Cassazione Civile, Ordinanza n. 14274/2026 del 14/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un lavoratore era stato prima assunto con contratto a tempo determinato come autista consegnatario, poi cessato anticipatamente per mancato superamento della prova, quindi riassunto con contratto di apprendistato professionalizzante come apprendista magazziniere-consegnatario, e infine licenziato per giusta causa per ragioni disciplinari. In giudizio chiedeva: la nullità del termine finale del primo contratto per omessa/inesistente valutazione dei rischi; l’illegittimità della risoluzione anticipata del primo rapporto; l’illegittimità del licenziamento per insussistenza del fatto contestato o, in subordine, per sproporzione; la reintegrazione e le relative indennità; nonché il t.f.r. Il Tribunale respingeva le domande, salvo dichiarare cessata la materia del contendere sul t.f.r. La Corte d’appello respingeva il gravame, ritenendo infondata la censura sul termine finale perché dal contratto risultava che il lavoratore aveva dichiarato di aver preso visione del documento di valutazione dei rischi; considerava legittimo il recesso anticipato avvenuto in prova ai sensi dell’art. 2096 c.c.; e riteneva corretta la regolazione delle spese. In cassazione il lavoratore deduceva: (1) violazione di legge per avere la Corte territoriale omesso di considerare la decadenza della società dalla produzione del DVR e per non aver ritenuto che il documento dovesse essere conforme ai requisiti di specificità e adeguatezza; (2) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e dell’art. 24 Cost. sul regolamento delle spese, sostenendo che il pagamento del t.f.r. era avvenuto solo dopo la notifica del ricorso e dunque non giustificava la condanna alle spese di primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non pertinente rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata: la Corte d’appello non aveva affatto fondato la decisione sulla tardiva produzione del documento di valutazione dei rischi, ma sulla prova dell’esistenza del documento desumibile dalla dichiarazione resa dal lavoratore nel contratto individuale di lavoro, e le ulteriori censure sulla conformità del DVR costituivano un novum non devoluto nei gradi di merito. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato: pur essendo vero che il t.f.r. era stato pagato dopo la notifica del ricorso e che ciò determina cessazione della materia del contendere su quella voce, restavano comunque rigettate tutte le altre domande del lavoratore; pertanto la soccombenza complessiva, anche virtuale, era del lavoratore e la regolazione delle spese rientrava nel potere discrezionale del giudice di merito. La Corte ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La censura per violazione di legge è scrutinabile solo se effettivamente attinente alla ratio decidendi della sentenza impugnata e non introduce questioni nuove rispetto al thema decidendum.
Richiamati dal ricorrente a sostegno della censura probatoria; la Corte ne esclude la pertinenza perché la decisione di merito si fondava su una diversa e autonoma valutazione del materiale istruttorio.
Richiamato dal ricorrente; la Corte ribadisce che il tema dell’onere della prova non può essere introdotto in cassazione come questione nuova se non risulta trattato nei precedenti gradi.
art. 20, co. 1, lett. d), d.lgs. n. 81/2015
Norma invocata dal ricorrente in relazione alla valutazione dei rischi e alla validità del termine; la Corte non entra nel merito della pretesa conformità del DVR perché questione non devoluta.
artt. 17 e 28 d.lgs. n. 81/2008
Richiamati per sostenere l’obbligo datoriale di valutazione dei rischi; la Corte osserva che la questione concreta decisa era solo l’esistenza del documento, non la sua asserita inadeguatezza tecnica.
Il recesso intimato nel periodo di prova non necessita di specifica motivazione oltre al richiamo del mancato superamento della prova.
Le spese seguono il principio di soccombenza; la compensazione o la diversa regolazione rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per violazione del divieto di porre le spese a carico della parte integralmente vittoriosa.
art. 24 Cost.
Invocato dal ricorrente in relazione alle spese; la Corte non ravvisa alcuna lesione del diritto di difesa nella regolazione adottata dai giudici di merito.
art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
Essendo il ricorso rigettato, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, co. 1 bis, d.P.R. n. 115/2002
Costituisce il parametro per determinare l’ulteriore importo dovuto in caso di rigetto dell’impugnazione.
Massime di principio
- In cassazione il motivo è inammissibile quando non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, ma presuppone una base argomentativa diversa da quella effettivamente adottata dal giudice di merito.
- La deduzione di una questione nuova in sede di legittimità è inammissibile se il ricorrente non dimostra, trascrivendo o riassumendo in modo sufficiente gli atti introduttivi, che essa era già compresa nel thema decidendum dei gradi di merito.
- Ai fini della validità del termine o dell’altro assetto contrattuale non basta lamentare genericamente l’omessa valutazione dei rischi: occorre che la specifica censura sulla natura, conformità o adeguatezza del documento sia stata effettivamente proposta e vagliata nel merito.
- Il recesso intimato durante il periodo di prova è legittimo se il rapporto è ancora in prova e il datore richiama il mancato superamento della stessa, senza necessità di ulteriori motivazioni.
- Nel regolamento delle spese, la soccombenza va valutata in concreto e anche in via virtuale: il pagamento sopravvenuto di una voce di credito può determinare cessazione della materia del contendere su quel punto, ma non impedisce di considerare la prevalente soccombenza della parte che abbia perso sulle altre domande.
- La liquidazione e la compensazione delle spese processuali rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito e sono censurabili in cassazione solo nei limiti della violazione del principio per cui le spese non possono gravare sulla parte integralmente vittoriosa.
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