Sentenza del 08/10/2020 n. 21667 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia impugnava la sentenza della CTR che aveva accolto l'appello del contribuente contro avviso di accertamento (IRPEG, IRAP, IVA anno 2003). I motivi di cassazione (sette) denunciavano: violazione delle norme sul burden of proof e sulle presunzioni (rimprovero n.1); insufficiente motivazione su più rilievi di omessa fatturazione (n.2); errata applicazione delle norme del TUIR sulla valutazione delle rimanenze e sul computo degli oneri accessori (art.59, art.76) (n.3); errata esclusione dalle rimanenze di un bene per il solo ritardo della fattura (art.75) (n.4); mancanza di motivazione circa l'eventuale inesistenza delle operazioni e la deducibilità dei costi, anche alla luce del D.L. 16/2012 (art.8) e della disciplina sulle conseguenze per operazioni inesistenti (n.5); e carenze motivazionali su rilievi IVA, documentazione e registrazioni (n.6 e n.7).
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo e ritenuto infondato il censore relativo al fatto che la CTR si sia fondata su una sola dichiarazione (rammentando che una presunzione sola, se grave e precisa, puo' reggere). Tuttavia ha accolto i motivi 2, 3, 4, 5, 6 e 7: ha censurato la CTR per motivazione apodittica e insufficiente su vari rilievi di omessa fatturazione (la Corte ha ordinato di precisare gli elementi fattuali e le ragioni per escludere lo scambio o per ritenere irrilevante il mero ritardo di fatturazione); ha affermato che le rimanenze valutate al solo costo di acquisto devono comprendere gli oneri accessori (spese di riparazione/manutenzione) ove non risultino già inclusi; ha ricordato che la tardiva ricezione della fattura non può da sola giustificare l'esclusione del bene dalle rimanenze dell'esercizio di competenza; ha rilevato che la CTR non ha adeguatamente valutato l'eventuale inesistenza (soggettiva o oggettiva) delle operazioni e non ha applicato correttamente i principi del D.L. 16/2012 (art.8) e della relativa giurisprudenza; infine ha ritenuto non sufficientemente motivate le pronunce sulla detrazione/registrazione IVA. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata cassata in parte e rinviata alla CTR del Lazio in diversa composizione per nuovo esame; spese del giudizio affidate all'ente resistente.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5
Limiti del sindacato di legittimità: il vizio di motivazione (n.5) e la violazione di norme (n.3) sono fondi per cassazione; la valutazione in fatto della gravità/precisione delle presunzioni è rimessa al giudice di merito e sindacabile solo per carenza motivazionale.
art. 2697, 2727, 2729 c.c.
Richiamate in relazione all'onere della prova e alle presunzioni; la Corte ricorda che una sola presunzione, se grave e precisa, può costituire fondamento del convincimento del giudice di merito.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Norma procedurale sul procedimento tributario e ripartizione degli oneri istruttori; richiamata nel contesto delle doglianze sull'istruzione probatoria.
Norme sul potere di accertamento e motivazione degli atti d'ufficio; richiamata in relazione alla legittimità degli accertamenti impugnati.
Norma IVA richiamata per i rilievi relativi alla non detraibilità o alla mancata fatturazione; la Corte ha richiesto motivazioni puntuali per le contestazioni IVA.
TUIR (DPR 22 dicembre 1986, n. 917)
art. 59; art. 76, comma 1, lett. b); art. 75
Art.59: rimanenze possono essere valutate per categorie o singolarmente al prezzo di costo. Art.76/b: al costo devono essere aggiunti gli oneri accessori di diretta imputazione (es. spese di riparazione/manutenzione se non già incluse). Art.75: principio di competenza (spese imputate all'esercizio di competenza, data di consegna/spedizione prevale sulla data fattura); la tardiva fattura non legittima lo spostamento di competenza salvo indeterminabilità oggettiva provata.
Decreto Legge 2 marzo 2012, n. 16, art. 8
"Nella determinazione dei redditi ... non sono ammessi in deduzione i costi e le spese dei beni o delle prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti o attivita' qualificabili come delitto non colposo ..."; "ai fini dell'accertamento delle imposte sui redditi non concorrono alla formazione del reddito oggetto di rettifica i componenti positivi direttamente afferenti a spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati, entro i limiti dell'ammontare non ammesso in deduzione ..."
Introduzione di limiti alla deducibilità dei costi relativi ad operazioni con profili di illecito; disciplina applicabile anche retroattivamente se più favorevole; impone verifica della esistenza oggettiva/soggettiva delle operazioni e può limitare la deducibilità imponendo solo una sanzione amministrativa per determinate fattispecie.
Massime di principio
- Il giudice di merito può fondare il suo convincimento anche su una sola presunzione purché grave, precisa e motivata: contestare una valutazione di fatto è limitato agli aspetti motivazionali.
- Le decisioni d'appello che annullano rilievi di omessa fatturazione devono indicare chiaramente gli elementi di fatto che giustificano l'esclusione dello scambio (o l'irrilevanza del ritardo) e non limitarsi ad affermazioni generiche.
- Le rimanenze valutate al costo di acquisto devono comprendere gli oneri accessori di diretta imputazione (es. spese di manutenzione e riparazione) se tali costi non risultano già assorbiti nel valore dichiarato.
- La tardiva emissione/ricezione della fattura non determina automaticamente la modifica dell'esercizio di competenza: rileva la data di consegna/spedizione e, solo se il valore è indeterminabile per circostanze obiettive, è ammessa deroga.
- Quando l'Amministrazione contesta l'inesistenza delle operazioni, il giudice deve distinguere tra inesistenza soggettiva e oggettiva; il contribuente ha l'onere di dimostrare l'effettiva esistenza delle prestazioni/beni.
- A seguito del D.L. 16/2012 (art.8) la deducibilità dei costi collegati a operazioni inesistenti è più limitata: la normativa ha efficacia retroattiva ove più favorevole e richiede un esame puntuale dei profili penali e contabili.
- Nel contenzioso IVA il giudice deve motivare specificamente per ciascun rilievo la ragione per cui la detrazione, la documentazione o la registrazione contestate risultano valide o meno; argomentazioni generiche non sono sufficienti.
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