Cassazione Civile, Ordinanza n. 01160/2023 del 16/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Un contribuente residente in un’area colpita dal sisma del dicembre 1990 aveva chiesto il rimborso del 90% delle imposte dirette versate per il triennio 1990-1992, invocando il beneficio fiscale previsto dalla legge di condono per i soggetti colpiti dall’evento calamitoso. Dopo il riconoscimento giudiziale del diritto al rimborso e il passaggio in giudicato della decisione favorevole, il contribuente aveva promosso giudizio di ottemperanza perché l’Agenzia aveva eseguito solo parzialmente il rimborso. L’Amministrazione sosteneva che, in virtù della disciplina sopravvenuta che limita i rimborsi alle risorse stanziate e prevede una riduzione del 50% in caso di incapienza, il giudice dell’ottemperanza avrebbe dovuto applicare tali limiti anche al rimborso già riconosciuto con sentenza definitiva. Il ricorso per cassazione censurava quindi la sentenza della CTR che aveva ritenuto non applicabile, nel caso concreto, la disciplina sopravvenuta e aveva nominato un commissario ad acta per l’esecuzione integrale del giudicato.
La decisione
La Corte ha escluso che la disciplina sopravvenuta sui limiti di spesa incida sul diritto sostanziale al rimborso già accertato con giudicato, ma ha affermato che essa rileva nella fase di ottemperanza come modalità di attuazione del comando giudiziale. Ha quindi corretto la motivazione della sentenza impugnata nei termini indicati, senza cassarla con rinvio, poiché il contribuente aveva dichiarato di aver ricevuto nelle more l’integrale pagamento del rimborso. Il ricorso dell’Agenzia è stato pertanto rigettato, con condanna alle spese.
Norme richiamate
art. 9, comma 17, L. 27 dicembre 2002, n. 289
ha previsto per i soggetti colpiti dal sisma del 1990 la definizione fiscale con versamento del 10% o, per chi aveva già pagato, il rimborso del 90% dell’imposta versata
art. 70 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
nel giudizio tributario di ottemperanza il ricorso per cassazione è ammesso per violazione delle norme del procedimento; il giudice dell’ottemperanza può integrare e precisare il contenuto del giudicato da eseguire
art. 1, comma 665, L. 23 dicembre 2014, n. 190
come modificato, disciplina i rimborsi per i soggetti colpiti dal sisma nei limiti delle risorse stanziate
art. 16-octies D.L. 20 giugno 2017, n. 91, conv. in L. 3 agosto 2017, n. 123
ha introdotto limiti percentuali e procedurali all’effettuazione dei rimborsi, applicabili alla fase esecutiva/di ottemperanza e non al diritto sostanziale già accertato
art. 29, comma 1, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, conv. in L. 28 febbraio 2020, n. 8
ha ulteriormente modificato la disciplina dei rimborsi e dei relativi limiti finanziari
richiamato per la verifica della tempestività del ricorso per cassazione in assenza di notificazione della sentenza
indicato come base della trattazione in camera di consiglio
richiamato per la fissazione della trattazione camerale
art. 384, quarto comma, c.p.c.
consente la correzione della motivazione senza cassazione con rinvio quando il dispositivo finale non richiede una nuova decisione
art. 83, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, conv. in L. 24 aprile 2020, n. 27
ha disposto la sospensione dei termini processuali per l’emergenza Covid-19
art. 36, comma 1, D.L. 8 aprile 2020, n. 23, conv. in L. 5 giugno 2020, n. 40
ha inciso sulla sospensione dei termini processuali nel periodo emergenziale
art. 14, comma 2, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, conv. in L. 28 febbraio 1997, n. 30
richiamato come base dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso utilizzabile per eseguire il giudicato in mancanza di fondi
art. 1, Protocollo n. 1 CEDU
la disciplina fiscale e dei rimborsi deve essere letta alla luce del giusto equilibrio e della proporzione
Massime di principio
- Nel giudizio tributario di ottemperanza il giudice non si limita a una funzione meramente esecutiva, ma può e deve precisare il contenuto operativo del giudicato, adottando i provvedimenti necessari a darvi concreta attuazione.
- Le norme sopravvenute che subordinano il rimborso fiscale alla disponibilità di fondi non incidono sul diritto sostanziale già definitivamente accertato, ma regolano le modalità temporali e contabili della sua esecuzione.
- Quando il diritto al rimborso sia stato riconosciuto con sentenza definitiva, l’eventuale incapienza dei fondi non estingue né riduce il credito accertato, imponendo piuttosto al giudice dell’ottemperanza di attivare gli strumenti di contabilità pubblica idonei a realizzarne l’integrale soddisfacimento.
- Il giudice dell’ottemperanza può integrare il comando del giudicato anche indicando il quomodo dell’attuazione, eventualmente con nomina di commissario ad acta e con ricorso a speciali ordini di pagamento, se necessari per superare l’inerzia dell’amministrazione.
- In materia di benefici fiscali per eventi calamitosi, l’interpretazione delle norme sui limiti di spesa deve evitare disparità di trattamento tra contribuenti che hanno già pagato l’imposta e contribuenti che non l’hanno versata, preservando l’uniforme applicazione del beneficio riconosciuto dalla legge.
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