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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 17692/2024 del 26/06/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava l'esclusione dalla procedura di selezione del personale docente da destinare alle scuole statali all'estero (graduatoria SEU - area inglese) per presunta mancanza del requisito di almeno tre anni di servizio effettivo, richiesto dall'art. 3 del Decreto Dipartimentale n. 2021/2018. La Roscigno sosteneva che il servizio preruolo prestato con contratto a tempo determinato (anni scolastici 1988-1991) dovesse essere computato come anni scolastici interi ai sensi dell'art. 11, comma 14, della L. n. 124/1999 (perché in ciascun anno aveva superato i 180 giorni), e quindi integrasse il requisito dei tre anni; contestava inoltre un presunto errore materiale nella documentazione relativa alla disciplina insegnata

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che per la selezione del personale da destinare all'estero rilevi la disciplina speciale di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 64/2017 che richiede "almeno tre anni di effettivo servizio" nei ruoli corrispondenti alle funzioni da svolgere all'estero. Tale requisito di "servizio effettivo" prevale sulle regole generali di parificazione dei servizi preruolo ai fini della partecipazione a procedure selettive e mira a evitare una discriminazione alla rovescia nei confronti del personale di ruolo. Di conseguenza, anche ammettendo la computabilità dei periodi preruolo come anni scolastici interi, il periodo complessivo documentato dalla ricorrente (due anni e cinque mesi) non raggiunge la durata minima di tre anni richiesta dal bando; pertanto l'esclusione è legittima. Spese compensate tra le parti per la novità della questione

Norme richiamate

  • Legge 3 maggio 1999, n. 124, art. 11, comma 14

    «Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 489 del testo unico in materia di riconoscimento del servizio preruolo, ai soli fini della partecipazione a procedure selettive il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall’anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale»

    La norma dispone la parificazione, ai soli fini della partecipazione a procedure selettive, del servizio non di ruolo a anno scolastico intero se supera i 180 giorni o è continuativo dal 1° febbraio; tuttavia la Corte ha ritenuto che questa regola non possa sovrastare una disciplina speciale che richiede "servizio effettivo" per una specifica selezione

  • Decreto del Presidente della Repubblica (d.lgs.) n. 297/1994, art. 489, comma 1

    «Ai fini del riconoscimento del servizio agli effetti della carriera, di cui alla presente sezione, si valuta il servizio di insegnamento effettivamente prestato e non trova applicazione la disciplina sulla validità dell’anno scolastico prevista dall’ordinamento scolastico al momento della prestazione»

    Stabilisce che il riconoscimento del servizio ai fini di carriera valuta il servizio effettivamente prestato; la Cassazione richiama questa norma per distinguere il riconoscimento ai fini di carriera dalla computazione ai fini di specifiche procedure selettive

  • Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, art. 19, comma 1

    «Il personale da destinare all’estero ai sensi del presente capo è scelto tra i dipendenti con contratto a tempo indeterminato che, dopo il periodo di prova, abbiano prestato in Italia almeno tre anni di effettivo servizio nei ruoli corrispondenti alle funzioni da svolgere all’estero»

    Norma speciale che impone il requisito dei tre anni di "effettivo servizio" nel ruolo corrispondente e che, per la Corte, prevale sulle regole generali di parificazione del servizio preruolo in relazione alla selezione per l'estero

  • Decreto Dipartimentale n. 2021 del 20 dicembre 2018, art. 3, comma 1

    «Alla selezione è ammesso a partecipare, a domanda, il personale docente e il personale ATA ... con contratto di lavoro a tempo indeterminato che all’atto della domanda abbiano maturato un servizio effettivo, dopo il periodo di prova, di almeno tre anni in territorio metropolitano, nel ruolo di appartenenza: classe di concorso/posto (infanzia-primaria) per i docenti e profilo per il personale ATA»

    Il bando richiede espressamente tre anni di servizio effettivo, dopo il periodo di prova, nel ruolo di appartenenza; la Corte ha applicato tale requisito restrittivo per la procedura in oggetto

  • Clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE

    Richiamata dalla giurisprudenza come parametro comunitario antidiscriminatorio; la Corte ha ritenuto che la norma speciale nazionale che evita una possibile "discriminazione alla rovescia" possa costituire una "ragione oggettiva" compatibile con la giurisprudenza UE

  • D.L. 13 giugno 2023, n. 69, art. 14, comma 1-bis e legge di conversione 10 agosto 2023, n. 103

    Modifiche intervenute sull'art. 11, comma 14, L. n. 124/1999 rafforzano la parificazione nei procedimenti selettivi ma sono di applicazione differenziata ratione temporis e non incidono sulla specifica disciplina dell'art. 19 d.lgs. n. 64/2017 applicabile alla selezione per l'estero

Massime di principio

  • Per le selezioni finalizzate all'assegnazione del personale alle scuole all'estero (art. 19 d.lgs. n. 64/2017) il requisito è di tre anni di "effettivo servizio" nel ruolo corrispondente: il computo del servizio preruolo non sostituisce automaticamente tale requisito se la norma speciale è intesa a richiedere servizio effettivo
  • La disposizione generale che parifica i periodi preruolo a "anni scolastici interi" (art. 11, comma 14 L. n. 124/1999) può valere ai fini di partecipazione a molte procedure selettive, ma non prevale su una norma speciale che esprime un diverso requisito (prevalenza della norma speciale)
  • Se si invoca un errore nella documentazione (es. indicazione della disciplina insegnata), il candidato deve fornire prova convincente che il servizio attestato corrisponda effettivamente al ruolo/classe di concorso richiesto e che il totale raggiunga la soglia prevista dal bando
  • La giurisprudenza riconosce in alcuni casi la parificazione integrale dei periodi di servizio a tempo determinato a fini di anzianità e trattamento, ma l'applicabilità di tale principio dev'essere valutata rispetto allo scopo specifico della norma selettiva (es. evitare discriminazioni a vantaggio o a svantaggio dei ruoli)
  • Nel dubbio tra applicazione di una norma generale e una disposizione speciale, prevale l'interpretazione che consenta il perseguimento della finalità speciale (qui: evitare discriminazioni alla rovescia e garantire esperienza effettiva nel ruolo per sedi estere)
  • Per casi analoghi è necessario verificare: a) la formulazione testuale del bando/atto speciale; b) la concreta documentazione delle giornate/anni di servizio e della disciplina insegnata; c) eventuali modifiche legislative ratione temporis che incidano sull'applicabilità delle norme

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