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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14135/2026 del 14/05/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La lite nasce da un’ordinanza-ingiunzione con cui l’autorità del lavoro aveva irrogato una sanzione amministrativa per avere un datore di lavoro impiegato sei lavoratori in un fondo agricolo senza che i rapporti risultassero da scritture o documentazione obbligatoria. Il Tribunale aveva accolto l’opposizione, mentre la Corte d’appello aveva riformato la decisione, ritenendo che la regolarità del rapporto dovesse risultare dalla comunicazione obbligatoria di assunzione o da altra documentazione con data certa precedente all’accesso ispettivo, e che nel caso concreto la comunicazione UniLav fosse stata inviata solo dopo l’ispezione. Con il ricorso per cassazione sono stati proposti tre motivi: 1) nullità della notificazione dell’appello, per omessa rinnovazione; 2) violazione della norma sanzionatoria e del principio di legalità, assumendo che fosse stata punita la sola omessa annotazione nel Libro Unico del Lavoro e non anche la mancata comunicazione di assunzione; 3) violazione della disciplina sulle spese, perché la Corte d’appello aveva aumentato la liquidazione delle spese di primo grado. Nel corso del giudizio di legittimità è però emerso il decesso del ricorrente, documentato con memoria, e la Corte ha rilevato che la sanzione amministrativa personale non si trasmette agli eredi; ne è derivata la cessazione della materia del contendere e l’estinzione della violazione amministrativa, senza esame dei motivi di ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha preso atto del decesso del soggetto sanzionato, avvenuto prima della decisione, e ha dichiarato la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta estinzione della sanzione amministrativa. Ha richiamato il principio per cui l’obbligazione pecuniaria derivante da violazione amministrativa ha natura personale e non si trasmette agli eredi, con conseguente impossibilità di proseguire il giudizio di opposizione all’ordinanza-ingiunzione. Di conseguenza, i motivi di ricorso non sono stati esaminati nel merito e non è stata regolata la soccombenza virtuale sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 3, d.l. n. 12/2002

    Norma posta a base della sanzione per impiego di lavoratori non risultanti da scritture o altra documentazione obbligatoria, come richiamata nei gradi di merito.

  • L. n. 73/2002

    Legge di conversione del d.l. n. 12/2002, richiamata per la disciplina sanzionatoria dell’impiego irregolare di lavoratori.

  • art. 36 bis, comma 7, d.l. n. 223/2006

    Norma sanzionatoria applicata ratione temporis; la Corte di merito l’ha letta come volta a reprimere l’occultamento del rapporto di lavoro in assenza di documentazione obbligatoria idonea a rendere verificabile l’occupazione regolare.

  • L. n. 248/2006

    Legge di conversione del d.l. n. 223/2006, richiamata quale fonte della maxisanzione nel testo applicabile al caso.

  • art. 39 d.l. n. 112/2008

    Ha introdotto il Libro Unico del Lavoro, con soppressione del libro matricola e del libro paga; la Corte territoriale lo ha considerato nel ricostruire la documentazione del rapporto di lavoro.

  • L. n. 133/2008

    Legge di conversione del d.l. n. 112/2008, richiamata per l’istituzione del Libro Unico del Lavoro.

  • art. 1, comma 1180, L. n. 296/2006

    Richiamato come fonte della comunicazione obbligatoria di instaurazione del rapporto di lavoro, da effettuarsi entro il giorno antecedente all’assunzione.

  • art. 4-bis, comma 2, d.lgs. n. 181/2000

    Richiamato in relazione alla comunicazione e consegna della documentazione sul rapporto di lavoro.

  • d.lgs. n. 297/2002

    Richiamato quale intervento modificativo della disciplina delle comunicazioni obbligatorie sul lavoro.

  • L. n. 689/1981, art. 1

    Invocata dal ricorrente per il principio di legalità in materia sanzionatoria; la questione non è stata esaminata nel merito per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.

  • L. n. 689/1981, art. 7

    Richiamato dalla Corte di cassazione per affermare che la sanzione amministrativa personale non si trasmette agli eredi.

  • art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c.

    Parametro di deduzione del primo motivo, relativo alla nullità della notificazione dell’appello.

  • art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c.

    Parametro di deduzione del secondo e del terzo motivo, relativi a violazione di legge sostanziale e processuale.

  • art. 91 c.p.c.

    Norma richiamata nel terzo motivo sulla liquidazione delle spese di lite.

  • art. 372 c.p.c.

    Richiamato per l’ammissibilità della produzione documentale attestante il decesso del ricorrente nel giudizio di legittimità.

  • art. 380 bis1 c.p.c.

    Richiamato in relazione al deposito della memoria con cui è stato documentato il decesso.

  • artt. 136, 137, 291 c.p.c.

    Richiamati nel primo motivo per sostenere la nullità della notifica dell’atto di appello e la necessità di rinnovazione.

Massime di principio

  • La morte dell’autore di una violazione amministrativa estingue l’obbligazione pecuniaria sanzionatoria, che ha natura personale e non si trasmette agli eredi.
  • Nel giudizio di opposizione all’ordinanza-ingiunzione, il decesso del trasgressore documentato in cassazione comporta la cessazione della materia del contendere e impedisce l’esame dei motivi di ricorso.
  • Quando la sanzione amministrativa riguarda l’impiego irregolare di lavoratori, la regolarità del rapporto può essere desunta solo da documentazione obbligatoria idonea e temporalmente anteriore all’accesso ispettivo, secondo la disciplina applicabile ratione temporis.
  • La produzione o trasmissione della comunicazione di assunzione effettuata dopo l’ispezione non vale, di regola, a escludere la sussistenza della violazione già contestata.
  • Se sopravviene l’estinzione della sanzione amministrativa per morte del trasgressore, non si applica il criterio della soccombenza virtuale per la liquidazione delle spese, perché il merito delle censure resta inesplorato.

Come è indicizzato

MaterieAppalto e somministrazioneImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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