Cassazione Civile, Ordinanza n. 30904/2022 del 19/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda il rifiuto tacito di rimborso IRPEF relativo all'anno 2000 per somme percepite alla cessazione del rapporto di lavoro da un dirigente ENEL, in relazione alla previdenza integrativa aziendale PIA poi convertita in FONDENEL. Il contribuente aveva sostenuto che sulle somme erogate dovesse applicarsi l'aliquota del 12,50% prevista per il rendimento di determinate prestazioni di natura assicurativa/previdenziale, mentre l'Ufficio aveva applicato una tassazione più elevata. In sede di rinvio la CTR aveva riconosciuto un rimborso parziale, ma l'Agenzia ricorreva per cassazione deducendo: 1) violazione delle regole sulle prove e del divieto per il giudice tributario di colmare carenze probatorie d'ufficio, per avere la CTR fondato la decisione su consulenza tecnica; 2) violazione dell'art. 384 c.p.c. per mancata attuazione del principio di diritto fissato dalla precedente cassazione con rinvio; 3) violazione della disciplina fiscale applicabile ai fondi previdenziali integrativi e dell'onere della prova, perché la CTR avrebbe riconosciuto la tassazione al 12,50% senza accertare che le somme corrispondessero effettivamente al rendimento netto imputabile alla gestione sul mercato del capitale accantonato. Il contribuente resisteva e proponeva ricorso incidentale, lamentando che la CTR non avesse esaminato il fatto decisivo della sussistenza e quantificazione del rendimento, ovvero lo avesse motivato in modo insufficiente.
La decisione
La Corte ha accolto il secondo motivo del ricorso principale dell'Agenzia, ritenendo che la CTR non si fosse uniformata al principio di diritto già fissato in sede rescindente: il trattamento agevolato al 12,50% spetta solo alle somme qualificabili come rendimento netto effettivamente derivante dalla gestione sul mercato del capitale accantonato, non alle somme calcolate con criteri meramente attuariali o di riserva matematica. Ha quindi dichiarato assorbiti il primo e il terzo motivo dell'Agenzia e ha rigettato il ricorso incidentale del contribuente. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione ha deciso nel merito e ha rigettato il ricorso introduttivo del contribuente, negando il rimborso richiesto. Le spese di merito e del primo giudizio di legittimità sono state compensate; il contribuente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità successivo.
Norme richiamate
art. 7 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
nel processo tributario il giudice non può supplire alle carenze probatorie dell'ufficio finanziario con attività istruttoria sostitutiva della parte onerata della prova
richiamato nel quadro della censura relativa alla decisione fondata su consulenza tecnica e sulla valutazione delle prove
l'onere di provare i presupposti del trattamento fiscale agevolato grava sulla parte che lo invoca
il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
richiamato per il vizio processuale dedotto nel ricorso incidentale
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
richiamato per il dedotto omesso esame del fatto decisivo relativo al rendimento
richiamati per il regime di tassazione separata degli importi maturati a decorrere dal 1 gennaio 2001 e per la sorte capitale relativa agli importi antecedenti
art. 16, comma 1, lett. a) TUIR
richiamato per la tassazione separata della sorte capitale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro
art. 13 d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124
richiamato nel quadro normativo dei fondi pensione complementari
art. 1 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
richiamato in relazione al regime fiscale delle prestazioni previdenziali e assicurative
art. 1 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
richiamato come norma fiscale generale applicabile al reddito percepito
art. 6 legge 26 settembre 1985, n. 482
la ritenuta del 12,50% si applica alle somme provenienti dal rendimento netto imputabile alla gestione sul mercato del capitale accantonato, nei limiti individuati dalla giurisprudenza
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio, il giudice è tenuto ad attenersi al principio di diritto fissato dalla Corte di cassazione; il suo mancato rispetto integra vizio di violazione dell'art. 384 c.p.c.
- Nei fondi previdenziali integrativi a causa previdenziale prevalente, l'aliquota del 12,50% si applica solo alle somme che costituiscono effettivo rendimento netto derivante dall'investimento sul mercato del capitale accantonato, non alle quote formate mediante mere rivalutazioni attuariali o riserve matematiche.
- Chi invoca il trattamento fiscale agevolato deve provare che le somme percepite corrispondano proprio al rendimento agevolabile; in difetto di prova specifica, il beneficio non può essere riconosciuto.
- Il giudice tributario non può colmare con consulenza tecnica le carenze probatorie della parte onerata della dimostrazione dei presupposti del rimborso.
- Se l'accertamento di fatto necessario è già compiuto o non occorrono ulteriori verifiche, la Cassazione può cassare la sentenza e decidere nel merito, rigettando la domanda originaria.
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