Parere n. 182/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto, con deposito diretto ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dalla Piccola Missione per i Sordomuti contro il Comune di Firenze per l’annullamento dell’ordinanza n. 384 del 7/9/2023 concernente l’ordine di rimessione in pristino e di tutti gli atti alla stessa presupposti, collegati, connessi e consequenziali;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione dell’ordinanza comunale n. 384 del 7 settembre 2023, recante ordine di rimessione in pristino di opere edilizie realizzate su una tettoia di un compendio immobiliare sito in Firenze.
Esito
La questione giuridica
La ricorrente ha impugnato l’ordinanza con cui il Comune di Firenze ha ordinato, ai sensi dell’art. 33 d.P.R. 380/2001 e dell’art. 199, comma 1, l.r. Toscana n. 65/2014, la rimessione in pristino di opere consistenti nella chiusura con tamponature verticali di una tettoia, al fine di ricavarne un magazzino. La ricorrente deduce che i lavori erano stati oggetto di SCIA, che la tettoia sarebbe stata interessata da una sanatoria straordinaria e che l’intervento avrebbe comportato soltanto la sostituzione di pannellature preesistenti, qualificabile come manutenzione ordinaria o straordinaria, non soggetta a permesso di costruire né ad autorizzazione paesaggistica. Sono inoltre dedotti vizi di istruttoria, motivazione, travisamento dei fatti, contraddittorietà e perplessità manifesta, nonché la violazione delle norme edilizie, paesaggistiche e procedimentali richiamate nel ricorso. Un secondo motivo riguarda la pretesa carenza della comunicazione di avvio del procedimento, ritenuta priva dell’indicazione puntuale della concreta violazione dell’art. 199 l.r. Toscana n. 65/2014. Il Comune ha contestato la fondatezza delle censure e difeso la legittimità dell’ordinanza.
Il parere
La Sezione non ha deciso né le questioni preliminari né il merito del ricorso. Ha rilevato che mancano la relazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e quella del Ministero della cultura, necessarie per la decisione dell’affare. Ha quindi disposto un’integrazione istruttoria: ciascun Ministero dovrà trasmettere, entro sessanta giorni dalla comunicazione del parere, una relazione documentata contenente anche le eventuali osservazioni o controdeduzioni della ricorrente. La relazione dovrà essere preventivamente inoltrata alla ricorrente, cui dovrà essere assegnato un termine non inferiore a trenta giorni per presentare le proprie deduzioni. In caso di ingiustificato inadempimento, l’affare potrà essere deciso sulla base degli atti già presenti nel fascicolo. La trattazione è stata rinviata a un’adunanza da fissarsi nel secondo trimestre del 2026.
Osservazioni
Integrazione istruttoria ministeriale
La Sezione ha ritenuto indispensabile acquisire la relazione documentata del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e quella del Ministero della cultura, ciascuna per quanto di competenza, prima di poter decidere il ricorso.
Contraddittorio con la ricorrente
Le relazioni ministeriali dovranno essere preventivamente trasmesse alla ricorrente, alla quale dovrà essere assegnato un termine non inferiore a trenta giorni per formulare osservazioni e controdeduzioni.
Termine per l’adempimento e conseguenze
I Ministeri dovranno provvedere entro sessanta giorni dalla comunicazione del parere. In caso di ingiustificato inadempimento, il ricorso potrà essere deciso sulla base degli atti già acquisiti.
Norme richiamate
deposito diretto ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971
La disposizione è richiamata quale base del deposito diretto del ricorso straordinario presso il Consiglio di Stato.
ordine di rimessione in pristino
È indicato dal Comune quale fondamento dell’ordine di rimessione in pristino relativo all’intervento edilizio contestato.
art. 145, comma 3, l.r. Toscana n. 65/2014
comunicazione dell’inefficacia del titolo
È richiamato dal Comune per comunicare l’inefficacia della SCIA ritenuta inidonea per un intervento qualificato come ristrutturazione edilizia soggetta a permesso di costruire o SCIA sostitutiva.
art. 199, comma 1, l.r. Toscana n. 65/2014
ordine di rimessione in pristino
È richiamato quale ulteriore fondamento normativo dell’ordinanza impugnata.
art. 10, comma 1, lettera c), d.P.R. 380/2001
fattispecie di ristrutturazione edilizia
Secondo la comunicazione comunale, la modifica dei prospetti in area paesaggisticamente vincolata riconduceva l’intervento alla ristrutturazione edilizia soggetta a permesso di costruire o SCIA sostitutiva.
È indicato nella comunicazione comunale come titolo alternativo al permesso di costruire per l’intervento qualificato come ristrutturazione edilizia.
art. 133, comma 7, l.r. Toscana n. 65/2014
preventivo stato legittimo dell’unità immobiliare
Il Comune ne ha contestato la mancata produzione, ritenendola necessaria alla luce dello stato delle opere e della loro ultimazione.
art. 200, comma 1, l.r. Toscana n. 65/2014
È richiamato nella comunicazione comunale per escludere la possibilità di regolarizzare le opere mediante pagamento di una sanzione.
nulla osta della Soprintendenza
È richiamato in relazione alla necessità di verificare l’assoggettamento del complesso edilizio alla disciplina dei beni culturali.
art. 10, comma 1, d.lgs. 42/2004
È richiamato per la possibile qualificazione del complesso edilizio come bene culturale appartenente alle categorie tutelate dalla legge.
comunicazione di avvio del procedimento
Sono richiamati in relazione alla comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio edilizio.
Sono invocati dalla ricorrente in relazione ai principi generali dell’azione amministrativa, all’obbligo di motivazione e alla partecipazione procedimentale; il parere interlocutorio non ne definisce l’applicazione al caso concreto.
artt. 136, 142, 146, 167 e 181
Le disposizioni paesaggistiche sono richiamate dalla ricorrente per contestare la qualificazione dell’intervento e la necessità o meno dei titoli paesaggistici; la Sezione non ha ancora deciso tali questioni.
Massime di principio
- Quando, nell’ambito di un ricorso straordinario, manchino relazioni amministrative necessarie alla ricostruzione completa dei fatti e alla valutazione delle questioni controverse, la Sezione può disporre un’integrazione istruttoria prima di pronunciarsi in rito o nel merito.
- L’integrazione istruttoria disposta nel procedimento consultivo deve essere coordinata con il contraddittorio: gli elementi acquisiti dalle amministrazioni devono essere preventivamente trasmessi al ricorrente, cui va assegnato un termine congruo, comunque non inferiore a quello stabilito dal Consiglio di Stato, per formulare osservazioni e controdeduzioni.
- La mancata acquisizione delle relazioni richieste non determina necessariamente l’improcedibilità o l’estinzione del ricorso: in caso di ingiustificato inadempimento, il Consiglio di Stato può riservarsi di decidere sulla base degli atti già presenti nel fascicolo.
Impugnazione dell’ordine di rimessione in pristino
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un istituto religioso proprietario di un compendio immobiliare sito in Firenze, contro l’ordinanza comunale n. 384 del 7 settembre 2023. L’ordinanza ha disposto la rimessione in pristino, ai sensi dell’art. 33 d.P.R. 380/2001 e dell’art. 199, comma 1, l.r. Toscana n. 65/2014, di opere eseguite su una tettoia, consistenti nella chiusura mediante tamponature verticali per ricavarne un magazzino.
Vicenda amministrativa
La ricorrente aveva presentato una SCIA il 2 dicembre 2021 e comunicato la fine dei lavori il 14 dicembre 2021. Con nota del 30 dicembre 2021 il Comune aveva comunicato l’inefficacia della SCIA, ritenendo che l’intervento comportasse una modifica dei prospetti in area paesaggisticamente vincolata e dovesse essere qualificato come ristrutturazione edilizia ai sensi dell’art. 10, comma 1, lettera c), d.P.R. 380/2001, soggetta a permesso di costruire oppure a SCIA sostitutiva ex art. 23 d.P.R. 380/2001.
Il Comune aveva inoltre rilevato la mancata produzione del preventivo stato legittimo dell’unità immobiliare, dell’autorizzazione paesaggistica e dei chiarimenti relativi alla necessità del nulla osta della Soprintendenza, in considerazione della possibile appartenenza del complesso edilizio ai beni culturali tutelati ex lege ai sensi dell’art. 10, comma 1, d.lgs. 42/2004. Dopo una richiesta di proroga non seguita dalla produzione della documentazione richiesta, il Comune aveva comunicato l’avvio del procedimento sanzionatorio e aveva poi adottato l’ordinanza impugnata.
Motivi del ricorso
La ricorrente ha sostenuto che la tettoia fosse stata interessata da una sanatoria straordinaria e che i lavori si fossero limitati alla sostituzione di pannellature già esistenti. Da ciò ha dedotto che l’intervento avrebbe dovuto essere qualificato come manutenzione ordinaria o, al più, straordinaria, senza necessità del permesso di costruire e, secondo la prospettazione ricorsuale, neppure del preventivo titolo paesaggistico.
Sono stati denunciati vizi di violazione di legge e di eccesso di potere, tra cui carenza di istruttoria, carenza di motivazione, travisamento dei fatti, perplessità manifesta e contraddittorietà tra atti. La ricorrente ha inoltre contestato la comunicazione di avvio del procedimento, ritenendola priva dell’indicazione puntuale della concreta fattispecie integrante la violazione dell’art. 199 l.r. Toscana n. 65/2014.
Posizione del Comune
Il Comune di Firenze ha depositato una memoria difensiva il 14 febbraio 2024, contestando la fondatezza delle censure e sostenendo la legittimità dell’ordinanza di rimessione in pristino.
Valutazioni della Sezione
La Sezione non ha esaminato le questioni di rito né i motivi di merito. Ha rilevato che nel fascicolo mancavano la relazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e quella del Ministero della cultura. Tali relazioni sono state ritenute necessarie per consentire una decisione sul ricorso, anche in relazione ai profili edilizi e paesaggistico-culturali controversi.
Incombenti istruttori e contraddittorio
La Sezione ha disposto che ciascuno dei due Ministeri, per quanto di competenza, trasmetta entro sessanta giorni dalla comunicazione del parere una relazione documentata. La relazione dovrà contenere anche le eventuali osservazioni o controdeduzioni della ricorrente, alla quale dovrà essere preventivamente inoltrata con assegnazione di un termine non inferiore a trenta giorni.
In caso di ingiustificato inadempimento, la Sezione si è riservata di decidere sulla base degli atti già presenti nel fascicolo d’ufficio.
Esito
Il parere ha natura interlocutoria. Ogni decisione in rito e nel merito è stata espressamente lasciata impregiudicata. La trattazione dell’affare è stata rinviata a un’adunanza da fissarsi nel secondo trimestre del 2026, con trasmissione del parere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministero della cultura, al Comune di Firenze e alla ricorrente.
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