cui il giudice di merito se ne sarebbe discostato.
Richiamato nel principio di diritto sulle domande ulteriori eventualmente proposte dal convenuto, quando eccedano la competenza del giudice adito.
Richiamato nel principio di diritto sulle domande ulteriori eventualmente proposte dal convenuto, quando eccedano la competenza del giudice adito.
Richiamato nel principio di diritto sulle domande ulteriori eventualmente proposte dal convenuto, quando eccedano la competenza del giudice adito.
L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
Consente di dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale del ricorso.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
Prevede l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato quando l'impugnazione è integralmente rigettata.
Massime di principio
- La domanda dell'avvocato per il pagamento dei compensi giudiziali rientra nel rito speciale dell'art. 14 del D.Lgs. 150/2011 anche se il cliente contesta l'esistenza del rapporto o l'an debeatur; la contestazione del debito non trasforma di per sé il rito in ordinario.
- Se il convenuto introduce domande riconvenzionali, di compensazione o di accertamento pregiudiziale, occorre verificare se esse rientrino nella competenza del giudice adito; solo in tal caso possono essere trattate con il rito sommario o, se non compatibili con l'istruttoria sommaria, con separazione e rito ordinario.
- La violazione dei canoni legali di interpretazione del contratto non può essere dedotta in cassazione tramite una mera contrapposizione tra l'interpretazione proposta dal ricorrente e quella adottata dal giudice di merito; è necessario indicare specificamente quali norme ermeneutiche siano state violate e in che modo.
- L'interpretazione della volontà negoziale costituisce accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se il ricorso si limita a chiedere una lettura alternativa delle clausole.
- In caso di rigetto integrale del ricorso per cassazione, deve darsi atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato previsto dalla disciplina processuale
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