Parere n. 183/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza cautelare, proposto da Radio Argento S.r.l. contro la Regione Puglia per l’annullamento: a) del provvedimento del 7 novembre 2022 della Regione Puglia di comunicazione di inammissibilità dell'istanza di accesso alle agevolazioni; b) di ogni altro atto connesso e conseguenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del provvedimento regionale del 7 novembre 2022 recante l’inammissibilità della domanda di accesso ad agevolazioni regionali per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione e della comunicazione.
Esito
Prevale il privato
La questione giuridica
La società ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento regionale che aveva dichiarato inammissibile la domanda di ammissione alle agevolazioni previste dalla misura straordinaria regionale disciplinata dall’avviso pubblicato nel BURP n. 124 del 1° ottobre 2021. Il ricorso straordinario, corredato da istanza cautelare, deduceva plurimi motivi di illegittimità e comprendeva anche una domanda risarcitoria. Nel corso del procedimento la Regione Puglia ha annullato il provvedimento impugnato, dopo l’integrazione della documentazione istruttoria da parte della ricorrente, e ha successivamente liquidato e pagato alla società la somma spettante, con atti dirigenziali del 31 luglio 2023 e del 25 settembre 2023. Si è posto pertanto il problema della persistenza dell’interesse alla decisione e degli effetti di tali sopravvenienze sul ricorso e sull’istanza cautelare.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto cessata la materia del contendere, poiché il provvedimento di inammissibilità è stato annullato dalla Regione e le somme spettanti sono state integralmente liquidate e pagate alla ricorrente. La domanda cautelare è stata assorbita per effetto della sopravvenuta soddisfazione della pretesa. Il parere precisa inoltre che la domanda risarcitoria non è compatibile con il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Il ricorso è stato quindi dichiarato improcedibile per cessata materia del contendere.
Osservazioni
Sopravvenuta soddisfazione della pretesa
L’annullamento in autotutela del provvedimento di inammissibilità e la successiva liquidazione e corresponsione delle somme spettanti hanno integralmente soddisfatto la posizione della ricorrente, determinando la cessazione della materia del contendere e l’improcedibilità del ricorso.
Istanza cautelare
La domanda cautelare è stata assorbita in ragione della sopravvenuta eliminazione dell’atto impugnato e della soddisfazione sostanziale della pretesa.
Domanda risarcitoria
La Sezione ha rilevato che la domanda di risarcimento del danno non è compatibile con il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Norme richiamate
d.P.R. 1199/1971
Il ricorso straordinario costituisce il rimedio nell’ambito del quale è stato esaminato l’affare; secondo il parere, la domanda risarcitoria non è compatibile con tale rimedio.
Massime di principio
- Nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, l’annullamento in autotutela dell’atto impugnato e la piena soddisfazione della pretesa sostanziale del ricorrente determinano la cessazione della materia del contendere e l’improcedibilità del ricorso.
- La sopravvenuta eliminazione dell’atto impugnato e la soddisfazione della pretesa principale assorbono l’istanza cautelare proposta nel ricorso straordinario.
- La domanda risarcitoria non è compatibile con il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e non può essere esaminata nell’ambito di tale rimedio.
Impugnazione dell’inammissibilità della domanda di agevolazione
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da una società operante nel settore dell’informazione locale contro la Regione Puglia. L’impugnazione era diretta contro il provvedimento regionale del 7 novembre 2022, con il quale era stata dichiarata inammissibile la domanda di accesso alle agevolazioni previste dalla “Misura straordinaria di intervento per la promozione ed il sostegno pubblico al pluralismo ed all’innovazione dell’informazione e della comunicazione regionale”, disciplinata dall’avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 124 del 1° ottobre 2021.
Contenuto del ricorso
La ricorrente aveva chiesto l’annullamento del provvedimento di inammissibilità e degli atti connessi e conseguenziali, deducendo plurimi motivi di illegittimità. Il ricorso comprendeva anche un’istanza cautelare volta alla sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato e una domanda di risarcimento del danno.
Sopravvenienze nel corso del procedimento
Nel corso dell’istruttoria la ricorrente ha integrato la documentazione richiesta. A seguito di tale integrazione, la Regione Puglia, con nota del 16 marzo 2023, ha annullato il provvedimento di inammissibilità impugnato, dandone comunicazione anche alla ricorrente.
Successivamente, con atto dirigenziale n. 624 del 31 luglio 2023, poi rettificato con atto dirigenziale n. 737 del 25 settembre 2023, la Regione ha liquidato e pagato alla società la somma spettante a titolo di agevolazione.
Valutazioni del Consiglio di Stato
La Sezione ha ritenuto che l’annullamento dell’atto impugnato e il pagamento integrale delle somme spettanti abbiano soddisfatto la pretesa sostanziale della ricorrente. Per tale ragione è cessata la materia del contendere e il ricorso non presenta più un interesse attuale alla decisione di merito.
La sopravvenuta eliminazione del provvedimento e la soddisfazione della pretesa hanno inoltre determinato l’assorbimento dell’istanza cautelare. La Sezione ha precisato, altresì, che la domanda risarcitoria non è compatibile con il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Esito
Il Consiglio di Stato ha espresso il parere che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per cessata materia del contendere, con assorbimento dell’istanza cautelare.
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