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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 17686/2024 del 26/06/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti chiedevano il riconoscimento come orario di lavoro del tempo impiegato per gli spostamenti tra capolinea o tra capolinea e deposito (quando luogo di inizio e luogo di fine turno non coincidono) e del tempo intercorrente nelle parti di turni spezzati, deducendo che si trattava di "viaggi comandati" ai sensi dell'art. 17 R.D.L. n. 2328/1923 e, più in generale, di periodi in cui erano a disposizione del datore di lavoro ai sensi del d.lgs. n. 66/2003; chiedevano la retribuzione corrispondente per i 5 anni precedenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha affermato la vigenza e applicabilità dell'art. 17 R.D.L. n. 2328/1923 al personale TPL (anche alla luce della sentenza Cost. n. 400/1993) e ha stabilito il principio secondo cui, quando la non coincidenza tra luogo d'inizio e luogo di cessazione della prestazione derivi da scelte organizzative aziendali (e non da scelta del lavoratore), il lavoratore ha diritto al compenso del tempo necessario per lo spostamento (applicando la regola speciale dell'art. 17). Ha cassato la sentenza della Corte d'appello e rinviato per un nuovo esame conforme al principio indicato; ha inoltre rimesso alla Corte d'appello la regolazione delle spese di giudizio.

Norme richiamate

  • R.D.L. 19 ottobre 1923, n. 2328, art. 17

    si computa come lavoro effettivo … c) la metà del tempo impiegato per recarsi, senza prestare servizio, con un mezzo gratuito di servizio in viaggi comandati da una località a un'altra per prendere servizio o fare ritorno a servizio compiuto

    La Corte conferma la vigenza della norma per il personale dei pubblici servizi di trasporto in concessione e ne riconosce l'applicabilità: quando sussiste non coincidenza tra luogo di inizio e fine della giornata lavorativa determinata da esigenze aziendali, la metà del tempo del viaggio comandato si computa come lavoro effettivo; il diritto si fonda sull'oggettiva separazione dei luoghi, indipendente dalla scelta del mezzo da parte del lavoratore.

  • D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, art. 1, comma 2

    "qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni" (definizione di orario di lavoro)

    La Corte spiega che la definizione normativa non è incompatibile con l'art. 17 R.D.L. 1923: l'art. 17 costituisce una regola speciale che equipara una frazione del tempo di viaggio comandato a lavoro effettivo.

  • D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, art. 19, comma 3

    "per il personale dipendente di aziende autoferrotranviarie …. restano in vigore le relative disposizioni contenute nel regio decreto-legge 19 ottobre 1923 n. 2328"

    La disposizione conferma la compatibilità e la conservazione di talune norme speciali (come l'art. 17 R.D.L. 1923) per il personale dei servizi di trasporto, giustificando l'applicazione della disciplina storica anche nel quadro del d.lgs. 66/2003.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 400/1993

    La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima per eccesso di delega l'abrogazione dell'art. 17 operata dal d.P.R. n. 753/1980, determinando la conservazione della norma; la Cassazione ne trae conferma della vigenza dell'art. 17.

  • Direttiva 2003/88/CE e giurisprudenza della Corte di Giustizia UE

    La Corte richiama il principio europeo di dicotomia tra "orario di lavoro" e "periodo di riposo" e l'obbligo di definire con criteri oggettivi tali nozioni: ciò rafforza l'orientamento per cui i periodi imposti dall'organizzazione aziendale devono essere inquadrati come lavoro (o non lavoro) secondo criteri oggettivi, senza nozioni intermedie.

  • Cassazione: sent. n. 11338/2021 (e altri precedenti richiamati)

    Giurisprudenza consolidata della Corte stabilisce che per "viaggio comandato" si intende ogni trasferimento inevitabile per l'organizzazione dei turni derivante da disposizione aziendale; il computo del tempo presuppone la non coincidenza dei luoghi per causa aziendale e la scelta del mezzo del lavoratore è irrilevante; sussiste inoltre una presunzione che la non coincidenza dipenda dall'azienda salvo prova contraria.

Massime di principio

  • Per il personale dei servizi pubblici di trasporto in concessione, la non coincidenza tra luogo di inizio e luogo di fine turno, se determinata da esigenze organizzative aziendali (non da scelta del lavoratore), dà diritto al compenso del tempo necessario allo spostamento; l'art. 17 R.D.L. 1923 costituisce regola speciale applicabile.
  • Il computo segue la regola speciale: si considera lavoro (in genere la metà del tempo del viaggio comandato come previsto dall'art. 17), salvo diversa e specifica prova del recupero immediato del tempo libero o di un interesse del lavoratore alla differenziazione dei luoghi.
  • Spetta al datore di lavoro l'onere di provare che la non coincidenza dei luoghi dipende da una scelta del lavoratore o che il lavoratore ha recuperato il tempo libero; in mancanza, opera la presunzione favorevole al lavoratore.
  • La scelta del mezzo (mezzo di servizio o mezzo privato) è irrilevante ai fini del riconoscimento del viaggio comandato; ciò che conta è l'inevitabilità del trasferimento per ragioni organizzative.
  • Nei turni spezzati, per qualificare i periodi intermedi come orario di lavoro occorre dimostrare che il lavoratore fosse effettivamente a disposizione del datore per l'intero intervallo; non è sufficiente la mera presenza di interruzione senza prova di disponibilità.
  • L'analisi va condotta con criteri oggettivi (coerenti con la giurisprudenza UE): ogni periodo è o orario di lavoro o periodo di riposo, senza categorie intermedie, e va inquadrato secondo chiari elementi fattuali e probatori.
  • In ipotesi di domande risarcitorie retributive, va considerata l'azione entro i termini di prescrizione applicabili (i ricorrenti avevano chiesto retribuzioni per i 5 anni antecedenti all'atto introduttivo).

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