Sentenza del 08/10/2020 n. 811 - Corte di Giustizia UE
La Corte si pronuncia in merito all'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle prestazioni di servizi strettamente connesse con l'assistenza e la previdenza sociale. Rinvio pregiudiziale - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Esenzioni - Articolo 132, paragrafo 1, lettera g) - Prestazioni di servizi strettamente connesse con l'assistenza e la previdenza sociale - Stesura di perizie di valutazione dello stato di non autosufficienza - Soggetto passivo incaricato dal servizio medico dell'assicurazione contro il rischio di non autosufficienza - Organismi riconosciuti come aventi carattere sociale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Contestazione dell'applicazione dell'esenzione IVA (art.132(1)(g) direttiva 2006/112/CE) a prestazioni consistenti nella redazione, da parte di un esperto indipendente e in qualità di subappaltatore del servizio medico (MDK), di perizie di valutazione della non autosufficienza utilizzate dalla cassa di assicurazione contro il rischio di non autosufficienza per determinare il diritto a prestazioni assistenziali; questioni collaterali sulla qualificazione del prestatore quale "organismo avente carattere sociale" e sulla rilevanza del subappalto, del finanziamento indiretto/forfettario e della possibilità, non esercitata, di stipulare un contratto diretto con la cassa
La decisione
La Corte di giustizia ha stabilito che la redazione di perizie di valutazione della non autosufficienza da parte di un esperto indipendente per conto del servizio medico di una cassa costituisce, se indispensabile per il corretto espletamento delle operazioni di assistenza e previdenza sociale, una prestazione "strettamente connessa" con l'assistenza e la previdenza sociale ai sensi dell'art.132(1)(g) della direttiva IVA. Tuttavia, la Corte ha altresì ritenuto che nulla impedisca allo Stato membro di non riconoscere tale esperto come "organismo avente carattere sociale" quando (i) egli opera in qualità di subappaltatore di un organismo già riconosciuto, (ii) i costi sono sostenuti solo in via indiretta e forfettaria dalla cassa tramite il servizio medico, e (iii) l'esperto aveva la possibilità, secondo il diritto nazionale, di stipulare direttamente un contratto con la cassa per ottenere il riconoscimento ma non ne ha fatto uso. Ne consegue che, pur essendo le prestazioni potenzialmente esenti, il diniego del riconoscimento previsto dal diritto nazionale non appare di per sé incompatibile con il diritto dell'Unione nelle circostanze esaminate
Norme richiamate
Direttiva 2006/112/CE - articolo 132, paragrafo 1, lettera g)
"le prestazioni di servizi e le cessioni di beni strettamente connesse con l'assistenza e la previdenza sociale ... effettuate da enti di diritto pubblico o da altri organismi riconosciuti dallo Stato membro interessato come aventi carattere sociale"
La nozione di prestazione "strettamente connessa" deve intendersi in senso che include servizi indispensabili all'espletamento delle operazioni di assistenza e previdenza sociale, indipendentemente dal fatto che il servizio sia fornito direttamente al beneficiario finale
Direttiva 2006/112/CE - articolo 134, lettera a)
esclude dall'esenzione le cessioni di beni e le prestazioni di servizi se esse non sono indispensabili all'espletamento delle operazioni esentate
Ai fini dell'esenzione, è richiesto che la prestazione sia effettivamente indispensabile per l'esecuzione delle prestazioni di assistenza/previdenza sociale
Umsatzsteuergesetz (UStG) - art.1 e art.4 (esenzioni nazionali)
Disposizioni nazionali che prevedono esenzioni per prestazioni mediche e servizi connessi, con criteri specifici (es. art.4 punto 16 lett. k/l relativo a prestazioni strettamente connesse erogate da istituti i cui costi sono coperti in larga misura dagli enti di previdenza)
Lo Stato membro può definire i criteri per il riconoscimento degli organismi aventi carattere sociale e le condizioni di applicazione dell'esenzione nel diritto nazionale entro i limiti del diritto UE
SGB XI (codice della sicurezza sociale tedesco) - art.18 e art.53 bis
Art.18: le casse possono incaricare il servizio medico o esperti indipendenti di verificare la non autosufficienza; Art.53 bis: il Spitzenverband adotta direttive vincolanti per i servizi medici
Il quadro normativo nazionale prevede la possibilità di ricorrere ad esperti indipendenti per la valutazione della non autosufficienza e stabilisce orientamenti vincolanti sulla loro attività e qualificazione
Richtlinien del GKV-Spitzenverband (BRi e UGu-RiLi)
Orientamenti che prevedono che le valutazioni siano svolte da esperti qualificati e che il servizio medico possa ricorrere, in via eccezionale, a personale esterno; requisiti di qualifica per esperti indipendenti
Linee guida nazionali che disciplinano l'accesso e i requisiti degli esperti indipendenti ma non determinano automaticamente il riconoscimento fiscale come organismo sociale
Massime di principio
- La qualificazione di una prestazione come "strettamente connessa" all'assistenza e previdenza sociale dipende dalla sua indispensabilità per l'esecuzione delle prestazioni esenti, non dal fatto che sia erogata direttamente al beneficiario finale
- L'esenzione IVA prevista dall'art.132(1)(g) è interpretata restrittivamente ma in modo coerente con l'obiettivo di rendere più accessibili i servizi sociali (principio di neutralità fiscale); pertanto servizi indispensabili alla gestione dei diritti agli aiuti possono rientrare nell'esenzione
- Il riconoscimento di un prestatore come "organismo avente carattere sociale" è rimesso principalmente al diritto nazionale: lo Stato membro può porre condizioni (es. contratto diretto con l'ente, forma di finanziamento) e non è obbligato a estendere automaticamente tale riconoscimento ai subappaltatori
- Il finanziamento indiretto e forfettario da parte di un ente di previdenza non basta automaticamente a conferire lo status fiscale di organismo sociale; rileva la concreta modalità di presa in carico dei costi (decisione espressa/contratto diretto rafforza la rilevanza)
- In controversie analoghe, il giudice nazionale deve valutare caso per caso tutti gli elementi fattuali e normativi per stabilire se lo Stato membro abbia ecceduto il suo potere discrezionale nel rifiutare il riconoscimento
- Per gli operatori privati che forniscono servizi utili alle amministrazioni o a organismi riconosciuti: per ottenere trattamento esentato è preferibile puntare a contratti diretti e a forme di finanziamento esplicite con l'ente riconosciuto o dimostrare che le condizioni nazionali di riconoscimento sono soddisfatte
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