Cassazione Civile, Sentenza n. 17478/2024 del 25/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Valenti, detenuto, aveva svolto attività lavorativa negli istituti penitenziari in vari periodi e aveva chiesto l'adeguamento retributivo rispetto alla mercede percepita. Il Ministero contestava la domanda eccependo la prescrizione dei crediti, sostenendo che i rapporti di lavoro erano discontinui e che la prescrizione doveva decorrere dalla cessazione di ciascun rapporto a termine; Valenti sosteneva invece l'esistenza di un unico rapporto di lavoro continuativo con l'Amministrazione penitenziaria e che la prescrizione dovesse decorrere dalla cessazione complessiva del lavoro carcerario.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Ministero, confermando le sentenze di merito che avevano accolto la domanda di Valenti e condannato il Ministero al pagamento di euro 9.719,44. La Corte ha ritenuto che i periodi intervenuti senza lavoro in concreto configurino sospensioni e non vere e proprie cessazioni del rapporto, atteso il carattere speciale e la soggezione del detenuto all'organizzazione penitenziaria; la prescrizione dei crediti retributivi decorre quindi dal momento in cui viene meno il rapporto di lavoro nel suo complesso (ad esempio la fine della detenzione o altro evento idoneo a far cessare il rapporto), non dalle interpellenze o pause intermedie.
Norme richiamate
Norma generale sulla prescrizione: la Corte la applica collegando l'inizio del termine prescrizionale al venir meno del rapporto di lavoro penitenziario nel suo complesso, non alle pause intermedie
Rinvio alla disciplina della prescrizione e degli atti interruttivi: rilevante per la controversia sulla decorrenza della prescrizione, ma la Corte richiede prova della cessazione effettiva del rapporto
Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 20 (ordinamento penitenziario)
Negli istituti penitenziari deve essere favorita in ogni modo la destinazione al lavoro dei detenuti e degli internati; il lavoro penitenziario non ha carattere afflittivo ed è remunerato
La Corte rileva la funzione rieducativa e il carattere remunerato del lavoro carcerario e la specialità del rapporto che, pur avvicinandosi al lavoro subordinato, conserva elementi tali da giustificare un'interpretazione di continuità del rapporto ai fini della prescrizione
Art. 2094 cod. civ. (lavoro intermittente)
La Corte esclude l'applicazione analogica dell'art. 2094 al rapporto penitenziario: il rapporto carcerario non è assimilabile al lavoro intermittente regolato da quell'articolo
Legge n. 345/1975, art. 15
Il trattamento del condannato e dell'internato è svolto avvalendosi principalmente dell'istruzione, della formazione professionale, del lavoro...
Conferma la dimensione rieducativa e l'obbligo, salvo impossibilità, di assicurare il lavoro al condannato; elemento che la Corte ritiene utile a qualificare la speciale continuità del rapporto
D.lgs. 2 ottobre 2018, n. 124, art. 2 comma 1 lettera a)
Negli istituti penitenziari ... possono essere organizzati e gestiti ... lavorazioni e servizi attraverso l'impiego di prestazioni lavorative dei detenuti
La riforma avvicina il lavoro penitenziario al lavoro ordinario ma non elimina gli elementi di specialità; dunque, pur riconoscendo una maggiore parificazione, la Corte mantiene la regola di continuità ai fini prescrizionali
Codice di procedura civile, art. 360 comma 1 n. 3
Norma che disciplina i motivi di ricorso in cassazione; invocata dal Ministero per vizi di motivazione e applicazione della legge, ma la Corte la ritiene insussistente nel caso
Codice di procedura civile, art. 115
Richiamato in relazione all'onere della prova e alla valutazione probatoria: la Corte conferma che l'Amministrazione deve indicare e dimostrare l'effettiva cessazione del rapporto se intende far decorrere la prescrizione da date intermedie
Regola dell'onere della prova: la Corte sottolinea che incombe sull'Amministrazione provare le cessazioni effettive intermedie del rapporto di lavoro
Ord. penitenziario, art. 25-bis
Richiamato per sottolineare che l'organizzazione del lavoro penitenziario dipende da direttive e provveditorati, elemento che giustifica la discrezionalità organizzativa e la soggezione del detenuto
Massime di principio
- Il lavoro svolto dal detenuto presso l'Amministrazione penitenziaria va valutato come un rapporto speciale, caratterizzato da finalità rieducative e da una condizione di soggezione organizzativa che può rendere le pause lavorative meramente sospensive e non vere e proprie cessazioni ai fini della prescrizione.
- La prescrizione dei crediti retributivi del detenuto decorre dal momento in cui il rapporto di lavoro penitenziario viene effettivamente meno nel suo complesso (es. fine della detenzione o altro evento che determini la perdita del rapporto), e non automaticamente dalle interruzioni o dalle singole assegnazioni a termine.
- Spetta all'Amministrazione che eccepisce la prescrizione provare in modo puntuale l'effettiva cessazione del rapporto di lavoro in ciascun periodo che intende far decorrere come autonomo ai fini prescrizionali; semplici buste paga discontinue non sono automaticamente idonee a dimostrare la cessazione del rapporto.
- Non è corretta l'assimilazione automatica del lavoro penitenziario al lavoro intermittente disciplinato dall'art. 2094 c.c.; le peculiarità del contesto carcerario richiedono una qualificazione specifica.
- Nelle controversie analoghe, chi agisce per crediti retributivi maturati in regime carcerario dovrebbe documentare le prestazioni e la continuità del rapporto; chi eccepisce la prescrizione deve invece fornire elementi chiari e specifici della effettiva cessazione del rapporto in ciascun periodo contestato.
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