Parere n. 179/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto con deposito diretto ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dal signor Salvatore D'Erchia, quale amministratore della Sa.Se.Si. s.r.l., contro il Comune di Massafra per l’annullamento della determina dirigenziale n. 87 del 12 febbraio 2025 avente ad oggetto “Lavori di realizzazione dell’ampliamento del cimitero comunale di Massafra con procedura di project financing – approvazione progetto a riscontro disposizione di servizio prot. 41262 del 10.9.2021”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione della determina dirigenziale n. 87 del 12 febbraio 2025, relativa all’approvazione del progetto per l’ampliamento del cimitero comunale mediante project financing.
Esito
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato la determina dirigenziale n. 87 del 12 febbraio 2025 deducendo, con un unico motivo articolato, la violazione o elusione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 318/2007 del TAR Lecce e l’inottemperanza all’ordinanza n. 2/2011 della Provincia di Taranto. Ha contestato la legittimità della procedura di ampliamento del cimitero comunale, anche con riferimento all’utilizzazione del project financing, alla violazione di precedenti pronunce giurisdizionali e alla mancata esecuzione di alcuni lavori. Ha chiesto inoltre la caducazione dell’intera procedura, il pagamento di un’indennità di 5.000.000 di euro in favore della società quale destinataria del provvedimento di esproprio n. 1/2016 oppure, in subordine, la restituzione delle particelle e delle opere realizzate. È stata proposta anche istanza cautelare di sospensione dell’atto impugnato.
Il parere
La Sezione ha rigettato l’istanza cautelare, ritenendo che l’esposizione dei fatti e dei motivi fosse priva della necessaria sistematicità e non consentisse di ricostruire con chiarezza lo stato dei lavori. Ha inoltre rilevato l’assenza di una specifica allegazione e di una ragionevole prova del periculum in mora. L’eventuale accoglimento del ricorso è stato ritenuto idoneo, in linea di principio, ad assicurare il soddisfacimento del bene della vita perseguito. La Sezione ha altresì precisato che il ricorso straordinario consente domande di natura impugnatoria, ma non domande di accertamento o di condanna. Quanto al merito, il Consiglio di Stato ha sospeso l’adozione del parere e disposto un’integrazione istruttoria: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovrà trasmettere entro sessanta giorni una relazione completa e documentata, acquisendo gli elementi necessari dal Comune di Massafra e partecipando previamente la relazione al ricorrente, al quale dovrà essere assegnato un termine non inferiore a trenta giorni per osservazioni e controdeduzioni. In caso di ingiustificato inadempimento, il ricorso potrà essere deciso sulla base degli atti già acquisiti.
Osservazioni
Istanza cautelare
L’istanza di sospensione è stata rigettata perché la ricostruzione dei fatti e dei motivi non era sufficientemente sistematica, non consentiva di comprendere con chiarezza l’effettivo stato dei lavori e non conteneva una specifica allegazione né una ragionevole prova del periculum in mora.
Ammissibilità delle domande
La Sezione ha rilevato che il ricorso straordinario è diretto alla tutela impugnatoria e non consente, nell’ambito del rimedio, la proposizione di domande di accertamento o di condanna, quali la richiesta di pagamento dell’indennità espropriativa o di restituzione dei beni.
Integrazione istruttoria
Il Ministero deve acquisire dal Comune di Massafra gli elementi di fatto necessari e trasmettere entro sessanta giorni una relazione istruttoria completa e documentata, previamente partecipata al ricorrente per eventuali osservazioni e controdeduzioni entro un termine non inferiore a trenta giorni.
Norme richiamate
art. 11 d.P.R. 1199/1971
Il ricorso straordinario è stato depositato direttamente presso il Consiglio di Stato ai sensi della disposizione richiamata.
d.P.R. 1199/1971
Il rimedio straordinario è stato considerato limitato a domande di natura impugnatoria, con esclusione di domande autonome di accertamento e di condanna.
sentenza n. 318/2007 del TAR Lecce
Il ricorrente ha dedotto la violazione o elusione del giudicato formatosi sulla pronuncia.
ordinanza n. 2/2011 della Provincia di Taranto
Il ricorrente ha dedotto l’inottemperanza all’ordinanza nell’ambito delle censure rivolte alla procedura amministrativa.
Massime di principio
- Nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica sono ammissibili domande di natura impugnatoria, mentre non possono essere proposte domande autonome di accertamento o di condanna.
- La tutela cautelare nel ricorso straordinario richiede una specifica allegazione e una ragionevole prova del periculum in mora; la mera prospettazione di illegittimità dell’atto non è sufficiente.
- Quando l’esposizione dei fatti e dei motivi non consente di ricostruire adeguatamente la vicenda, il Consiglio di Stato può sospendere l’adozione del parere e disporre un’integrazione istruttoria, assicurando il previo contraddittorio del ricorrente sulla relazione acquisita.
- In caso di mancata esecuzione ingiustificata degli incombenti istruttori, il ricorso straordinario può essere deciso sulla base della documentazione già presente nel fascicolo.
Ricorso straordinario sull’ampliamento del cimitero comunale
Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato in sede consultiva il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dall’amministratore di una società proprietaria di terreni interessati dall’ampliamento del cimitero comunale di Massafra. Il ricorso riguarda la determina dirigenziale n. 87 del 12 febbraio 2025, relativa all’approvazione del progetto realizzato mediante project financing.
Premesse e domande del ricorrente
Il ricorrente ha dedotto la violazione o elusione della sentenza n. 318/2007 del TAR Lecce e l’inottemperanza all’ordinanza n. 2/2011 della Provincia di Taranto. Ha inoltre denunciato una serie di illegittimità della procedura, tra cui l’illegittimo ricorso al project financing, già oggetto di rilievi dell’Autorità anticorruzione, la violazione di precedenti pronunce giurisdizionali e la mancata esecuzione di alcuni lavori.
Oltre all’annullamento della determina, il ricorrente ha chiesto la caducazione dell’intera procedura di project financing, il pagamento di 5.000.000 di euro a titolo di indennità per i beni espropriati oppure, in subordine, la restituzione delle particelle e delle opere realizzate.
Valutazione dell’istanza cautelare
La Sezione ha rigettato la domanda di sospensione. La ricostruzione dei fatti e dei motivi è stata ritenuta priva della necessaria sistematicità e non idonea a chiarire l’effettivo stato dei lavori, anche perché il ricorso richiama pronunce e provvedimenti espropriativi risalenti nel tempo.
È stata inoltre rilevata l’assenza di una specifica allegazione e di una ragionevole prova del periculum in mora. Secondo la Sezione, l’eventuale accoglimento del ricorso potrebbe comunque assicurare al ricorrente il soddisfacimento del bene della vita perseguito.
Limiti del ricorso straordinario
Il Consiglio di Stato ha precisato che il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è diretto alla tutela di natura impugnatoria. Non possono quindi essere esaminate, nell’ambito del rimedio, autonome domande di accertamento o di condanna, come la richiesta di pagamento dell’indennità o di restituzione dei beni.
Integrazione istruttoria e contraddittorio
La Sezione ha ritenuto indispensabile acquisire ulteriori elementi prima di decidere il merito. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovrà trasmettere, entro sessanta giorni dalla comunicazione del parere, una relazione istruttoria completa e documentata, acquisendo dal Comune di Massafra gli elementi di fatto necessari.
La relazione dovrà essere previamente partecipata al ricorrente, al quale dovrà essere assegnato un termine non inferiore a trenta giorni per presentare osservazioni e controdeduzioni.
Conclusioni
Il parere è interlocutorio. L’istanza cautelare è stata rigettata, mentre la decisione sul merito è stata rinviata a una successiva adunanza prevista nel secondo trimestre del 2026. La Sezione ha lasciato impregiudicate tutte le questioni di rito e di merito, precisando che, in caso di ingiustificata omissione degli adempimenti istruttori, il ricorso potrà essere deciso sulla base degli atti già presenti.
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