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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 17465/2024 del 25/06/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del licenziamento disciplinare adottato dal Comune di Brusciano (20/03/2019) a seguito di riapertura del procedimento disciplinare dopo sentenza penale di patteggiamento relativa al rilascio di carte d'identità false. Il ricorrente contestava: 1) tardività/illegittimità della riapertura del procedimento disciplinare (richiamando art. 55-ter D.lgs.165/2001 e D.lgs.75/2017); 2) irregolare costituzione dell'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari (UPD) e violazione del principio di imparzialità; 3) disparità di trattamento rispetto ad altri dipendenti; 4) violazione del divieto di ne bis in idem e dell'art. 444 c.p.p. (patteggiamento) perché la riapertura si sarebbe fondata su elementi non nuovi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittima la riapertura del procedimento disciplinare all'atto dell'acquisizione, da parte dell'amministrazione, della copia integrale della sentenza di patteggiamento (con motivazione), anche se non trasmessa dalla cancelleria penale; ha escluso la tardività e l'illegittimità dedotte dal ricorrente. Ha dichiarato inammissibili/generiche le censure sulla competenza tecnica dell'UPD e sulla disparità di trattamento, rilevando l'assenza di specificità e di prova di un danno concreto alla terzietà o al diritto di difesa. Ha inoltre affermato che il ne bis in idem non è violato: il procedimento disciplinare nel pubblico impiego è unitario e la riapertura ai sensi dell'art.55-ter è compatibile con la sentenza penale. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio e dà atto della possibile dovuta maggiorazione del contributo unificato ai sensi del DPR 115/2002.

Norme richiamate

  • Legge n. 92/2012, art. 1, comma 58

    Norma richiamata come fondamento procedurale del reclamo avverso la sentenza di primo grado; utilizzata per inquadrare il rimedio impugnatorio esperito dal ricorrente

  • D.lgs. n. 75/2017

    Richiamato come integrazione della disciplina dell'art.55-ter D.lgs.165/2001, ma ritenuto non applicabile ratione temporis nel caso concreto; principio che chiarisce termini e modalità di ripresa del procedimento disciplinare sospeso per causa penale

  • D.lgs. n. 165/2001, art. 55-ter

    Stabilisce la disciplina della sospensione e della ripresa del procedimento disciplinare in pendenza di giudizio penale; la Corte interpreta che il termine per la riapertura decorre dall'acquisizione della copia integrale della sentenza (con motivazioni) e che la cancelleria non costituisce l'unico canale legittimo di conoscenza della decisione

  • Disposizioni attuative c.p.p., art. 154-ter

    Distingue tra comunicazione d'ufficio del dispositivo e trasmissione su richiesta della copia integrale; usato per argomentare che la notizia circostanziata dell'illecito può derivare anche dall'acquisizione della copia integrale non necessariamente proveniente dalla cancelleria

  • C.p.p., art. 444

    Riferimento al patteggiamento: la sentenza di applicazione della pena su richiesta dell'imputato ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento del fatto e della responsabilità, valore che legittima la riapertura disciplinare basata su tale sentenza

  • D.lgs. n. 165/2001, art. 55-bis

    Definisce i requisiti di terzietà e di distinzione organizzativa dell'UPD; la Corte chiarisce che la composizione formale dell'UPD non invalida la sanzione se non è dimostrata concreta compromissione della terzietà o delle garanzie difensive

  • Costituzione, art. 25

    Richiamato dal ricorrente in relazione al principio di imparzialità; la Corte osserva che il procedimento disciplinare privatizzato non è equiparabile al processo penale e le garanzie costituzionali vanno interpretate alla luce della natura negoziale del procedimento disciplinare

  • Costituzione, art. 111

    Richiamato per il principio del giusto processo; la Corte ricorda che molte regole processuali non sono direttamente applicabili al procedimento disciplinare nel pubblico impiego privatizzato

  • Codice Civile, art. 2106

    Principio di proporzionalità della sanzione disciplinare richiamato come cardine del sistema disciplinare

  • D.lgs. n. 165/2001, art. 55, comma 2

    Principio di predeterminazione delle infrazioni e delle sanzioni nel pubblico impiego; elemento fondamentale del corretto svolgimento del procedimento disciplinare

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    Norma sul contributo unificato: la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale maggiorazione del contributo dovuto dal ricorrente

Massime di principio

  • La riapertura del procedimento disciplinare sospeso per procedimenti penali è legittima quando l'amministrazione acquisisce la copia integrale della decisione penale che consente la notizia circostanziata dell'illecito; non è indispensabile che la cancelleria penale sia l'unico canale di acquisizione.
  • Il termine di cui all'art.55-ter D.lgs.165/2001 per la ripresa del procedimento decorre dal momento in cui l'ufficio competente viene in possesso della decisione penale con motivazione (o della copia integrale), non dalla mera conoscenza informale o da comunicazioni incomplete come la sola revoca di misure cautelari.
  • I vizi formali nella composizione dell'UPD (es. sostituzione di componenti) non comportano automaticamente nullità della sanzione: occorre dimostrare un'effettiva compromissione della terzietà o del diritto di difesa per ottenere l'annullamento.
  • Nel pubblico impiego privatizzato il procedimento disciplinare ha natura negoziale e non è soggetto integralmente alle garanzie del processo penale o civile; pertanto molte regole processuali non si applicano pienamente, pur restando imprescindibili i principi di contraddittorio, proporzionalità e predeterminazione.
  • Il divieto di ne bis in idem non impedisce che la P.A. riapra e completi il procedimento disciplinare in esito a una sentenza penale (anche di patteggiamento): il procedimento disciplinare è unitario e la seconda fase cerca l'adeguamento della sanzione disciplinare all'esito penale.

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