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Sentenza

Sentenza del 08/10/2020 n. 376 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione del diniego comunale di annullamento in autotutela e richiesta di rimborso relativamente ad avvisi di liquidazione T.A.R.E.S/T.A.R.I. per gli anni 2011-2015 e avviso T.A.R.I. 2016; contestazione della classificazione dell'attività ai fini TARI (attribuzione classe 13 vs classe 26) e richiesta di restituzione somme versate per gli anni 2011-2015. Questioni procedurali relative alla tempestività degli appelli e conversione in appello incidentale.

La decisione

La Commissione ha dichiarato inammissibile la gravame di P.B. con riferimento alla richiesta di restituzione per gli anni 2011-2015 (per tardività/definitività degli atti impugnati e inammissibilità del diniego di autotutela su atti divenuti definitivi), ha confermato l'accoglimento della domanda riguardante la TARI 2016 come deciso in primo grado e ha ritenuto corretta l'attribuzione della classe 13 (D.P.R. 158/1999) per l'attività della società. L'appello del Comune, sebbene tardivo come appello principale, è stato convertito in appello incidentale (art. 333 c.p.c.) ed è stato riunito al primo; entrambi gli appelli sono stati rigettati e la sentenza di primo grado è confermata. Spese compensate.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 1, lett. g

    art. 19, comma 1, lett. g

    La Commissione richiama la giurisprudenza secondo cui il diniego di autotutela relativo ad un atto impositivo ormai divenuto definitivo non rientra nella fattispecie impugnabile prevista da tale norma; quindi non è azionabile in giudizio per contestare la legittimità dell'atto impositivo definitivo.

  • D.P.R. n. 158 del 1999 (allegato 1)

    La classificazione per la determinazione della TARI va operata in base alle categorie/descritte nell'allegato; la classe 13 include 'negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli' e corrisponde all'attività risultante dalla Camera di Commercio e dal codice ATECO della società, mentre la classe 26 comprende attività con beni alimentari, non pertinenti al caso di specie.

  • Regolamento Comunale n. 13/2014, art. 24

    art. 24 reg. Comunale n. 13/2014

    Il ricorrente richiamava la norma comunale come base per la procedura di rimborso/annullamento in autotutela; la Corte ha ritenuto però che, anche se la procedura regolamentare è stata seguita, ciò non incide sulla definitività degli avvisi ormai divenuti incontestabili per decorso termini.

  • Codice di procedura civile, art. 333 c.p.c.

    La norma consente la conversione dell'appello tardivo in appello incidentale se depositato nei termini di cui all'art. 333 c.p.c.; la Commissione ha applicato tale principio per convertire l'appello principale tardivo del Comune in appello incidentale, riunendolo all'altro appello.

Massime di principio

  • Il diniego di autotutela relativo a un atto impositivo ormai definitivo non è impugnabile: se il termine per impugnare l'atto originario è scaduto, non è possibile riesaminare la legittimità dell'accertamento tramite un giudizio avverso il diniego di autotutela.
  • La domanda di ripetizione di indebito (rimborso) richiede che il diritto alla restituzione sia accertabile: se l'atto che ha imposto il tributo è definitivo per mancata impugnazione, la restituzione non può essere ottenuta tramite impugnazione del diniego comunale.
  • La qualificazione ai fini tariffari (classe TARI) si valuta sulla base della descrizione dell'attività (iscrizione Camera di Commercio, codice ATECO) e delle declaratorie del D.P.R. n. 158/1999; la categoria deve corrispondere alla reale attività esercitata, non a ipotesi generiche.
  • Un appello principale tardivo può essere convertito in appello incidentale se depositato entro i termini previsti dall'art. 333 c.p.c.; l'impugnazione incidentale tardiva può comunque investire qualsiasi capo della sentenza.
  • In caso di reciproca soccombenza o risultati parziali favorevoli a entrambe le parti, è frequente la compensazione integrale delle spese di giudizio.

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