Sentenza del 08/10/2020 n. 376 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione del diniego comunale di annullamento in autotutela e richiesta di rimborso relativamente ad avvisi di liquidazione T.A.R.E.S/T.A.R.I. per gli anni 2011-2015 e avviso T.A.R.I. 2016; contestazione della classificazione dell'attività ai fini TARI (attribuzione classe 13 vs classe 26) e richiesta di restituzione somme versate per gli anni 2011-2015. Questioni procedurali relative alla tempestività degli appelli e conversione in appello incidentale.
La decisione
La Commissione ha dichiarato inammissibile la gravame di P.B. con riferimento alla richiesta di restituzione per gli anni 2011-2015 (per tardività/definitività degli atti impugnati e inammissibilità del diniego di autotutela su atti divenuti definitivi), ha confermato l'accoglimento della domanda riguardante la TARI 2016 come deciso in primo grado e ha ritenuto corretta l'attribuzione della classe 13 (D.P.R. 158/1999) per l'attività della società. L'appello del Comune, sebbene tardivo come appello principale, è stato convertito in appello incidentale (art. 333 c.p.c.) ed è stato riunito al primo; entrambi gli appelli sono stati rigettati e la sentenza di primo grado è confermata. Spese compensate.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 1, lett. g
art. 19, comma 1, lett. g
La Commissione richiama la giurisprudenza secondo cui il diniego di autotutela relativo ad un atto impositivo ormai divenuto definitivo non rientra nella fattispecie impugnabile prevista da tale norma; quindi non è azionabile in giudizio per contestare la legittimità dell'atto impositivo definitivo.
D.P.R. n. 158 del 1999 (allegato 1)
La classificazione per la determinazione della TARI va operata in base alle categorie/descritte nell'allegato; la classe 13 include 'negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli' e corrisponde all'attività risultante dalla Camera di Commercio e dal codice ATECO della società, mentre la classe 26 comprende attività con beni alimentari, non pertinenti al caso di specie.
Regolamento Comunale n. 13/2014, art. 24
art. 24 reg. Comunale n. 13/2014
Il ricorrente richiamava la norma comunale come base per la procedura di rimborso/annullamento in autotutela; la Corte ha ritenuto però che, anche se la procedura regolamentare è stata seguita, ciò non incide sulla definitività degli avvisi ormai divenuti incontestabili per decorso termini.
Codice di procedura civile, art. 333 c.p.c.
La norma consente la conversione dell'appello tardivo in appello incidentale se depositato nei termini di cui all'art. 333 c.p.c.; la Commissione ha applicato tale principio per convertire l'appello principale tardivo del Comune in appello incidentale, riunendolo all'altro appello.
Massime di principio
- Il diniego di autotutela relativo a un atto impositivo ormai definitivo non è impugnabile: se il termine per impugnare l'atto originario è scaduto, non è possibile riesaminare la legittimità dell'accertamento tramite un giudizio avverso il diniego di autotutela.
- La domanda di ripetizione di indebito (rimborso) richiede che il diritto alla restituzione sia accertabile: se l'atto che ha imposto il tributo è definitivo per mancata impugnazione, la restituzione non può essere ottenuta tramite impugnazione del diniego comunale.
- La qualificazione ai fini tariffari (classe TARI) si valuta sulla base della descrizione dell'attività (iscrizione Camera di Commercio, codice ATECO) e delle declaratorie del D.P.R. n. 158/1999; la categoria deve corrispondere alla reale attività esercitata, non a ipotesi generiche.
- Un appello principale tardivo può essere convertito in appello incidentale se depositato entro i termini previsti dall'art. 333 c.p.c.; l'impugnazione incidentale tardiva può comunque investire qualsiasi capo della sentenza.
- In caso di reciproca soccombenza o risultati parziali favorevoli a entrambe le parti, è frequente la compensazione integrale delle spese di giudizio.
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