Sentenza del 08/10/2020 n. 801 - Corte di Giustizia UE
La Corte si pronuncia in merito all'assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto di servizi di gestione di fondi pensione. Rinvio pregiudiziale - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 135, paragrafo 1, lettera a) - Esenzione delle operazioni di assicurazione - Fornitura di servizi di gestione dei fondi pensione al fiduciario da parte dei gestori di investimenti - Esclusione di qualsiasi indennizzo del rischio - Regime pensionistico professionale - Prassi tributaria nazionale - Esercizio di un'attività di assicurazione - Enti in possesso di un'autorizzazione - Enti che non sono in possesso di una siffatta autorizzazione - Nozione di "operazioni di assicurazione".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Controversia sull'assoggettamento a IVA delle prestazioni di gestione degli investimenti fornite ai fiduciari di un regime pensionistico professionale (fondo pensione). Le ricorrenti chiedevano che tali servizi fossero qualificati come "operazioni di assicurazione" ai fini dell'art. 135, par. 1, lett. a) della direttiva 2006/112/CE e pertanto esenti da IVA. Nei fatti, i servizi erano meri servizi di gestione degli investimenti con esclusione di qualsiasi indennizzo del rischio; alcuni gestori erano assicuratori autorizzati, altri no, e l'amministrazione fiscale britannica aveva trattato diversamente le prestazioni a seconda della qualifica del prestatore.
La decisione
La Corte di giustizia ha deciso che l'art. 135(1)(a) della direttiva 2006/112/CE va interpretato nel senso che i servizi di gestione degli investimenti resi nell'ambito di un regime pensionistico professionale, quando escludono qualsiasi indennizzo del rischio, non possono essere qualificati come "operazioni di assicurazione" ai fini di quella disposizione e quindi non rientrano nell'esenzione IVA prevista. Motivazioni principali: le esenzioni IVA devono essere interpretate restrittivamente; la nozione di "assicurazione" ai fini dell'IVA implica l'assunzione del rischio da parte dell'assicuratore in cambio di un premio; la mera gestione patrimoniale senza garanzia/indennizzo del rischio non soddisfa tale requisito. La Corte ha inoltre chiarito che le menzioni della gestione di fondi collettivi negli allegati delle direttive assicurative indicano operazioni accessorie soggette ad autorizzazione, ma non implicano automaticamente che tali operazioni siano "assicurazioni" ai fini dell'IVA.
Norme richiamate
Direttiva 2006/112/CE, art. 135, par. 1, lett. a)
Gli Stati membri esentano le operazioni seguenti: a) le operazioni di assicurazione e di riassicurazione, comprese le prestazioni di servizi relative a dette operazioni, effettuate dai mediatori e dagli intermediari di assicurazione;
L'esenzione riguarda le vere e proprie operazioni di assicurazione/riassicurazione; per l'IVA occorre che vi sia assunzione del rischio e relativo premio. Prestazioni senza indennizzo del rischio non rientrano nell'esenzione.
Direttiva 2006/112/CE, art. 2, par. 1, lett. c)
le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso nel territorio di uno Stato membro da un soggetto passivo che agisce in quanto tale
Principio generale: le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso sono soggette a IVA salvo le esenzioni specifiche.
Direttiva 2006/112/CE, art. 131
Le esenzioni previste ai capi da 2 a 9 si applicano, salvo le altre disposizioni comunitarie e alle condizioni che gli Stati membri stabiliscono per assicurare la corretta e semplice applicazione delle medesime esenzioni e per prevenire ogni possibile evasione, elusione e abuso.
Le esenzioni devono essere delimitate e applicate con criteri volti a prevenire abusi; conferma dell'approccio restrittivo all'interpretazione delle esenzioni.
Sesta direttiva 77/388/CEE, art. 13 parte B lett. a)
La disposizione corrisponde all'attuale art. 135(1)(a) della direttiva IVA: principio equivalente in materia di esenzione per operazioni di assicurazione/riassicurazione.
Direttiva 79/267/CEE (prima direttiva assicurazione vita), art. 1
La presente direttiva riguarda l'accesso alle attività non salariate dell'assicurazione diretta, praticate dalle imprese che sono stabilite in uno Stato membro o che desiderano stabilirvisi, nonché l'esercizio di tali attività, quali sono qui di seguito definite
Le direttive assicurative elencano e disciplinano le attività assicurative e le 'operazioni' ad esse accessorie (tra cui la gestione di fondi collettivi), destinando tali attività al regime di autorizzazione; tuttavia la qualifica come 'operazione' accessoria nelle direttive assicurative non equivale automaticamente a 'assicurazione' ai fini dell'IVA.
Direttiva 79/267/CEE, art. 6
L'accesso all'attività di cui alla presente direttiva è subordinato alla concessione di un'autorizzazione amministrativa preliminare.
Accesso all'attività assicurativa è soggetto ad autorizzazione; la presenza di autorizzazione influenza la disciplina di settore ma non determina di per sé l'esenzione IVA.
Direttiva 2009/138/CE (Solvency II), art. 14(1) e art. 15(2)
L'accesso all'attività di assicurazione diretta o di riassicurazione soggetta alla presente direttiva è subordinato alla concessione di un'autorizzazione preliminare. ... l'autorizzazione è accordata per ramo dell'assicurazione diretta quale definito all'allegato I, parte A o all'allegato II.
Conferma il principio di autorizzazione per rami assicurativi (inclusa, negli elenchi, la gestione di fondi collettivi), ma ribadisce la distinzione tra rami/operazioni assicurative autorizzate e la nozione di 'assicurazione' ai fini dell'IVA.
Insurance Companies Act (Regno Unito) e prassi nazionale
Nel diritto e nella prassi nazionale del Regno Unito le prestazioni di gestione di fondi potevano essere trattate come rientranti in 'rami di assicurazione' quando erogate da imprese autorizzate; la Corte ha però precisato che tale qualificazione nazionale non implica automaticamente l'esenzione IVA se manca l'elemento di assunzione del rischio.
Massime di principio
- Le esenzioni IVA vanno interpretate restrittivamente: per qualificare un'operazione come "assicurazione" ai fini dell'art. 135(1)(a) è necessario che il prestatore si assuma un rischio e si impegni, in caso di sinistro, a erogare un'indennità o prestazione convenuta.
- Mere prestazioni di gestione degli investimenti senza alcuna garanzia o indennizzo del rischio (es. semplice gestione patrimoniale per conto del fondo) non costituiscono "operazioni di assicurazione" e sono imponibili ai fini dell'IVA.
- La presenza di una autorizzazione/regolamentazione nel settore assicurativo o la classificazione di una attività come 'operazione' negli allegati delle direttive assicurative non basta, da sola, a far scattare l'esenzione IVA: occorre verificare la concreta esistenza dell'elemento rischio/garanzia.
- Se la prestazione è accompagnata da una garanzia (es. garanzia di capitale o garanzia di rendimento minimo) o comporta l'assunzione di rischio da parte del prestatore, allora va verificata la possibile qualificazione come attività assicurativa e l'eventuale applicabilità dell'esenzione IVA.
- Gli Stati membri devono adeguare prassi e normative nazionali che applicano o limitano l'esenzione in modo difforme rispetto ai criteri stabiliti dal diritto dell'Unione; in caso di dubbio, la nozione comunitaria di 'assicurazione' prevale.
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