Cassazione Civile, Ordinanza n. 14135/2026 del 14/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lite nasce da un’ordinanza-ingiunzione con cui l’autorità del lavoro aveva irrogato una sanzione amministrativa per avere un datore di lavoro impiegato sei lavoratori in un fondo agricolo senza che i rapporti risultassero da scritture o documentazione obbligatoria. Il Tribunale aveva accolto l’opposizione, mentre la Corte d’appello aveva riformato la decisione, ritenendo che la regolarità del rapporto dovesse risultare dalla comunicazione obbligatoria di assunzione o da altra documentazione con data certa precedente all’accesso ispettivo, e che nel caso concreto la comunicazione UniLav fosse stata inviata solo dopo l’ispezione. Con il ricorso per cassazione sono stati proposti tre motivi: 1) nullità della notificazione dell’appello, per omessa rinnovazione; 2) violazione della norma sanzionatoria e del principio di legalità, assumendo che fosse stata punita la sola omessa annotazione nel Libro Unico del Lavoro e non anche la mancata comunicazione di assunzione; 3) violazione della disciplina sulle spese, perché la Corte d’appello aveva aumentato la liquidazione delle spese di primo grado. Nel corso del giudizio di legittimità è però emerso il decesso del ricorrente, documentato con memoria, e la Corte ha rilevato che la sanzione amministrativa personale non si trasmette agli eredi; ne è derivata la cessazione della materia del contendere e l’estinzione della violazione amministrativa, senza esame dei motivi di ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha preso atto del decesso del soggetto sanzionato, avvenuto prima della decisione, e ha dichiarato la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta estinzione della sanzione amministrativa. Ha richiamato il principio per cui l’obbligazione pecuniaria derivante da violazione amministrativa ha natura personale e non si trasmette agli eredi, con conseguente impossibilità di proseguire il giudizio di opposizione all’ordinanza-ingiunzione. Di conseguenza, i motivi di ricorso non sono stati esaminati nel merito e non è stata regolata la soccombenza virtuale sulle spese.
Norme richiamate
art. 3, comma 3, d.l. n. 12/2002
Norma posta a base della sanzione per impiego di lavoratori non risultanti da scritture o altra documentazione obbligatoria, come richiamata nei gradi di merito.
Legge di conversione del d.l. n. 12/2002, richiamata per la disciplina sanzionatoria dell’impiego irregolare di lavoratori.
art. 36 bis, comma 7, d.l. n. 223/2006
Norma sanzionatoria applicata ratione temporis; la Corte di merito l’ha letta come volta a reprimere l’occultamento del rapporto di lavoro in assenza di documentazione obbligatoria idonea a rendere verificabile l’occupazione regolare.
Legge di conversione del d.l. n. 223/2006, richiamata quale fonte della maxisanzione nel testo applicabile al caso.
Ha introdotto il Libro Unico del Lavoro, con soppressione del libro matricola e del libro paga; la Corte territoriale lo ha considerato nel ricostruire la documentazione del rapporto di lavoro.
Legge di conversione del d.l. n. 112/2008, richiamata per l’istituzione del Libro Unico del Lavoro.
art. 1, comma 1180, L. n. 296/2006
Richiamato come fonte della comunicazione obbligatoria di instaurazione del rapporto di lavoro, da effettuarsi entro il giorno antecedente all’assunzione.
art. 4-bis, comma 2, d.lgs. n. 181/2000
Richiamato in relazione alla comunicazione e consegna della documentazione sul rapporto di lavoro.
Richiamato quale intervento modificativo della disciplina delle comunicazioni obbligatorie sul lavoro.
Invocata dal ricorrente per il principio di legalità in materia sanzionatoria; la questione non è stata esaminata nel merito per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
Richiamato dalla Corte di cassazione per affermare che la sanzione amministrativa personale non si trasmette agli eredi.
art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c.
Parametro di deduzione del primo motivo, relativo alla nullità della notificazione dell’appello.
art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c.
Parametro di deduzione del secondo e del terzo motivo, relativi a violazione di legge sostanziale e processuale.
Norma richiamata nel terzo motivo sulla liquidazione delle spese di lite.
Richiamato per l’ammissibilità della produzione documentale attestante il decesso del ricorrente nel giudizio di legittimità.
Richiamato in relazione al deposito della memoria con cui è stato documentato il decesso.
Richiamati nel primo motivo per sostenere la nullità della notifica dell’atto di appello e la necessità di rinnovazione.
Massime di principio
- La morte dell’autore di una violazione amministrativa estingue l’obbligazione pecuniaria sanzionatoria, che ha natura personale e non si trasmette agli eredi.
- Nel giudizio di opposizione all’ordinanza-ingiunzione, il decesso del trasgressore documentato in cassazione comporta la cessazione della materia del contendere e impedisce l’esame dei motivi di ricorso.
- Quando la sanzione amministrativa riguarda l’impiego irregolare di lavoratori, la regolarità del rapporto può essere desunta solo da documentazione obbligatoria idonea e temporalmente anteriore all’accesso ispettivo, secondo la disciplina applicabile ratione temporis.
- La produzione o trasmissione della comunicazione di assunzione effettuata dopo l’ispezione non vale, di regola, a escludere la sussistenza della violazione già contestata.
- Se sopravviene l’estinzione della sanzione amministrativa per morte del trasgressore, non si applica il criterio della soccombenza virtuale per la liquidazione delle spese, perché il merito delle censure resta inesplorato.
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