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Parere

Parere n. 184/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto con deposito diretto ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dalla Società Anmic Riabilitazione contro la Regione Calabria e nei confronti della Struttura Sanitaria Villa Chiarelli per l’annullamento dell’atto n. 338034 del 15 maggio 2025, recante il parere negativo di compatibilità circa la richiesta di autorizzazione alla realizzazione di struttura sanitaria per n. 45 prestazioni di riabilitazione estensiva extraospedaliera a ciclo diurno; dell’atto prot. 304961 del 6 maggio 2025, allegata al predetto parere n. 338034 del 15 maggio 2025; della nota prot. 225458 del 26 marzo 2024 richiamata nei precedenti atti nonché di tutti gli atti istruttori con particolare riguardo alla relazione istruttoria prot. 299959 del 5 maggio 2025;

Giustizia amministrativa202500912

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del parere regionale negativo di compatibilità e degli atti istruttori relativi alla richiesta di autorizzazione alla realizzazione di una struttura sanitaria per 45 prestazioni di riabilitazione estensiva extraospedaliera a ciclo diurno

Esito

IMPROCEDIBILITA

Prevale il privato

La questione giuridica

La società ricorrente ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, corredato da istanza cautelare, per ottenere l’annullamento del parere regionale negativo di compatibilità n. 338034 del 15 maggio 2025, dell’atto prot. 304961 del 6 maggio 2025, della nota prot. 225458 del 26 marzo 2024 e degli atti istruttori, tra cui la relazione prot. 299959 del 5 maggio 2025. Nelle more del procedimento, l’ASP di Crotone, sulla base di pareri regionali favorevoli di cui ai decreti dirigenziali n. 15440 del 4 novembre 2024 e n. 18618 del 16 dicembre 2024, ha rilasciato con prot. 28499 del 26 maggio 2025 un parere positivo di compatibilità per le prestazioni sanitarie richieste. La società ha quindi chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere. È stata inoltre prospettata una domanda di condanna al pagamento delle spese di lite.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto che la ricorrente abbia conseguito il bene della vita perseguito, ossia il parere positivo di compatibilità per le prestazioni sanitarie richieste, per effetto di successivi provvedimenti amministrativi che hanno sostanzialmente comportato il ritiro degli atti impugnati. Il ricorso è stato pertanto dichiarato improcedibile per cessata materia del contendere. La Sezione ha inoltre affermato che la natura esclusivamente impugnatoria del ricorso straordinario è incompatibile con domande di accertamento e di condanna, comprese quelle relative alle spese di lite.

Osservazioni

Cessata materia del contendere

La sopravvenienza del parere positivo di compatibilità rilasciato dall’ASP di Crotone ha attribuito alla ricorrente il bene della vita perseguito e ha sostanzialmente determinato il ritiro degli atti impugnati; il ricorso deve quindi essere dichiarato improcedibile.

Domande di accertamento e condanna

La natura esclusivamente impugnatoria del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rende incompatibili con tale rimedio le domande di accertamento e di condanna, comprese le domande di condanna al pagamento delle spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 11 d.P.R. n. 1199/1971

    deposito diretto ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971

    La disposizione è richiamata quale base normativa per il deposito diretto del ricorso straordinario presso il Consiglio di Stato.

Massime di principio

  • Nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, la sopravvenienza di provvedimenti amministrativi che attribuiscono al ricorrente il bene della vita perseguito e sostanzialmente ritirano gli atti impugnati determina l’improcedibilità del ricorso per cessata materia del contendere.
  • La natura esclusivamente impugnatoria del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica non consente di introdurre domande autonome di accertamento o di condanna, comprese quelle aventi a oggetto il pagamento delle spese di lite.

Improcedibilità del ricorso straordinario per sopravvenuta attribuzione del bene della vita

Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da una società privata operante nel settore della riabilitazione sanitaria contro la Regione Calabria, concernente il diniego di compatibilità relativo alla realizzazione di una struttura sanitaria per 45 prestazioni di riabilitazione estensiva extraospedaliera a ciclo diurno.

Premesse e atti impugnati

La società aveva impugnato il parere regionale negativo di compatibilità n. 338034 del 15 maggio 2025, l’atto prot. 304961 del 6 maggio 2025, la nota prot. 225458 del 26 marzo 2024 e gli ulteriori atti istruttori, con particolare riferimento alla relazione prot. 299959 del 5 maggio 2025. Il ricorso era stato corredato da un’istanza cautelare e depositato direttamente presso il Consiglio di Stato ai sensi dell’art. 11 d.P.R. n. 1199/1971.

Sopravvenienze amministrative

Durante la pendenza del ricorso, l’ASP di Crotone ha rilasciato, con prot. 28499 del 26 maggio 2025, un parere positivo di compatibilità per le prestazioni sanitarie richieste. Tale provvedimento è intervenuto sulla base dei pareri regionali favorevoli richiamati nei decreti dirigenziali n. 15440 del 4 novembre 2024 e n. 18618 del 16 dicembre 2024.

La società ricorrente ha quindi comunicato di avere conseguito il risultato sostanziale perseguito e ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

Valutazioni del Consiglio di Stato

La Sezione ha ritenuto che i successivi provvedimenti dell’amministrazione abbiano attribuito alla ricorrente il bene della vita cui aspirava e abbiano sostanzialmente comportato il ritiro degli atti impugnati. È venuto meno, pertanto, l’interesse alla decisione sul ricorso e il procedimento è stato definito con una pronuncia di improcedibilità per cessata materia del contendere.

La Sezione ha inoltre precisato che il ricorso straordinario ha natura esclusivamente impugnatoria. Per tale ragione, non possono essere proposte nell’ambito del rimedio domande autonome di accertamento o di condanna, incluse quelle relative al pagamento delle spese di lite.

Conclusione

Il Consiglio di Stato ha espresso il parere che il ricorso fosse dichiarato improcedibile per cessata materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseEfficacia ed esecutorietà

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