Cassazione Civile, Sentenza n. 17690/2024 del 26/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in Cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna (ricorso proposto per un motivo) nella controversia per licenziamento individuale; successivamente il ricorrente ha depositato una dichiarazione di rinuncia al ricorso, accettata dalla controricorrente, e le parti hanno stipulato un verbale di conciliazione in sede sindacale chiedendo la compensazione delle spese.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità per rinuncia rituale del ricorrente, conforme ai requisiti dell'art. 390 c.p.c., e producente l'effetto estintivo di cui all'art. 391 c.p.c., essendo la rinuncia stata espressamente accettata dalla controricorrente. Non è stata pronunciata condanna alle spese del presente grado (applicando il quarto comma dell'art. 391 c.p.c. ove ricorre il caso) e non è stato disposto alcun pagamento aggiuntivo a titolo di contributo unificato ex art. 13 comma 1‑quater del d.P.R. n. 115/2002, mancando i presupposti processuali.
Norme richiamate
La rinuncia deve essere rituale e formulata in atto in modo univocamente abdicativo; se sussistono tali requisiti, la rinuncia è valida e produce gli effetti previsti dalla legge.
La rinuncia al ricorso comporta l'estinzione del processo di legittimità una volta accettata dalle altre parti; il quarto comma stabilisce che non si pronuncia condanna alle spese se alla rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale.
art. 13 comma 1‑quater d.P.R. n. 115/2002
Il giudice non ha disposto alcun pagamento aggiuntivo a titolo di contributo unificato perché non sono ricorriuti i presupposti processuali per l'applicazione di tale disposizione.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso in Cassazione deve essere formale e inequivocabile (art. 390 c.p.c.) per produrre l'effetto estintivo; una rinuncia informale o ambigua può non essere efficace.
- Se la controparte accetta espressamente la rinuncia, il giudizio di legittimità si estingue e il giudice dichiara la estinzione (art. 391 c.p.c.).
- La condanna alle spese può essere esclusa quando le altre parti aderiscono alla rinuncia personalmente o tramite avvocati con mandato speciale (cfr. 4° comma art. 391 c.p.c.); pertanto ottenere l'adesione formale della controparte evita generalmente pronunce sfavorevoli sulle spese.
- La stipula di un verbale di conciliazione e la richiesta di compensazione delle spese non obbligano il giudice a pronunciare sulle spese del grado estinto se mancano i presupposti processuali: è opportuno prevedere espressamente l'accordo sulle spese per ottenere una pronuncia favorevole.
- La estinzione per rinuncia non comporta una pronuncia nel merito: la decisione impugnata rimane priva di modifica giudiziale in Cassazione.
- In situazioni di transazione o rinuncia conviene documentare e far accettare formalmente la rinuncia dalla controparte e prevedere clausole specifiche sulla compensazione delle spese e sul contributo unificato per evitare incertezze procedurali.
- Per il ricorrente che intende chiudere la controversia, la rinuncia in presenza di adesione evita ulteriori oneri processuali e il rischio di soccombenza in sede di legittimità; per il resistente, l'accettazione della rinuncia consente l'estinzione senza nuove condanne per spese.
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