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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34687/2024 del 27/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per imposte dirette relativo all'anno d'imposta 2005, fondato su indagini bancarie. La Commissione tributaria regionale aveva accolto in larga parte l'appello della contribuente, riducendo l'accertamento a euro 4.372,00, ritenendo che i ricavi dichiarati fossero superiori ai versamenti bancari e che la contribuente avesse fornito giustificazioni per le singole movimentazioni. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) motivazione apparente per avere la CTR attribuito rilievo al dato dei ricavi dichiarati rispetto all'accertato; 2) omesso esame di fatti decisivi, poiché l'ufficio avrebbe contestato analiticamente l'assenza di giustificazione di ogni versamento, evidenziando numerose discrasie tra fatture e movimentazioni; 3) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia/omesso esame dell'appello dell'ufficio, che aveva richiamato tre operazioni solo a titolo esemplificativo; 4) violazione dell'art. 32 d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che, in materia di indagini bancarie, l'onere di provare l'estraneità dei versamenti a operazioni imponibili grava sul contribuente e richiede prova analitica per ciascuna operazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati, esaminati congiuntamente, i motivi di ricorso. Ha richiamato il principio secondo cui gli artt. 32 d.P.R. n. 600/1973 e 51 d.P.R. n. 633/1972 prevedono una presunzione legale a favore dell'erario, superabile solo mediante prova analitica del contribuente sulla riferibilità di ogni singolo versamento a operazioni non imponibili. Ha rilevato che la CTR non ha applicato correttamente tali canoni, poiché ha valorizzato un dato non decisivo (l'ammontare dei ricavi dichiarati), non ha svolto una verifica puntuale e rigorosa delle giustificazioni offerte per ciascuna movimentazione bancaria, e ha erroneamente addossato all'ufficio un onere di specifica confutazione per ogni operazione, mentre l'amministrazione aveva contestato la mancata produzione di documenti idonei a verificare la corrispondenza tra versamenti e fatture. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In tema di accertamenti bancari, i versamenti e le movimentazioni sui conti del contribuente integrano una presunzione legale di imponibilità, che non richiede i requisiti di gravità, precisione e concordanza propri delle presunzioni semplici.
  • Il contribuente può superare la presunzione solo offrendo una prova analitica e specifica per ciascuna singola movimentazione, indicando puntualmente la riferibilità di ogni versamento a operazioni non imponibili.
  • Il giudice di merito deve verificare con rigore la prova offerta per ogni operazione bancaria e deve dar conto in motivazione delle ragioni per cui ciascuna giustificazione sia o non sia idonea.
  • Non è sufficiente, per escludere l'accertamento, valorizzare dati generali o globali, come la sola entità complessiva dei ricavi dichiarati rispetto ai versamenti accertati.
  • Non può essere invertito l'onere probatorio ponendo sull'amministrazione l'obbligo di dimostrare per ogni singola operazione le incongruenze, quando sia il contribuente a dover dimostrare l'estraneità fiscale delle movimentazioni.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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