Cassazione Civile, Ordinanza n. 14122/2026 del 14/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato il 27 dicembre 2022 da una società al dipendente addetto al ramo aziendale delle bonifiche ambientali, a seguito della dedotta chiusura di quel ramo. Il Tribunale aveva ritenuto illegittimo il recesso e la Corte d’appello di Ancona aveva confermato la decisione, pur con diversa motivazione, ravvisando il mancato assolvimento dell’obbligo di repêchage da parte datoriale. La società ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi: 1) violazione degli artt. 111 Cost. e 101 c.p.c. per la trattazione scritta dell’udienza d’appello senza concessione di memorie conclusive/repliche; 2) omesso esame di documenti decisivi e violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c.; 3) violazione dell’art. 2909 c.c. per asserita formazione di giudicato interno e motivazione incomprensibile; 4) ulteriori censure su omesso esame di documenti e violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c.; 5) violazione degli artt. 3 e 5 L. n. 604/1966 e 2697 c.c. in tema di prova dell’impossibilità del repêchage; 6) violazione degli artt. 115 c.p.c., 2697 c.c. e 2729 c.c. e nullità della sentenza per motivazione apparente/incongrua; 7) violazione degli artt. 3 e 5 L. n. 604/1966 in relazione a repêchage, mansione e posto di lavoro. In sostanza, il ricorso mirava a contestare la ricostruzione in fatto compiuta dai giudici di merito sulla effettiva impossibilità di ricollocare il lavoratore in altre posizioni aziendali e, più in generale, la valutazione delle prove documentali e dell’organico aziendale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, richiamando il principio delle Sezioni Unite sulla compatibilità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. con il processo del lavoro. Ha dichiarato inammissibili i motivi relativi all’omesso esame di documenti e alle violazioni degli artt. 115 e 2697 c.c., osservando che non è deducibile come vizio di legittimità la semplice diversa valutazione delle prove o l’omesso esame di elementi istruttori, se non di un fatto storico decisivo specificamente indicato. Ha respinto il motivo sul giudicato interno, chiarendo che l’appello della società devolveva integralmente la questione della legittimità del licenziamento e del repêchage, senza che si fosse formato un giudicato interno sul fatto della consistenza dell’organico. Ha poi ritenuto inammissibili le censure sulla violazione degli artt. 3 e 5 L. n. 604/1966, perché dirette in realtà a contestare la ricostruzione della vicenda concreta e il mancato repêchage, materia riservata al giudice di merito. Infine, ha respinto il sesto motivo, rilevando che anche qui le doglianze miravano a ottenere una rivalutazione del merito e non denunciavano un reale vizio di legittimità. La ricorrente è stata condannata alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
La trattazione scritta dell’udienza in appello non integra, di per sé, una violazione del giusto processo, specie se la parte non risulta essersi formalmente opposta alla sostituzione dell’udienza con note scritte.
art. 101 c.p.c.
Non è ravvisata lesione del contraddittorio per il solo fatto che l’udienza sia stata sostituita da trattazione scritta.
art. 127 ter c.p.c.
È compatibile con il processo del lavoro la trattazione scritta dell’udienza.
art. 115 c.p.c.
La violazione è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o dichiara di non dover osservare la regola di giudizio; non quando valuti diversamente le prove dedotte.
art. 2697 c.c.
La violazione è deducibile solo se l’onere della prova è stato attribuito alla parte sbagliata; non quando si contesti la valutazione delle prove o la ricostruzione del fatto.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio è limitato all’omesso esame di un fatto storico decisivo e non consente di censurare l’omessa valutazione di singoli elementi istruttori o di documenti.
art. 2909 c.c.
Il giudicato interno riguarda la sequenza fatto-norma-effetto giuridico, non un mero passaggio motivazionale relativo a un fatto discusso nel giudizio.
artt. 3 e 5 L. n. 604 del 1966
Nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo rileva anche l’obbligo datoriale di repêchage; la doglianza che contesti il suo concreto assolvimento attiene al merito se mira a una diversa ricostruzione dei fatti.
art. 2729 c.c.
Non può essere utilmente invocato in cassazione per ottenere una rivalutazione del materiale probatorio oltre i limiti del sindacato di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso va dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Costituisce il parametro del contributo unificato rispetto al quale è dovuto l’ulteriore importo nei casi previsti dalla legge.
art. 12 disp. prel. c.c.
È richiamato quale criterio ermeneutico per la lettura dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. nel senso della riduzione al minimo costituzionale del controllo sulla motivazione.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorrente, per dedurre l’omesso esame di un fatto decisivo, deve indicare specificamente il fatto, il dato da cui risulta, il come e il quando della sua discussione.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
La specifica indicazione e produzione degli atti rilevanti è necessaria per il corretto scrutinio del motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c.
Massime di principio
- Nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il controllo di legittimità non consente di sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito circa l’effettivo assolvimento dell’obbligo di repêchage, quando la censura si risolva in una diversa lettura delle prove.
- La violazione dell’art. 115 c.p.c. è configurabile solo se il giudice utilizza prove non dedotte dalle parti o si discosta espressamente dalla regola legale di giudizio; non basta contestare il peso attribuito alle prove.
- La violazione dell’art. 2697 c.c. è denunciabile in cassazione solo quando l’onere probatorio sia stato posto a carico della parte sbagliata; non quando si contesti l’esito della valutazione delle risultanze istruttorie.
- Il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. riguarda l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non l’omessa considerazione di singoli documenti o elementi probatori, e richiede una specifica indicazione del fatto, del dato da cui emerge e della sua decisività.
- Il giudicato interno non si forma su meri passaggi argomentativi della motivazione, ma soltanto sulla sequenza fatto-norma-effetto giuridico oggetto di mancata impugnazione.
- La sostituzione dell’udienza con trattazione scritta non è di per sé incompatibile con il processo del lavoro, se la parte non si oppone formalmente alla modalità alternativa di trattazione.
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