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Parere

Parere n. 178/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto, con deposito diretto ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dal signor -OMISSIS- contro l’ Ufficio Motorizzazione Civile-OMISSIS- e l’U.T.G. - Prefettura di-OMISSIS- per l’annullamento del provvedimento n. prot. -OMISSIS- concernente il diniego di ammissione agli esami per il conseguimento di una nuova patente di guida.

Giustizia amministrativa202500946

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del diniego di ammissione agli esami per il conseguimento di una nuova patente di guida

Esito

INTERLOCUTORIO

La questione giuridica

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui l'amministrazione gli ha negato l'ammissione agli esami per il conseguimento di una nuova patente di guida, subordinando tale possibilità alla previa riabilitazione penale, in applicazione dell'art. 120, commi 1 e 3, del Codice della strada, a seguito di pregresse condanne per violazione del d.P.R. 309/1990. Ha dedotto: violazione dell'art. 120 del Codice della strada per applicazione automatica e vincolata della causa ostativa, senza valutazione individuale e attuale della meritevolezza; eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, per omessa considerazione dell'assenza di recidive o procedimenti pendenti dal 2018, dell'espiazione della pena, della buona condotta, della liberazione anticipata, dell'idoneità psico-fisica, della cessazione del blocco ostativo da parte della Prefettura nel 2022 e delle esigenze di mobilità e reinserimento lavorativo; violazione degli artt. 3, 4, 16 e 27 Cost., per introduzione di una sanzione sostanzialmente perpetua; illegittimità costituzionale sopravvenuta dell'art. 120, comma 3, del Codice della strada, come modificato dalla legge n. 177/2024, per il preteso automatismo che subordina l'accesso all'esame alla riabilitazione penale senza valutazione del caso concreto.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha respinto la domanda cautelare, ritenendo che il fumus boni iuris non apparisse manifestamente fondato e che le deduzioni sul periculum in mora fossero generiche e non indicassero un pregiudizio grave e irreparabile. La Sezione non ha deciso il merito, lasciando impregiudicate le questioni di rito e di merito, anche perché non era ancora pervenuta la rituale relazione istruttoria ministeriale. Ha disposto che il Ministero competente trasmetta entro 60 giorni una relazione istruttoria documentata, previamente comunicata al ricorrente, al quale dovrà essere assegnato un termine non inferiore a 30 giorni per eventuali osservazioni o controdeduzioni. Il ricorso è stato rinviato a un'adunanza da fissare nel secondo trimestre del 2026; in caso di mancato ingiustificato adempimento, la decisione potrà essere assunta sulla base degli atti già presenti nel fascicolo.

Osservazioni

Domanda cautelare

La domanda cautelare è stata respinta: il fumus non è apparso manifestamente fondato e le deduzioni relative al periculum in mora sono state ritenute generiche, non essendo stato indicato un pregiudizio grave e irreparabile.

Relazione istruttoria ministeriale

Il Ministero competente dovrà trasmettere alla Sezione, entro 60 giorni dalla comunicazione del parere, una rituale relazione istruttoria documentata, comprensiva delle osservazioni e controdeduzioni dell'amministrazione.

Contraddittorio del ricorrente

La relazione dovrà essere previamente inviata al ricorrente, cui dovrà essere assegnato un termine non inferiore a 30 giorni per presentare eventuali osservazioni o controdeduzioni.

Decisione sul merito

La Sezione ha rinviato la trattazione del ricorso, riservando ogni decisione in rito e nel merito. In caso di mancato ingiustificato adempimento dell'incombente istruttorio, il ricorso potrà essere deciso sulla base della documentazione già presente nel fascicolo.

Norme richiamate

  • art. 11 d.P.R. 1199/1971

    Il ricorso straordinario è stato depositato direttamente presso il Consiglio di Stato secondo la modalità indicata nel testo.

  • art. 120, commi 1 e 3, Codice della strada

    diniego di ammissione agli esami subordinato alla previa riabilitazione penale

    La disposizione è stata applicata dall'amministrazione quale base del diniego nei confronti di una persona già condannata per reati previsti dal d.P.R. 309/1990; la legittimità dell'automatismo e la sua compatibilità costituzionale sono state prospettate dal ricorrente, ma non sono state decise.

  • legge 21 giugno 2024, n. 177

    modifica dell'art. 120, comma 3, Codice della strada

    Il ricorrente ha sostenuto che il testo novellato determini un automatismo assoluto e definitivo, subordinando l'accesso all'esame alla riabilitazione penale; la questione è rimasta impregiudicata.

  • artt. 3, 4, 16 e 27 Cost.

    principi di uguaglianza, diritto al lavoro, libertà di circolazione e funzione rieducativa della pena

    Sono stati invocati dal ricorrente contro la pretesa natura perpetua e automatica della causa ostativa; il Consiglio di Stato non ha definito la questione nel merito.

  • Corte costituzionale, sentenze n. 22/2018 e n. 99/2020

    valutazione attuale e individuale della meritevolezza

    Il ricorrente le ha richiamate per sostenere l'illegittimità di un automatismo non accompagnato da una valutazione concreta della situazione personale.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    oscuramento delle generalità e dei dati identificativi

    La disposizione è stata richiamata quale base per la tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    tutela dei dati personali appartenenti a categorie particolari

    È stato richiamato, unitamente all'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, per disporre l'oscuramento dei dati identificativi del ricorrente.

Massime di principio

  • Nel ricorso straordinario, quando la relazione istruttoria ministeriale non è ancora pervenuta, il Consiglio di Stato può esaminare la domanda cautelare sulla base degli elementi disponibili, riservando il merito e disponendo l'integrazione istruttoria.
  • La tutela cautelare richiede sia una plausibile fondatezza delle censure sia l'allegazione specifica di un pregiudizio grave e irreparabile; deduzioni generiche sul danno non sono sufficienti.
  • Prima della decisione sul merito, la relazione istruttoria dell'amministrazione deve essere portata a conoscenza del ricorrente, al quale deve essere assegnato un termine non inferiore a 30 giorni per formulare osservazioni o controdeduzioni.
  • L'assenza di una relazione istruttoria non impedisce in assoluto la definizione del ricorso: in caso di mancato ingiustificato adempimento dell'incombente disposto, il giudizio può essere deciso sulla base della documentazione già acquisita.

Diniego di ammissione agli esami per una nuova patente di guida

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto da una persona fisica contro l'Ufficio Motorizzazione Civile competente e l'U.T.G.-Prefettura competente, avverso il diniego di ammissione agli esami per il conseguimento di una nuova patente di guida. Il provvedimento era stato adottato in applicazione dell'art. 120, commi 1 e 3, del Codice della strada, a seguito di pregresse condanne per violazione del d.P.R. 309/1990.

Censure dedotte dal ricorrente

Il ricorrente ha contestato l'applicazione automatica della causa ostativa, sostenendo che l'amministrazione avrebbe dovuto svolgere una valutazione individuale e attuale della sua meritevolezza. In particolare, ha richiamato il lungo tempo trascorso dalle condanne, l'assenza di recidive o procedimenti pendenti dal 2018, l'espiazione della pena, la liberazione anticipata, la buona condotta, l'idoneità psico-fisica e la cessazione del blocco ostativo da parte della Prefettura nel 2022.

Ha inoltre denunciato un difetto di istruttoria e motivazione, nonché la violazione degli artt. 3, 4, 16 e 27 della Costituzione, ritenendo che il diniego producesse una sanzione sostanzialmente perpetua, non collegata alla pericolosità attuale e lesiva delle esigenze di mobilità e reinserimento lavorativo. Infine, ha prospettato l'illegittimità costituzionale sopravvenuta dell'art. 120, comma 3, del Codice della strada, nel testo modificato dalla legge 21 giugno 2024, n. 177.

Esame della domanda cautelare

La Sezione ha rilevato che non era ancora pervenuta la rituale relazione istruttoria ministeriale. Tale carenza non ha impedito l'esame della domanda cautelare sulla base degli elementi esposti nel ricorso.

La domanda cautelare è stata tuttavia respinta. Secondo la Sezione, il fumus boni iuris non appariva manifestamente fondato, mentre le deduzioni relative al periculum in mora erano generiche e non individuavano un pregiudizio grave e irreparabile.

Istruttoria disposta per la decisione del merito

La Sezione ha ritenuto indispensabile acquisire la relazione istruttoria del Ministero competente, comprensiva delle eventuali osservazioni e controdeduzioni dell'amministrazione. La relazione dovrà essere previamente inviata al ricorrente, al quale dovrà essere assegnato un termine non inferiore a 30 giorni per presentare le proprie osservazioni.

Il Ministero dovrà trasmettere la relazione documentata alla Sezione entro 60 giorni dalla comunicazione del parere. In caso di mancato ingiustificato adempimento, il ricorso potrà essere deciso sulla base della documentazione già presente nel fascicolo.

Decisione e rinvio

Il parere non definisce il merito delle censure relative all'art. 120 del Codice della strada, all'automatismo della causa ostativa, alla necessità di una valutazione individuale e attuale, né alla prospettata illegittimità costituzionale della disciplina. Ogni decisione in rito e nel merito è stata espressamente riservata.

La trattazione del ricorso è stata rinviata a un'adunanza da fissare nel secondo trimestre del 2026. Il parere è stato trasmesso al Ministero dell'interno, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al ricorrente.

Oscuramento dei dati personali

La Sezione ha disposto l'oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare il ricorrente, richiamando l'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e l'art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679.

Come è indicizzato

MateriePatenti e abilitazioni alla guidaRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaIstruttoria processualeTutela cautelare
RamiTrasporti e circolazioneProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentaleDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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