Cassazione Civile, Ordinanza n. 14145/2026 del 14/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato nel 2013 a un lavoratore addetto a mansioni tecniche presso una sede aziendale nel Comune di Solofra. Il licenziamento è stato collegato all’ordinanza comunale che aveva disposto la sospensione dell’attività di laboratorio di prodotti chimici e lo sgombero dei macchinari. La Corte d’appello ha confermato la legittimità del recesso, ritenendo assolto l’obbligo di repêchage poiché nella sede soppressa si svolgevano mansioni tecniche, mentre nell’altra sede aziendale risultavano solo attività amministrative e commerciali incompatibili con le competenze del lavoratore. Ha inoltre respinto la domanda risarcitoria del lavoratore per genericità delle allegazioni, essendosi limitato a richiamare l’insalubrità dei locali e una non meglio specificata violazione di prescrizioni in materia di salute. In cassazione il lavoratore ha proposto cinque motivi: 1) violazione del diritto di difesa e del contraddittorio per il mancato esame delle richieste istruttorie formulate in appello; 2) violazione dei principi in tema di repêchage, sostenendo che esistevano collocazioni alternative in mansioni anche diverse da quelle di formale inquadramento e che la società non aveva provato la mancanza delle competenze richieste; 3) falsa applicazione degli artt. 3 e 5 della l. n. 604/1966 in tema di giustificato motivo oggettivo e repêchage; 4) violazione dell’art. 2103, comma 2, c.c. nella formulazione introdotta dal d.lgs. n. 81/2015, ritenuta applicabile per consentire l’assegnazione a mansioni inferiori; 5) omesso esame di fatti/documenti decisivi in relazione alla domanda di risarcimento danni.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la mancata ammissione di prove è censurabile solo se la prova non ammessa è decisiva in senso rigoroso, e il ricorrente non aveva specificato il contenuto delle istanze istruttorie né dimostrato che esse avrebbero certamente mutato l’esito della lite. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo perché, sotto la rubrica della violazione di legge, il ricorrente contestava in realtà la ricostruzione e la valutazione del fatto compiuta dai giudici di merito sull’effettivo assolvimento dell’obbligo di repêchage, questione non sindacabile come violazione di legge ma, semmai, nei limiti del vizio motivazionale. Ha respinto il quarto motivo perché l’art. 2103, comma 2, c.c. invocato dal ricorrente è norma introdotta dal d.lgs. n. 81/2015 e quindi non applicabile a un licenziamento intimato nel 2013. Ha dichiarato inammissibile il quinto motivo sia per la preclusione derivante dalla doppia conforme, sia perché formulato in modo generico e fuori dai limiti del nuovo art. 360, n. 5, c.p.c. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato; nulla è stato disposto in favore dell’INPS, che non aveva svolto attività difensiva.
Norme richiamate
art. 24 Cost.
La dedotta violazione del diritto di difesa non è sufficiente, da sola, a superare i limiti del sindacato di legittimità sulla mancata ammissione della prova, che resta censurabile solo a fronte di prova decisiva non ammessa.
art. 111 Cost.
Il principio del contraddittorio non consente di rimettere in discussione in cassazione la valutazione di ammissibilità e pertinenza dei mezzi istruttori compiuta dal giudice di merito, salvo i ristretti limiti del vizio motivazionale.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La violazione o falsa applicazione di legge ricorre solo quando, a fronte del fatto accertato, la norma sia applicata o non applicata in modo giuridicamente errato; non consente di contestare la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame è esperibile solo nei limiti rigorosi fissati dalle Sezioni Unite e non può risolversi in una generica critica alla valutazione delle risultanze istruttorie o dei documenti.
art. 6, primo comma, CEDU
Non può essere invocato per censurare in cassazione l’ammissibilità dei mezzi di prova decisa dal giudice nazionale.
art. 3 l. n. 604/1966
Richiamato dal ricorrente in tema di giustificato motivo oggettivo, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché mirava a rivalutare il fatto e non a denunciare un errore di diritto.
art. 5 l. n. 604/1966
Il ricorrente ne ha denunciato la falsa applicazione in relazione all’obbligo di repêchage, ma la Corte ha ritenuto che la doglianza investisse in realtà l’accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito.
art. 2103, comma 2, c.c.
La norma, nella formulazione introdotta dal d.lgs. n. 81/2015, non è applicabile ratione temporis a un licenziamento intimato nel 2013.
d.lgs. n. 81/2015
Ha introdotto la nuova disciplina dell’art. 2103, comma 2, c.c.; la Corte ne esclude l’applicazione retroattiva al caso concreto.
art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c.
La presenza di doppia conforme preclude la deduzione del vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c., salvo l’onere di indicare la divergenza tra le ragioni di fatto delle due decisioni.
art. 360, comma 4, c.p.c.
Richiamato come disciplina vigente della preclusione da doppia conforme dopo le modifiche del d.lgs. n. 149/2022.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Costituisce il parametro per la quantificazione dell’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di soccombenza in cassazione.
l. n. 228/2012
Ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
d.lgs. n. 149/2022
Ha inciso sulla disciplina processuale richiamata dalla Corte in tema di ricorso per cassazione e doppia conforme.
Massime di principio
- La mancata ammissione di una prova può essere censurata in cassazione solo se la prova non ammessa è specificamente indicata e risulta idonea, con giudizio di certezza e non di mera probabilità, a sovvertire l’esito della controversia.
- Il motivo di ricorso per violazione di legge non può essere usato per contestare la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito; quando la censura riguarda l’accertamento concreto della vicenda, essa deve confrontarsi con i limiti del vizio motivazionale.
- In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, la deduzione dell’inosservanza dell’obbligo di repêchage deve investire un effettivo errore di diritto nella regola applicata, non la mera rivalutazione delle risultanze istruttorie.
- La disciplina sopravvenuta che amplia o modula le possibilità di assegnazione a mansioni inferiori non si applica ai licenziamenti intimati prima della sua entrata in vigore, salvo espressa previsione retroattiva.
- Il vizio di omesso esame di fatti decisivi non è configurabile in presenza di doppia conforme, se non nei limiti e con gli oneri specifici richiesti dalla normativa processuale e dalla giurisprudenza di legittimità.
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