Cassazione Civile, Sentenza n. 17484/2024 del 25/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza che aveva riconosciuto a Mazzaglia l'adeguamento retributivo rispetto alla "mercede" percepita per il lavoro svolto in regime carcerario. Il Ministero sosteneva che i periodi di lavoro del detenuto erano rapporti discontinui/terminati e che, pertanto, la prescrizione dei crediti retributivi doveva decorrere dalla cessazione di ciascun singolo rapporto di lavoro (ossia dalle singole interruzioni), con conseguente estinzione delle pretese ultradecennali. La questione centrale era dunque la decorrenza del termine di prescrizione nei rapporti di lavoro penitenziari caratterizzati da chiamate, turni e avvicendamenti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Ministero confermando la sentenza della Corte d'Appello che aveva riconosciuto il credito a favore del detenuto. La Cassazione ha ritenuto che il lavoro carcerario, per la sua natura rieducativa, l'organizzazione tramite elenchi/avvicendamenti e la situazione di soggezione del detenuto ("metus"), debba essere valutato come un rapporto sostanzialmente unitario/continuativo nell'ambito della detenzione: le interruzioni operative non costituiscono di per sé cessazioni del rapporto. La prescrizione dei crediti retributivi decorre quindi dal momento in cui il rapporto di lavoro cessa definitivamente (di norma la fine della detenzione), salvo che l'Amministrazione dimostri che il rapporto si è concluso anteriormente per cause obiettive (età, stato di salute, perdita di idoneità, ecc.). Il Ministero è stato condannato alle spese.
Norme richiamate
Norma generale sulla prescrizione; la Corte la applica nel senso che il termine prescrizionale decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro quando questo sia da considerarsi cessato in modo definitivo.
Richiamato in relazione agli oneri probatori: la Corte conferma che chi agisce per crediti retributivi deve provarli, ma è onere dell'Amministrazione dimostrare la cessazione definitiva del rapporto prima della fine della detenzione.
Articolo sul rapporto di impiego (lavoro intermittente e simili) richiamato per negarne l'applicabilità tout court al lavoro carcerario: la Corte esclude la piena equiparazione al lavoro intermittente perché il lavoro penitenziario presenta peculiari esigenze organizzative e di esecuzione della pena.
Citato nella parte che richiama i diritti nascenti dal rapporto di lavoro subordinato; la Corte riconosce che, se sussistono le caratteristiche, al rapporto carcerario si affianca un rapporto di lavoro subordinato con relativi diritti.
legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario), art. 20
Negli istituti penitenziari deve essere favorita in ogni modo la destinazione al lavoro dei detenuti e degli internati; Il lavoro penitenziario non ha carattere afflittivo ed è remunerato
La norma è interpretata dalla Corte in senso rieducativo: il lavoro carcerario è finalizzato al reinserimento, non è afflittivo, e pur essendo stato oggetto di modifiche resta caratterizzato da una particolare organizzazione (elenchi, avvicendamenti) che ne distinguono la natura rispetto al lavoro libero e giustificano la qualificazione del rapporto come unitario/continuativo ai fini della prescrizione.
d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 124 (e d.lgs. n. 123/2018) - modifiche all'art. 20 ord. penitenz.
"Possono essere organizzati e gestiti, all’interno e all’esterno dell’istituto, lavorazioni e servizi attraverso l’impiego di prestazioni lavorative dei detenuti e degli internati... Il lavoro penitenziario non ha carattere afflittivo ed è remunerato"
La riforma ha avvicinato il lavoro carcerario al lavoro nella società libera, ma non ha eliminato la specificità organizzativa e la soggezione del detenuto; ciò induce la Corte a ritenere che le interruzioni operative non coincidano automaticamente con la cessazione del rapporto.
l. n. 345/1975, art. 15
"Il trattamento del condannato e dell’internato è svolto avvalendosi principalmente dell’istruzione, della formazione professionale, del lavoro... Ai fini del trattamento rieducativo, salvo casi d’impossibilità, al condannato e all’internato è assicurato il lavoro"
Richiama l'obbligo dell'Amministrazione di assicurare il lavoro come parte del trattamento rieducativo; la Corte lo usa per spiegare la duplice componente di doverosità (dell'Amministrazione e del detenuto) e la conseguente specificità del rapporto.
Citato per il quadro regolamentare che prevedeva sanzioni disciplinari in caso di volontario inadempimento agli obblighi lavorativi: elemento che storicamente ha contribuito a distinguere il lavoro carcerario da un rapporto puramente volontario o privatistico.
Costituzione, art. 27
Richiamato a supporto della funzione rieducativa della pena e della finalità del lavoro penitenziario a favore del reinserimento sociale; principio che giustifica la particolare disciplina dei rapporti lavorativi in carcere.
Massime di principio
- Il lavoro svolto in regime di detenzione deve essere valutato, ai fini della prescrizione dei crediti retributivi, come un rapporto sostanzialmente unitario/continuativo nell'ambito della detenzione: le interruzioni operative dovute ad avvicendamenti o mancate chiamate non costituiscono automaticamente cessazioni del rapporto.
- La prescrizione dei crediti retributivi decorre dalla cessazione definitiva del rapporto di lavoro (di norma la fine della detenzione), salvo che l'Amministrazione dimostri che il rapporto si è concluso anteriormente per ragioni obiettive e comprovate.
- Spetta all'Amministrazione provare che vi sia stata una cessazione effettiva e definitiva del rapporto di lavoro anteriore alla fine della detenzione (onere probatorio a carico dell'amministrazione).
- La qualificazione del rapporto come simil-unico deriva dalla funzione rieducativa del lavoro penitenziario, dall'organizzazione tramite elenchi e avvicendamenti e dalla condizione di soggezione del detenuto ("metus"); in conseguenza di ciò non si può automaticamente applicare la stessa disciplina prescrizionale dei rapporti a termine o intermittenti del mondo del lavoro libero.
- In caso di fine pena la cessazione è certa e la prescrizione decorre da tale momento: le azioni per crediti retributivi vanno quindi valutate tenendo conto della data di effettiva cessazione del rapporto così come accertata nel caso concreto.
- Chi agisca per crediti retributivi carcerari deve comunque fornire prova dei crediti (buste paga, documentazione), ma la sola discontinuità delle buste paga non prova automaticamente la cessazione definitiva del rapporto.
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