Parere n. 181/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dalla signora -OMISSIS- contro il Comune di -OMISSIS- per l’annullamento del provvedimento n. 11515 del 12 gennaio 2014, recante l’ordine di eliminazione delle difformità edilizie accertate la rimessione in ripristino dei luoghi, e di ogni altro atto presupposto e collegato, ivi compresi il verbale di accertamento, la relazione tecnica del 16 ottobre 2014 prot. n. 10507 e la nota prot. n. 10557 recante comunicazione di avvio del procedimento.;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeOrdine di eliminazione delle difformità edilizie e di rimessione in pristino relativo a un garage, nonché atti presupposti e collegati.
Esito
Prevale il privato
La questione giuridica
La ricorrente ha impugnato l’ordine comunale di eliminazione delle difformità edilizie e di rimessione in pristino, deducendo che le opere contestate, realizzate in relazione a una DIA del 2003, presentavano dimensioni inferiori rispetto a quelle assentite e una modesta traslazione planimetrica. Sono stati dedotti: falsa applicazione degli artt. 31 e seguenti del d.P.R. 380/2001; difetto di motivazione e illogicità sulla natura dell’abuso e sul regime sanzionatorio applicabile; violazione dell’art. 34 del d.P.R. 380/2001 per omessa verifica della possibilità di applicare la sanzione pecuniaria in luogo della demolizione; perplessità sul contenuto dell’ordine; violazione dell’art. 34 quanto all’individuazione del proprietario quale destinatario della sanzione, nonostante gli abusi fossero stati eventualmente commessi dai precedenti proprietari. È stata inoltre proposta domanda cautelare e chiesto il risarcimento dei danni.
Il parere
La Sezione ha ritenuto il ricorso meritevole di accoglimento, assorbendo le ulteriori censure e la domanda cautelare. Le differenze riscontrate rispetto alla DIA consistevano nella riduzione di larghezza, lunghezza e altezza del fabbricato, oltre che in una traslazione di modesta entità. Le riduzioni dimensionali sono state qualificate come variazioni meramente formali e non essenziali, nonché non riconducibili, in senso proprio, a difformità sanzionabili, poiché l’istituto delle varianti edilizie riguarda normalmente l’opera che ecceda per quantità o qualità quanto assentito. Anche la traslazione non è stata adeguatamente correlata dal Comune a un’incidenza decisiva sul profilo qualitativo o quantitativo del manufatto. In assenza di modifiche rilevanti, di un organismo edilizio nuovo e autonomamente utilizzabile o di un concreto pregiudizio all’interesse urbanistico, non risultavano giustificate le rigorose misure demolitorie e di ripristino. Il parere conclusivo è quindi favorevole alla ricorrente.
Osservazioni
Difformità dimensionali rispetto alla DIA
La riduzione della larghezza di 0,10 metri, della lunghezza di 0,18 metri, dell’altezza minima di 0,55 metri e dell’altezza massima di 0,48 metri costituisce una variazione meramente formale e non essenziale, non incidendo su elementi particolari o essenziali della costruzione.
Nozione di difformità edilizia
Le variazioni in riduzione rispetto a quanto assentito non integrano, di regola, una difformità sanzionabile, poiché la disciplina delle varianti riguarda le ipotesi in cui l’opera realizzata ecceda per quantità o qualità quanto autorizzato, salvo che la variazione determini comunque un manufatto qualitativamente o quantitativamente diverso.
Traslazione del fabbricato
La modesta traslazione del fabbricato rappresenta l’unica variazione astrattamente valutabile come difformità, ma il Comune non ha dimostrato che essa incidesse in misura decisiva sul profilo qualitativo o quantitativo dell’opera.
Demolizione e rimessione in pristino
Le sanzioni demolitorie e di ripristino presuppongono una difformità rilevante, con opere non consentite dotate di autonomia e novità sul piano costruttivo ed economico-sociale, non ravvisabile in modifiche di lieve entità prive di concreto pregiudizio per l’interesse urbanistico.
Norme richiamate
artt. 31 e seguenti d.P.R. 380/2001
Le misure demolitorie e di ripristino richiedono la presenza di un abuso edilizio rilevante; non sono giustificate da variazioni meramente formali o di ridotta entità prive di incidenza sostanziale sull’opera.
art. 34 d.P.R. 380/2001
La disposizione, richiamata dalla ricorrente in relazione agli interventi eseguiti in parziale difformità dal titolo, non può essere applicata in modo automatico senza una corretta individuazione della natura e della consistenza dell’abuso.
art. 37 d.P.R. 380/2001
La norma è stata richiamata dalla ricorrente tra le possibili discipline astrattamente applicabili agli interventi eseguiti in assenza o difformità dalla DIA, evidenziando l’incertezza del provvedimento comunale.
art. 33 d.P.R. 380/2001
La norma è stata richiamata dalla ricorrente per evidenziare la distinzione rispetto alla disciplina degli interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso o in totale difformità.
art. 35 l. 28 febbraio 1985, n. 47
La relazione ministeriale ha riferito che il manufatto originario era stato oggetto di concessione edilizia in sanatoria ai sensi di tale disposizione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente all’art. 52 del d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità dell’interessata.
Massime di principio
- Le variazioni dimensionali in riduzione rispetto a quanto assentito dal titolo edilizio non integrano, di per sé, una difformità edilizia sanzionabile, salvo che producano rilevanti modifiche qualitative o quantitative tali da determinare un manufatto sostanzialmente diverso da quello progettato.
- La disciplina delle varianti edilizie presuppone normalmente che l’opera realizzata ecceda per quantità o qualità quanto assentito; la mera realizzazione di un’opera di dimensioni inferiori non giustifica automaticamente l’adozione di misure demolitorie o di rimessione in pristino.
- Una modesta traslazione planimetrica può assumere rilievo sanzionatorio solo se l’amministrazione dimostra concretamente la sua incidenza decisiva sul profilo qualitativo o quantitativo dell’edificio.
- Le sanzioni demolitorie e di ripristino richiedono un abuso rilevante, caratterizzato da autonomia e novità dell’opera sul piano costruttivo e della valutazione economico-sociale, non essendo sufficienti modifiche di lieve entità prive di concreto pregiudizio per l’interesse urbanistico.
Ordine di rimessione in pristino relativo a difformità rispetto a una DIA
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla proprietaria di un immobile contro il Comune di -OMISSIS-, per l’annullamento dell’ordine di eliminazione delle difformità edilizie e di rimessione in pristino relativo a un garage, nonché degli atti presupposti. La ricorrente ha chiesto anche il risarcimento dei danni e ha proposto istanza cautelare.
Premesse e vicenda edilizia
Il garage era stato originariamente assentito con concessione edilizia in sanatoria del 1° aprile 1993 e successivamente interessato da una DIA del 2003, avente a oggetto una ricomposizione volumetrica e un cambio di destinazione d’uso. A seguito di un sopralluogo del 16 ottobre 2014, il Comune ha rilevato difformità rispetto alla DIA e ha comunicato l’avvio del procedimento finalizzato all’adozione dei provvedimenti demolitori.
La proprietaria ha sostenuto di non essere a conoscenza delle difformità, anche perché i precedenti venditori avevano dichiarato nell’atto di acquisto la conformità urbanistica dell’immobile.
Motivi del ricorso
La ricorrente ha contestato:
- la falsa applicazione degli artt. 31 e seguenti del d.P.R. 380/2001;
- l’erronea qualificazione delle opere come abusive, trattandosi di dimensioni inferiori rispetto a quelle indicate nella DIA;
- il difetto di motivazione sulla natura dell’abuso e sulla disposizione sanzionatoria applicata;
- l’omessa verifica dei presupposti per applicare la sanzione pecuniaria in luogo della demolizione ai sensi dell’art. 34 del d.P.R. 380/2001;
- l’incertezza sul contenuto dell’ordine, non essendo chiaro se fosse imposto l’adeguamento alla DIA o la demolizione integrale o parziale del manufatto;
- l’illegittimità dell’irrogazione della sanzione nei confronti dell’attuale proprietaria, sebbene gli interventi fossero stati realizzati dai precedenti proprietari.
Difformità accertate
Il provvedimento comunale aveva rilevato che, rispetto alla DIA, il fabbricato presentava:
- una larghezza ridotta di 0,10 metri;
- una lunghezza ridotta di 0,18 metri;
- un’altezza minima ridotta di 0,55 metri;
- un’altezza massima ridotta di 0,48 metri;
- una traslazione di circa 0,20 metri verso est e 0,15 metri verso sud.
Valutazioni del Consiglio di Stato
La Sezione ha ritenuto che le riduzioni di larghezza, lunghezza e altezza fossero variazioni meramente formali e certamente non essenziali. Esse non incidevano su elementi particolari o essenziali della costruzione e non determinavano divergenze qualitative o quantitative tali da modificare sostanzialmente l’opera.
Il Consiglio di Stato ha inoltre precisato che, in linea generale, la disciplina delle varianti edilizie riguarda le ipotesi in cui l’opera realizzata ecceda per quantità o qualità quanto assentito dal titolo. Una realizzazione di dimensioni inferiori rispetto a quelle autorizzate non costituisce, per ciò solo, una difformità sanzionabile.
L’unica variazione astrattamente valutabile come difformità era la traslazione planimetrica. Tuttavia, il Comune non aveva spiegato in che modo tale spostamento, di modesta entità, potesse incidere in misura decisiva sul profilo qualitativo o quantitativo del fabbricato.
La Sezione ha richiamato il principio secondo cui non ricorrono i presupposti per la demolizione e il ripristino quando le opere non determinano un organismo edilizio nuovo e autonomamente utilizzabile e non presentano autonomia e novità apprezzabili sul piano costruttivo ed economico-sociale. Analogamente, una modifica di lieve entità, priva di sostanziale pregiudizio per l’interesse urbanistico, non giustifica l’irrogazione della sanzione edilizia più rigorosa.
Principio conclusivo
Secondo il parere, quando la variazione rispetto al titolo edilizio consiste nella riduzione di quanto assentito, e non comporta rilevanti modifiche qualitative o quantitative tali da dar vita a un manufatto diverso, non sussiste una difformità essenziale idonea a giustificare misure demolitorie o di rimessione in pristino.
Esito
La Sezione ha espresso parere favorevole all’accoglimento del ricorso, assorbendo ogni altra censura e la domanda cautelare. È stato disposto l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare la parte ricorrente, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 196/2003 e dell’art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679.
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