Sentenza del 08/10/2020 n. 2249 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Ufficio ha rettificato le quote di ammortamento dichiarate per impianti eolici (contestando quote per euro 516.945,08 e oneri pluriennali per euro 13.580,53) ritenendo la 'torre eolica' bene immobile D/1 e applicando il coefficiente del 4% previsto per i fabbricati industriali (richiamando la circolare n.36/E/2013 e il DM 31.12.1988). Le società ricorrenti hanno contestato l'applicazione della classificazione catastale e hanno invocato l'art.102 TUIR (periodo normale di deperimento) nonché la natura impiantistica e mobiliare di gran parte dell'impianto (componenti 'imbullonate' e aerogeneratori) richiedendo il coefficiente del 9%. L'Agenzia ha sostenuto la prevalenza della qualificazione catastale e richiamato la giurisprudenza che considera simili impianti beni immobili, oltre a sostenere che la modifica normativa (L.208/2015) sia applicabile solo dal 1.1.2016. Le parti hanno anche richiamato le circolari ministeriali 36/E/2013 e 4/E/2017 in senso opposto.
La decisione
La Commissione ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso delle società. Ha ritenuto prevalente il criterio del 'normale periodo di deperimento e consumo' ex art.102 comma 2 TUIR per definire il coefficiente di ammortamento, affermando che la componente impiantistica degli impianti eolici non può essere trattata come mero fabbricato immobiliare con coefficiente 4% ma riconducibile alla componente mobiliare ammortizzabile al 9%. Ha inoltre precisato che la circolare ministeriale non ha efficacia vincolante e non costituisce fonte di diritto capace di sostituire la valutazione tecnico-economica richiesta dall'art.102. Ha confermato l'esclusione della torre eolica dalla qualificazione esclusiva di bene immobile e ha compensato le spese di giudizio.
Norme richiamate
art. 102 DPR 917/86 (TUIR)
Il coefficiente di ammortamento deve conformarsi al normale periodo di deperimento e consumo; la valutazione tecnico-economica della vita utile prevale sulla mera qualificazione catastale.
art. 2 DPR 917/86
Riferimento al concetto economico-aziendale della vita utile dei beni strumentali, che esclude la sovrapposizione automatica della qualificazione catastale per la determinazione dell'ammortamento.
DM 31.12.1988
Contiene le aliquote di ammortamento (es. 4% per alcuni fabbricati industriali); la Commissione lo applica tenendo conto della natura reale dei singoli componenti dell'impianto (distinguendo impiantistica/mobiliare da opere immobiliari).
Circolare n.36/E/2013
L'Amministrazione l'aveva richiamata per qualificare come immobili gli impianti da iscrivere in catasto; la Commissione ha però ritenuto che la circolare non sia fonte vincolante e non possa sostituire la valutazione ex art.102 TUIR.
Circolare n.4/E/2017
Integra l'orientamento secondo cui le componenti essenzialmente impiantistiche sono ammortizzabili con coefficiente pari al 9% (trattamento a favore dell'interpretazione delle società), fornendo punti fermi interpretativi.
L. 208/2015
Esclude, dal 1.1.2016, gli impianti funzionali al processo produttivo dalla determinazione della rendita catastale; la Commissione la usa per sostenere la natura impiantistica/functionale di talune componenti e per sottolineare l'inadeguatezza del mero riferimento catastale.
Circolare 3/T/2008
Richiamata dall'Amministrazione per equiparare fotovoltaico ed eolico; la Commissione ha ritenuto la distinzione non convincente perché gli impianti eolici hanno rilevanti opere murarie e specialistica impiantistica diversa dal fotovoltaico.
Massime di principio
- Per determinare il coefficiente di ammortamento prevale il criterio economico-tecnico della vita utile del bene (art.102 TUIR) e non la sola qualificazione catastale.
- Le circolari ministeriali sono strumenti interpretativi dell'Amministrazione e non hanno efficacia vincolante né possono sostituire una valutazione tecnico-economica richiesta dalla norma.
- Negli impianti complessi va disaggregata la componente immobiliare (opere murarie stabili) dalla componente impiantistica/ mobili 'imbullonati' (aerogeneratori): le seconde possono essere ammortizzate con coefficienti diversi (es. 9%).
- L'onere della prova circa la composizione e l'incidenza economica delle componenti immobiliari rispetto al complesso grava sull'Amministrazione quando contesta quote di ammortamento.
- Modifiche nelle regole di accatastamento (es. L.208/2015) non determinano automaticamente la retroattiva variazione dei coefficienti di ammortamento per annualità già definite senza una norma che disposto retroattività.
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